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	<title>CIRDI &#187; Altre sentenze</title>
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	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
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		<title>CGUE: Competente ad esaminare l&#8217;istanza di asilo del minore non accompagnato è lo Stato in cui ha presentato l&#8217;ultima istanza</title>
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		<pubDate>Tue, 11 Jun 2013 06:56:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[minori non accompagnati]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza datata 6 giugno 2013 nella causa C- 648/11 originata dal caso di tre minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo nel Regno Unito dopo che avevano già richiesto protezione internazionale in Italia e Paesi Bassi, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea si è espressa sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 6 del Regolamento &#8220;Dublino II&#8221; in merito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza datata 6 giugno 2013 nella causa C- 648/11 originata dal caso di tre minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo nel Regno Unito dopo che avevano già richiesto protezione internazionale in Italia e Paesi Bassi, la Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea si è espressa sull&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 6 del Regolamento &#8220;Dublino II&#8221; in merito allo Stato competente all&#8217;esame della domanda di asilo di un minore non accompagnato che abbia presentato domande di asilo in più Stati membri.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia ha concluso che in tali casi, <strong>competente all&#8217;esame della domanda di asilo</strong> è lo Stato membro nel quale il <strong>minore si trova dopo avervi depositato l&#8217;ultima istanza di protezione internazionale</strong>. Pertanto, nei casi in questione, l&#8217;ultimo Paese membro nel quale il minore ha presentato domanda di asilo si trova nell&#8217;obbligo giuridico di esaminare la richiesta di asilo e non potrà disporre il trasferimento del minore richiedente asilo nel Paese ove abbia precedentemente presentato un&#8217;analoga istanza. Questo in ragione del fatto che i <strong>minori non accompagnati</strong> richiedenti asilo costituiscono una categoria di <strong>persone particolarmente vulnerabili</strong> per cui la procedura di determinazione dello Stato membro competente non dev&#8217;essere prolungata più di quanto strettamente necessario, anche in ragione della protezione dei diritti fondamentali garantiti dall&#8217;Unione europea, tra i quali, in particolare la garanzia che, in tutti gli atti relativi ai minori, l&#8217;interesse del minore sia considerato preminente.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Giustizia tuttavia precisa che siffatta intepretazione non implica che il minore non accompagnato la cui domanda sia stata respinta nel merito in un primo Strato membro possa poi imporre ad un altro Stato membro di esaminare un&#8217;altra domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2763&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_648_11_06062013.pdf">sentenza</a> della CGUE</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Emergenza nomadi. &#8220;Fu schedatura etnica, cancellare le impronte&#8221;</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 09:35:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[rom]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza dd. 27 maggio 2013, ha accolto l’azione giudiziaria antidiscriminazione promossa da un cittadino italiano di etnia Rom, unitamente ad ‘Associazione 21 luglio’, ASGI e Open Society Justice Initiative, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in relazione ai fatti avvenuti il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Roma, con l’ordinanza dd. 27 maggio 2013, ha accolto l’azione giudiziaria antidiscriminazione promossa da un cittadino italiano di etnia Rom, unitamente ad ‘Associazione 21 luglio’, ASGI e Open Society Justice Initiative, contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno, in relazione ai fatti avvenuti il 3 gennaio 2010, quando, nell’ambito delle operazioni di <strong>sgombero</strong> del campo in cui abitava (noto come “Casilino 900”), era stato condotto presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Roma e sottoposto a <strong>rilievi dattiloscopici e fotografici</strong>. Questo nonostante non fosse sospettato di alcun reato, né destinatario di alcun provvedimento amministrativo o giudiziario, né vi fossero elementi per dubitare della propria identità in quanto in possesso della carta di identità. Successivamente alla richiesta di accesso agli atti, esaudita dalle