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	<title>CIRDI &#187; Giurisprudenza</title>
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	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
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		<title>Il Tribunale di Alessandria riconosce l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi a 13 cittadini extracomunitari lungo soggiornanti</title>
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		<pubDate>Mon, 20 May 2013 13:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Con tre diverse ordinanze, depositate il  2 maggio 2013 ( proced. n. 631-633-636/2012), il giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria ha accolto il ricorso proposto  da tredici cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea, lungosoggiornanti in Italia e titolari pertanto del permesso di soggiorno di cui all’art. 9 T.U. immigrazione, avverso i dinieghi opposti da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Con tre diverse ordinanze, depositate il  2 maggio 2013 ( proced. n. 631-633-636/2012), il giudice del lavoro del Tribunale di Alessandria ha accolto il ricorso proposto  da tredici cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea, lungosoggiornanti in Italia e titolari pertanto del permesso di soggiorno di cui all’art. 9 T.U. immigrazione, avverso i dinieghi opposti da diversi Comuni della provincia alla concessione dell’assegno INPS per nuclei familiari numerosi (con almeno tre figli minori) e a basso reddito previsto dall’art. 65 della legge n. 448/1998 e successive modifiche.</p>
<p align="justify">Il giudice di Alessandria ha concluso che i cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea titolari del permesso di soggiorno di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/98 in quanto lungosoggiornanti in Italia in base alla direttiva  europea n. 109/2003,  devono godere del principio di parità di trattamento in materia di prestazioni sociali  previsto dall’art. 11 della direttiva medesima e, pertanto, la legislazione interna italiana deve essere interpretata in maniera conforme agli obblighi scaturenti dal diritto dell’Unione europea, sulla base di quanto previsto dall’art. 288 del Trattato fondativo dell’Unione europea.</p>
<p align="justify">Ne consegue che l’esclusione dei cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea dal beneficio dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi disposta dall’art. 65 della legge n. 448/1998, che riserva tale beneficio ai soli cittadini italiani e di Paesi membri dell’Unione europea, deve ritenersi superata per effetto della normativa di recepimento della direttiva n. 109/2003, ovvero del d.lgs. n. 3/2007 che ha modificato l’art. 9 del d.lgs. n. 286/98. Secondo il giudice di Alessandria, l’obbligo di interpretazione della normativa interna in maniera conforme agli obblighi comunitari, non ammette la possibilità che l’ambigua formula usata dal legislatore nel d.lgs. n. 3/2007 per cui “lo straniero lungosoggiornante è ammesso a godere delle prestazioni di assistenza sociale &#8230;salvo che sia diversamente disposto&#8230;” possa essere interpretata nella direzione di far salva la clausola di esclusione prevista dalla normativa preesistente. Questo perchè la stessa direttiva europea  esclude  ogni possibile deroga al principio di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti in relazione alle prestazioni di assistenza sociale da definirsi essenziali (art. 11 c. 4) e nelle quali la direttiva medesima include quelle di sostegno alla funzione genitoriale (considerando n. 13). Ugualmente, il Tribunale di Alessandria ricorda che la Corte di Giustizia europea, nella sentenza Kamberaj dd. 24 aprile 2012 (causa C-571/10),  ha sancito che ogni possibilità di deroga al principio di parità di trattamento a favore dei lungosoggiornanti deve essere sancita espressamente dagli Stati membri e deve essere interpretata restrittivamente, in quanto viene ad incidere sul principio di eguaglianza quale norma generale e fondamentale. Difatti, l’art. 34 della Carta europea dei diritti fondamentali  riconosce il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale nonchè il diritto all’assistenza sociale  volta a garantire un’esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti.</p>
<p align="justify">Alla luce di quanto sopra, il giudice di Alessandria ha accertato il carattere discriminatorio del comportamenti dei Comuni e dell’INPS nel negare l’assegno ai lungosoggiornanti che ne avevano fatto richiesta e ha ordinato che vengano effettuati i pagamenti. I Comuni e l’INPS sono stati condannati al pagamento delle spese legali.</p>
<p align="justify">La responsabilità dei Comuni è stata accertata in quanto la normativa  vigente (D.M. n. 452/2000, attuativo dell’art. 65 della legge n. 448/98) assegna loro il potere concessorio del beneficio. La responsabilità dell’INPS deriva dal fatto che costituisce l’ente pagatore presso cui sono trasferite le apposite risorse finanziarie, così come svolge una funzione ‘deterrente’ all’accesso dei lungosoggiornanti alla prestazione, predisponendo e diffondendo, anche attraverso il suo sito internet,  pubbliche informative che negano l’accesso dei cittadini extracomunitari alla prestazione.</p>