autorità di polizia solo a seguito di ricorso al TAR Lazio, il ricorrente aveva riscontrato che i dati relativi ai rilievi dattiloscopici erano ancora conservati presso l’Ufficio immigrazione della Questura di Roma. I ricorrenti avevano dunque proposto un’azione giudiziaria antidiscriminazione contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Prefettura di Roma ed il Ministero dell’Interno, ritenendo che i rilievi dattiloscopici e fotografici cui era stato sottoposto il cittadino italiano di etnia Rom costituivano una condotta da ascrivere al carattere nel contempo illegittimo e discriminatorio del <strong>D.P.C.M. del 21.05.2008 e delle relative ordinanze in materia di dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli insediamenti di comunità nomadi</strong> in diverse regioni italiane. Così come formulato, il decreto sull’’emergenza nomadi’ e le relative ordinanze, consentivano alle autorità preposte di effettuare identificazioni delle persone stanziate presso i c.d. ‘campi nomadi’ attraverso rilievi segnaletici e dattiloscopici, incluso dunque il prelievo delle impronte digitali, anche a prescindere dalle condizioni soggettive e circostanziali di pericolosità sociale o di fondato sospetto di coinvolgimento in attività criminose ovvero anche nei casi in cui gli interessati già possiedano documenti identificativi, in violazione di quanto previsto dalle norme di rango superiore in materia di libertà personale, di cui all&#8217;art 4 del T.U.L.P.S. n. 773/1931.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto la pressione delle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e anche delle istituzioni europee ed internazionali, il Ministero dell’Interno emanò il 17 luglio 2008 le &#8220;Linee guida&#8221; per l&#8217;attuazione delle ordinanze presidenziali, nelle quali venne precisato che i rilievi segnalateci sarebbero stati operati solo nei ristretti casi previsti dalla legislazione vigente e con speciali garanzie previste a tutela dei minori, nel rispetto degli standard costituzionali, europei ed internazionali e che i dati raccolti in violazione delle disposizioni citate, non sarebbero stati utilizzati, né conservati. Tali ‘garanzie’ vennero ritenute giuridicamente irrilevanti dalla giustizia amministrativa che, con la sentenza del TAR Lazio n. 6352/2009 in primo grado e del Consiglio di Stato n. 6050/2011 in secondo grado, rilevarono che le ‘linee guida’ emanate dal Ministero dell’Interno avevano natura e consistenza di mera circolare, di livello inferiore rispetto alle disposizioni contenute nelle ordinanze presidenziali, per cui non potevano ritenersi giuridicamente vincolanti per i loro destinatari e la P.A. che le ha emanate, potendo essere da quest’ultima in qualsiasi momento disattese, derogate o modificate, dando luogo a possibili interpretazioni ed applicazioni illegittime delle disposizioni contenute nel decreto sull’’emergenza nomadi’ e nelle rispettive ordinanze, le quali giustamente erano vennero annullate dal TAR Lazio per violazione delle norme generali in materia di libertà personale, di quelle specificamente poste a tutela dei minori, nonchè delle norme sul trattamento dei dati sensibili.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso in questione, purtroppo, sembra evidenziare quanto diverse organizzazioni avevano denunciato negli anni scorsi, ovverosia che, nonostante le linee guida del Ministero dell’Interno, rilievi dattiloscopici e fotosegnaletici sono stati ugualmente effettuati nei confronti di persone insediate nei c.d. ‘campi nomadi’, in violazione delle norme di cui all’art. 4 del T.U.L.P.S., così come tali dati continuavano (e continuano) ad essere custoditi presso uffici del Ministero dell’Interno o sue articolazioni territoriali, nonostante le rassicurazioni in senso contrario offerte dallo Stato italiano anche ad organismi internazionali (si veda in proposito al par. 11 delle Conclusioni del Comitato ONU per l’eliminazione della Discriminazione Razziale in merito al rapporto presentato dallo Stato italiano: “Il Comitato prende atto della dichiarazione dello Stato membro, secondo cui questi dati [i dati dattiloscopici e fotografici dei residenti dei campi Rom e Sinti raccolti a seguito dell’applicazione del decreto del maggio 2008 sull’’emergenza nomadi’] sono stati distrutti”, marzo 2012).</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Roma, nell’ordinanza ora emanata, afferma che la procedura di identificazione cui il ricorrente è stato sottoposto nonostante fosse cittadino italiano e munito di carta di identità, oltrechè illegittima, ha natura di <strong>discriminazione fondata sulla sua appartenenza etnico-razziale alla comunità Rom</strong>, in quanto i provvedimenti normativi su cui tale identificazione ha avuto luogo, ovvero il decreto e le ordinanze presidenziali, sebbene abbiano avuto quali destinatari formalmente le persone presenti nei c.d. ‘campi nomadi’ a prescindere dalla loro appartenenza etnica, di fatto e nei risultati, hanno riguardato persone appartenenti al gruppo etnico Rom, risultando questi, nella stragrande maggioranza dei casi, gli abitanti di detti ‘campi’. Il giudice conclude che vi è stata discriminazione basata sull’origine etnica perchè il ricorrente di etnia Rom, cittadino italiano munito di documento, è stato senza ragione identificato mediante rilievi segnaletici in quanto coinvolto in un’operazione i cui destinatari di fatto erano gli appartenenti alla comunità Rom. Ugualmente il giudice di Roma ritiene che in detta situazione, la discriminazione abbia assunto le caratteristiche di una <strong>‘molestia razziale’</strong> per l’evidente <strong>violazione della dignità e della reputazione del ricorrente,</strong> la costruzione di un ‘apparenza di pericolosità e illegalità del medesimo, che costituiscono gli estremi della creazione di un clima ostile nei suoi confronti, e più in generale della sua etnia di appartenenza, nonchè dell’invasività e dell’arbitrarietà del procedimento cui è stato sottoposto in assenza di presupposti normativi che lo giustificassero. Di conseguenza, nell’accertare la natura discriminatoria del procedimento di identificazione, di raccolta e conservazione dei dati sensibili, il giudice si è avvalso delle facoltà previste dalla normativa di recepimento della direttiva europea contro le discriminazioni etnico-razziali volte a garantire <strong>rimedi effettivi, proporzionali</strong> e dissuasivi alla lesione del diritto all’eguaglianza, e ha accolto la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale arrecato al ricorrente dalla lesione dei diritti alla reputazione e alla riservatezza, liquidandolo, in via equitativa e fondandosi su elementi presuntivi, in <strong>euro 8,000</strong>, così come ha ordinato la pubblicazione dell’ordinanza, con spese a carico dei convenuti, sul quotidiano “Il Corriere della Sera”. Ha inoltre ordinato che il Ministero dell’Interno disponga la <strong>distruzione di tutti i documenti</strong>, in qualsiasi formato, contenenti i dati sensibili estratti a seguito della procedura di identificazione del ricorrente effettuata in occasione dello sgombero del ‘campo nomadi’ Casilino 900.</p>
<p style="text-align: justify;">Le associazioni ricorrenti “21 luglio”, ASGI e Open Society avevano proposto, congiuntamente al ricorso individuale, un’azione collettiva, chiedendo al giudice di ordinare l’eliminazione dell’intero archivio di dati raccolti durante l’evacuazione dei ‘campi nomadi’ della capitale e custodito presso l’ufficio immigrazione della questura di Roma. Il giudice ha dichiarato l’improcedibilità sull’argomento in quanto le associazioni ricorrenti non potevano agire in nome e per conto del soggetto passivo della discriminazione, mancando la delega del ricorrente individuale rilasciata per atto scritto o scrittura privata autenticata (ovvero ad es. un atto notarile), come sarebbe previsto dall’art. 5 c. 1 del d.lgs. n. 215/2003, non essendo sufficiente al riguardo la mera procura al difensore. Qui il giudice sembra non considerare che la legittimazione ad agire delle associazioni iscritte all’apposito elenco di cui all’art. 5 d.lgs. n. 215/2003, è prevista non solo in sostituzione di un ricorrente individuale ben individuato, previa appunto delega del medesimo, fattispecie prevista dal comma 1 dell’art. 5 del d.lgs. n. 215/03, ma anche nei casi di discriminazione collettiva qualora non siano individuabili in modo diretto e immediato le persone lese dalla discriminazione, così come espressamente previsto dal comma 3 del medesimo articolo.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2756&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_roma_ordinanza_27052012_impronte.pdf">&#8216;ordinanza </a>del Tribunale di Roma</p>
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		<title>Altre due sentenze riconoscono il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno INPS per famiglie numerose</title>
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		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:33:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno INPS]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>

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		<description><![CDATA[Due nuove ordinanze sono state emanate da giudici del lavoro riguardo al diritto di accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri UE all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98. Si tratta rispettivamente dell’ordinanza del Tribunale di Tortona del 3 maggio 2013 e di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Due nuove ordinanze sono state emanate da giudici del lavoro riguardo al diritto di accesso dei cittadini di Paesi terzi non membri UE all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98. Si tratta rispettivamente dell’ordinanza del Tribunale di Tortona del 3 maggio 2013 e di quella del Tribunale di Gorizia del 17 maggio 2013, con la quale sono stati condannati rispettivamente i comuni di Sale e di Gorizia, nonché l’INPS, a pagare gli assegni relativi agli anni per cui erano stati materialmente richiesti, nonché a rifondere le spese legali di giudizio.</p>
<p style="text-align: justify;">Sotto il profilo del merito, i giudici hanno rilevato che il diritto dei cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti in Italia a vedersi riconosciuto l’assegno INPS nuclei familiari numerosi in parità di condizioni con i cittadini italiani, deriva dalla norma di diritto UE di cui all’art. 11 della direttiva n. 109/2003. A tale riguardo, il giudice di Tortona e Gorizia hanno correttamente rilevato come il legislatore italiano non abbia espressamente previsto una deroga al principio di parità di trattamento in relazione all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, in sede di normativa di recepimento della direttiva europea (d.lgs. n. 3/2007), né avrebbe potuto farlo trattandosi di un beneficio sociale riguardante l’<strong>assistenza genitoriale</strong> e dunque definibile tra le <strong>prestazioni essenziali</strong> secondo quanto previsto dal tredicesimo considerando alla direttiva 109/2003. Ne consegue che la normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007 confluito nell’art. 9 e 9 bis del T.U. immigrazione) deve essere interpretata in maniera conforme al dettato della norma comunitaria e, come tale, suscettibile dunque di emendare la clausola di nazionalità prevista dall’art. 65 della legge n. 448/98, estendendo il beneficio anche alla platea dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Le pronunce dei giudici di Tortona e di Gorizia seguono altre ordinanze dal medesimo contenuto pronunciate da <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/altre-due-sentenze-riconoscono-il-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-famiglie-numerose/">altri tribunali italiani</a>, le ultime delle quali del <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/il-tribunale-di-alessandria-riconosce-lassegno-inps-per-i-nuclei-familiari-numerosi-a-13-cittadini-extracomunitari-lungo-soggiornanti/">Tribunale di Alessandria</a>.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2741&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p>Leggi la sentenza del Tribunale di <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_tortona_03052013.pdf">Tortona</a> e di <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_gorizia_ord_17052013.pdf">Gorizia</a></p>
]]></content:encoded>
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		</item>
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		<title>Divieto di reingresso &#8211; Revoca se lo straniero ha lasciato spontaneamente il territorio</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[espulsione]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza del 13 aprile 2013 il Giudice di Pace di Ravenna si è pronunciato sull’ applicabilità della norma di cui cui all’art. 13 comma 4 del TUI che prevede la possibilità di revocare il divieto di reingresso in Italia in caso di espulsioni non coattive quando il soggetto si allontani volontariamente dal territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza del 13 aprile 2013 il Giudice di Pace di Ravenna si è pronunciato sull’ applicabilità della norma di cui cui all’art. 13 comma 4 del TUI che prevede la possibilità di <strong>revocare il divieto di reingresso</strong> in Italia in caso di <strong>espulsioni non coattive</strong> quando<strong> il soggetto si allontani volontariamente</strong> dal territorio nazionale nei termini previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso riguardava una cittadina brasiliana a cui era stato intimato di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. La stessa ottemperava all’espulsione ed in seguito chiedeva ai sensi dell’art. 13 comma 4 la revoca del divieto di reingresso. La Prefettura negava la suddetta revoca ritenendo che non vi fossero ragioni di interesse pubblico ai sensi dell’art. 21 quinques L. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">La cittadina straniera proponeva ricorso al G.d.p. che accoglieva il l’istanza ritenendo che la norma di cui all’art. 13 comma 4 sia speciale rispetto a quella di cui alla legge 241 del 1990 e pertanto la revoca dell’espulsione richiesta ai sensi dell’art. 13 comma 4 non soggiace ai requisiti di cui all’art. 21 quinques l. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.meltingpot.org/Divieto-di-reingresso-Revoca-se-lo-straniero-ha-lasciato.html"> Meltingpot.org</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20130417150253531.pdf">sentenza</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Altre due sentenze riconoscono il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno INPS per famiglie numerose</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno INPS]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Il giudice di Alessandria, con due ordinanze depositate rispettivamente l’11 ed il 12 aprile 2013 (R. G. 638-639-640/2012 e 630/2012), ha riconosciuto a sei cittadini lungo-soggiornanti di Paesi terzi non membri UE il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98, condannando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il giudice di Alessandria, con due ordinanze depositate rispettivamente l’11 ed il 12 aprile 2013 (R. G. 638-639-640/2012 e 630/2012), ha riconosciuto a sei cittadini lungo-soggiornanti di Paesi terzi non membri UE il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98, condannando i Comuni di Alessandria e di Serravalle Scrivia, nonché l’INPS a pagare gli assegni relativi agli anni per cui erano stati materialmente richiesti, nonché a rifondere le spese legali di giudizio.</p>
<p align="justify">Il giudice di Alessandria rileva che il diritto dei cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti in Italia al percepimento dell’assegno INPS nuclei familiari numerosi in parità di condizioni con i cittadini italiani , deriva dalla norma di diritto UE di cui all’art. 11 della direttiva n. 109/2003. Sulla base di quanto indicato dalla  giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, il principio di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale costituisce regola generale, per cui ogni eventuale deroga deve essere interpretata restrittivamente ed essere espressamente prevista dalla legislazione nazionale di recepimento. A tale riguardo, il giudice di Alessandria correttamente rileva come il legislatore italiano non abbia espressamente previsto una deroga al principio di parità di trattamento in relazione all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, in sede di normativa di recepimento della direttiva europea, né avrebbe potuto farlo trattandosi di un  beneficio sociale riguardante l’assistenza genitoriale e dunque definibile tra le prestazioni essenziali secondo quanto previsto dal tredicesimo <em>considerando</em> alla direttiva 109/2003.</p>
<p align="justify">Ne consegue che la normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007 confluito nell’art. 9 e 9 bis del T.U. immigrazione) deve essere interpretata in maniera conforme al dettato della norma comunitaria e, come tale, suscettibile dunque di emendare la clausola di nazionalità prevista dall’art. 65 della legge n. 448/98, estendendo il beneficio anche alla platea dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti.</p>
<p align="justify">Le sentenze del Tribuanle di Alessandria si aggiungono ad una <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/ribadito-il-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-famiglie-numerose/">lunga lista </a>di pronunciamenti a favore della concessione  a cittadini lungo-sopggiornanti dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.</p>
<p align="justify">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2681&amp;l=it">Asgi.it </a></p>
<p align="justify">Leggi la sentenza <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_alessandria_638_640_2012_11042013.pdf">dell&#8217;11 aprile </a>e del <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_alessandria_630_2012_12042013.pdf">12 aprile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/altre-due-sentenze-riconoscono-il-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-famiglie-numerose/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>La mancata ottemperanza all&#8217;invito di presentarsi in questura non determina l&#8217;irreperibilità del richiedente asilo</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/la-mancata-ottemperanza-allinvito-di-presentarsi-in-questura-non-determina-lirreperibilita-del-richiedente-asilo/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=la-mancata-ottemperanza-allinvito-di-presentarsi-in-questura-non-determina-lirreperibilita-del-richiedente-asilo</link>
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		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato respinge l&#8217;appello proposto dal Ministero dell&#8217;Interno sul caso di un richiedente asilo che non era stato trasferito in Slovenia in base al Regolamento CE n. 343/2003( cd Dublino II), confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato la competenza su detta domanda in capo allo Stato Italiano, nel quale l&#8217;interessato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato respinge l&#8217;appello proposto dal Ministero dell&#8217;Interno sul caso di un richiedente asilo che non era stato trasferito in Slovenia in base al Regolamento CE n. 343/2003( cd Dublino II), confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato la competenza su detta domanda in capo allo Stato Italiano, nel quale l&#8217;interessato aveva successivamente presentato altra istanza di asilo, non essendo avvenuto il trasferimento nei 6 mesi previsti dall&#8217;art. 20, c.2, del Regolamento sopra citato. Il Ministero dell&#8217;Interno, con atto notificato il 17 maggio 2011 e depositato il 1° giugno 2011, presentava appello, con domanda di sospensiva, deducendo che il signor &#8212;- si sarebbe reso irreperibile all&#8217;invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione, per cui il termine per il trasferimento, ai sensi della citata disposizione, era da intendersi prorogato fino a 18 mesi dall&#8217;accettazione della competenza da parte della Slovenia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha respinto l&#8217;appello precisando che: &#8220;Il Ministero dell&#8217;Interno si limita ad affermare l&#8217;<strong>irreperibilità</strong> del signor (&#8230;), testimoniata dalla <strong>mancata ottemperanza all&#8217;invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione</strong> di richiedente asilo, come da nota della Questura di Roma n.(&#8230;) Orbene si appalesa singolare che il Ministero sia ricorso al mero “invito” a presentarsi e non abbia <strong>posto in essere</strong>, come era nelle sue competenze e disponibilità, altri <strong>strumenti giuridici più incisivi e certi</strong> per la esecuzione del disposto trasferimento, né si adducono specifici elementi probatori della asserita irreperibilità anche in relazione all’ulteriore recapito comunicato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2675&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_013_cds_asilo_1235_itgiurisprudenza.pdf">sentenza </a>del Consiglio di Stato</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Ribadito il diritto dei lungosoggiornanti all&#8217;assegno INPS per famiglie numerose</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=4300</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Pescara, sez. lavoro, con la sentenza n. 4594/13 dd. 29 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino di Paese terzo non membro dell’Unione europea e titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro il diniego opposto dal Comune di Montesilvano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Pescara, sez. lavoro, con la sentenza n. 4594/13 dd. 29 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino di Paese terzo non membro dell’Unione europea e titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro il diniego opposto dal Comune di Montesilvano e dall’INPS all’erogazione dell’assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Pescara rileva, infatti, che la direttiva europea sui lungo soggiornanti (n. 109/2003), recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale. Ne consegue che l’art. 65 della legge n. 448/98, nel circoscrivere la derogabilità dell’assegno per i nuclei familiari numerosi ai soli cittadini italiani (e, in forza dell’art. 80 legge n. 388/2000, al cittadino comunitario), viola in tutta evidenza il predetto principio di parità di trattamento e va dunque disapplicato dall’amministrazione. Non avendolo fatto, il Comune di Montesilvano e l’INPS hanno messo in atto una discriminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Pescara ha dunque condannato il Comune di Montesilvano e l’INPS a mettere in atto quanto necessario, sulla base delle rispettive competenze, al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale al ricorrente per l’anno 2011, oltre agli interessi legali.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è l&#8217;ultima di una <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/altre-due-ordinanze-a-favore-della-concessione-dellassegno-inps-per-famiglie-numerose-ai-lungosoggiornanti/">lunga serie</a> che riconosce ai cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di accedere all&#8217;assegno INPS per nuclei familiari numerosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2669&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_pescara_4594_13_29032013.pdf"> sentenza</a> del Tribunale di Pescara</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>CGUE: reato di ingresso e soggiorno irregolare e direttiva 2008/115/CE</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/cgue-reato-di-ingresso-e-soggiorno-irregolare-e-direttiva-2008115ce/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cgue-reato-di-ingresso-e-soggiorno-irregolare-e-direttiva-2008115ce</link>
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		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[I cittadini di paesi terzi imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I cittadini di paesi terzi imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva 2008/115 non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un’ammenda sostituibile con la pena dell’espulsione, ma tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza segnalata, resa in relazione ad una questione pregiudiziale di interpretazione proposta dal Giudice di pace di Lecce, la Corte di giustizia dell&#8217;UE conferma gli orientamenti già espressi nella propria precedente giurisprudenza in relazione alla compatibilità in linea di principio con la direttiva 2008/115/UE (c.d. &#8220;direttiva rimpatri&#8221;) della contravvenzione prevista dall&#8217;art. 10bis d.lgs. 286/1998, purché la sua applicazione in concreto da parte del giudice non conduca a risultati incompatibili con la direttiva medesima, in particolare per ciò che concerne la possibilità di applicare al condannato la pena sostitutiva dell&#8217;espulsione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte era stata investita del caso del Sig. Mbaye, cittadino senegalese irregolarmente soggiornante sul territorio italiano, chiamato a rispondere avanti il Giudice di pace di Lecce del reato previsto e punito dall&#8217;art. 10bis. Dubitando della compatibilità di tale norma con il diritto comunitario, il Giudice di pace aveva sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l&#8217;articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della [direttiva 2008/115] osti alla possibilità di applicare la medesima direttiva anche in presenza della normativa interna (art. 10 bis [del decreto legislativo n. 286/98]) che sanziona la condizione di ingresso e soggiorno irregolare con la misura dell&#8217;espulsione sostitutiva della pena. 2) Se [la direttiva 2008/115] osti alla possibilità di sanzionare penalmente la mera presenza dello straniero sul territorio nazionale in condizione di irregolarità, indipendentemente dal completamento della procedura amministrativa di rimpatrio prevista dalla legge interna e dalla stessa direttiva»</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla prima questione, la Corte richiama quanto affermato nella sentenza 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, circa l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2 della direttiva, e conferma che il par. 2 lett. b) di tale norma &#8220;non può essere interpretato, a meno di privare quest&#8217;ultima della sua ratio e del suo effetto vincolante, nel senso che gli Stati membri possano omettere di applicare le norme e le procedure comuni previste dalla suddetta direttiva ai cittadini di paesi terzi che abbiano commesso solo l&#8217;infrazione consistente nel soggiorno irregolare&#8221;: pertanto, la Corte conferma che la <strong>qualificazione come reato della condotta di soggiorno irregolare non può valere di per sé a sottrarre gli Stati membri dall&#8217;obbligo di applicare le disposizioni della &#8220;direttiva rimpatri&#8221;</strong>, che resteranno dunque integralmente applicabili all&#8217;imputato della contravvenzione in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla seconda questione, la Corte ribadisce che la &#8220;<strong>direttiva rimpatri&#8221; non osta </strong>a che<strong> un&#8217;espulsione immediata</strong> (in assenza dunque di un termine per la partenza volontaria, che costituisce la regola nel sistema disegnato dalla direttiva) sia disposta dall&#8217;autorità giurisdizionale quale sanzione sostitutiva di natura penale, purché ciò avvenga nei limiti di quanto previsto all&#8217;art. 7, par. 4, della direttiva (&#8220;Se sussiste il<strong> rischio di fuga</strong> o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l&#8217;interessato costituisce un <strong>pericolo per l&#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale</strong>&#8220;), dovendo tale ultima valutazione essere operata dal giudice di pace all&#8217;esito della considerazione della situazione individuale dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, appare confermata la giurisprudenza Sagor: la direttiva rimpatri non osta né alla sussistenza del reato di clandestinità, né alla celebrazione del relativo giudizio penale, né alla conseguente condanna a pena pecuniaria, né &#8211; infine &#8211; alla sostituzione di questa con la pena dell&#8217;espulsione immediata, purché quest&#8217;ultima sia disposta nei limiti di cui all&#8217;art. 7, par. 4, direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2676&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/aprile/ord-cgue-c-522-11.html">ordinanza</a> della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Servizio Civile Nazionale: ribadito il diritto di accesso per i cittadini stranieri</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 06:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[accesso servizio civile]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 22 marzo 2013, la Corte di Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza del 20 dicembre 2012 n. 2183/2012, con la quale ha respinto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 9 gennaio 2012, la quale, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 22 marzo 2013, la Corte di Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza del 20 dicembre 2012 n. 2183/2012, con la quale ha respinto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/il-giudice-del-lavoro-il-servizio-civile-diritto-dovere-anche-per-gli-stranieri/">l’ordinanza del Tribunale di Milano </a>emessa il 9 gennaio 2012, la quale, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino pachistano e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS, ha accertato la natura discriminatoria del bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Nazionale pubblicato nel settembre 2011, nella parte in cui  richiede la cittadinanza italiana tra i requisiti di ammissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, i giudici di appello di Milano respingono la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che il requisito di cittadinanza italiana sarebbe necessario in quanto il <strong>Servizio Civile Nazionale</strong> avrebbe fondamento nei principi costituzionali di difesa della Patria di cui all’art. 52 Cost. Secondo invece i giudici di appello, le finalità descritte dalla legge istitutiva del SCN, una volta che tale servizio <strong>non è più qualificabile</strong> come sostitutivo del servizio militare obbligatorio,  non possono essere in alcun modo collegate alla nozione di <strong>difesa della patria</strong>, quanto al principio dei <strong>doveri reciproci di solidarietà sociale</strong> di cui all’art. 2 Cost. I giudici sottolineano che l’adempimento a tali doveri di solidarietà e di concorso al progresso  materiale e spirituale della società deve accumunare <strong>tutta la comunità dei residenti</strong>, e non solo quella dei cittadini in senso stretto.  Ne consegue pertanto l’irragionevolezza dell’esclusione dei giovani stranieri dall’istituto del Servizio Civile Nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2660&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_2183_2012.pdf">sentenza</a> della corte d&#8217;appello</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>CEDU sospende il trasferimento di due richiedenti asilo in Italia</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/cedu-sospende-il-trasferimento-di-due-richiedenti-asilo-in-italia/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cedu-sospende-il-trasferimento-di-due-richiedenti-asilo-in-italia</link>
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		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 14:51:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[diritti umani]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la decisione di 13 Febbraio 2013 (Caso n°81498/12 – Isse and Mousa vs. Germany), la Corte europea per i diritti dell&#8217;uomo di Strasburgo ha richiesto al Governo tedesco di sospendere la relativa procedura in relazione al trasferimento in Italia dei richiedenti asilo di origine somala in base alla misura ad interim prevista dalla Rule [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la decisione di 13 Febbraio 2013 (Caso n°81498/12 – Isse and Mousa vs. Germany), la Corte europea per i diritti dell&#8217;uomo di Strasburgo ha richiesto al Governo tedesco di <strong>sospendere</strong> la relativa procedura in relazione al <strong>trasferimento in Italia dei richiedenti asilo</strong> di origine somala in base alla misura ad interim prevista dalla Rule 39.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella decisione, alla Germania è stato chiesto di fornire informazioni rispetto:<br />
1) alle misure di accompagnamento per trasferire gli stranieri in Italia nel quadro del regolamento “Dublino” (regolamento 2003/343/CE).</p>
<p style="text-align: justify;">2) alle garanzie che il governo tedesco è in possesso dall’Italia per assicurare un livello di protezione sufficiente per gli stranieri, con particolare riferimento alle condizioni di accoglienza e di tutela delle famiglie.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2655&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p>Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_13_cedu_dublino_ger.pdf">decisione</a> della CEDU</p>
]]></content:encoded>
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