<p align="justify">Al riguardo, c’è da segnalare il recente messaggio INPS n. 7990/13 dd. 15 maggio 2013, nel quale si afferma che  “resta esclusivamente facoltà del  Comune di residenza del cittadino richiedente concedere o negare la prestazione in esame” per cui “ l’Inps non può che mettere in pagamento quanto disposto dal Comune”, qualora quest’ultimo decida che i lungosoggiornati abbiano diritto alla prestazione sociale, anche in contrasto con la linea di chiusura finora seguita dalle istruzioni ministeriali. Ugualmente, l’INPS non può disporre la revoca dell’assegno, qualora questo sia stato concesso dal Comune, cui solo spetta decidere in merito.</p>
<p align="justify">Riguardo al procedimento per la concessione e erogazione dell’assegno, il messaggio INPS ricorda che «la procedura di trasmissione per via telematica delle domande di Assegno per il nucleo familiare da parte dei Comuni non blocca l’invio dei dispositivi di pagamento relativi ai cittadini extracomunitari di lungo soggiorno ma, nel ricordare che “al fine della concessione dell’assegno al nucleo familiare con almeno tre figli minori, il richiedente deve essere cittadino italiano o comunitario residente nel territorio dello Stato (art. 80, comma 5, della legge n. 388/00) ovvero cittadino straniero in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (art. 27 del D. Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, v. anche circ. n. 9/2010)”, si limita a chiedere all’utente del Comune che accede alla procedura una mera conferma che l’inoltro del mandato riferito a cittadino extracomunitario viene effettuato consapevolmente e non per errore al fine dell’assunzione di responsabilità in capo al Comune».</p>
<p align="justify">Tale misura finisce spesso per scoraggiare i Comuni nel concedere l’assegno ai lungosoggiornanti, nel timore che possa sorgere in capo ai medesimi un’eventuale responsabilità per ‘danno erariale’ . Sembra doversi escludere tale eventualità in quanto proprio in relazione ai rapporti tra diritto dell’Unione europea e diritto nazionale, così giustamente chiariti dalla giurisprudenza e da ultimo dalle ordinanze del Tribunale di Alessandria, compito della Pubblica Amministrazione, ivi compresi gli enti locali, è quello  di operare, in caso di possibile contrasto tra una norma di diritto interno ed una norma di diritto dell’Unione europea, un’interpretazione  della norma interna conforme agli obblighi comunitari e, qualora questo non sia possibile, una disapplicazione della norma interna incompatibile con quella europea, di diretta ed immediata applicazione (principio del primato della norma di diritto europeo di diretta e immediata applicazione nell’ordinamento interno). Dunque, non si vede quale “responsabilità” per eventuale ‘danno erariale’ possa sorgere in capo al funzionario comunale che, concedendo l’assegno INPS ai lungo soggiornanti, semplicemente si conformerebbe agli obblighi derivanti dal rispetto del diritto dell’Unione europea e di un rapporto costituzionalmente corretto tra diritto europeo e diritto nazionale. Al contrario, proprio il rifiuto di concessione dell’assegno espone il Comune ad un danno economico per la collettività, qualora lo straniero ricorra ad un’azione giudiziaria antidiscriminatoria al termine della quale, in caso di soccombenza della parte convenuta, del resto altamente probabile come confermato dalle decine di cause sinora avviate, l’ente locale sarebbe condannato pure al pagamento delle  spese legali.</p>
<p align="justify">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2732&amp;l=it" target="_blank">Asgi</a></p>
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		<title>Corte di Cassazione: Il d.P.C.M. sull’&#8217;emergenza nomadi’ è illegittimo</title>
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		<pubDate>Wed, 15 May 2013 13:47:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 9687/13 depositata il 22 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano e Napoli, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Interno, contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 6050/2011, con la quale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Con la sentenza n. 9687/13 depositata il 22 aprile 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso proposto dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo di Roma, Milano e Napoli, dal Dipartimento della Protezione Civile, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministro dell’Interno, contro la sentenza del Consiglio di Stato n. 6050/2011, con la quale era stato dichiarato illegittimo  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dd. 21 maggio 2008. Mediante tale d.P.C.M.  era stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio delle Regioni Lombardia, Lazio e Campania, in relazione all’esistenza di ‘comunità nomadi’ nei rispettivi territori e sulla base del quale erano state successivamente emanate tre  ordinanze presidenziali per fronteggiare la suindicata emergenza, con contestuale nomina di altrettanti commissari straordinari.</p>
<p align="justify">Nel respingere il ricorso delle amministrazioni dello Stato e confermare la sentenza del Consiglio di Stato, la Corte di Cassazione ha condiviso il ragionamento dell’organo di giustizia amministrativa di secondo grado, secondo cui l’atto del Presidente del Consiglio dei Ministri era viziato da un difetto di istruttoria, perchè in nessuna parte di esso era rinvenibile traccia di un pregresso infruttuoso tentativo di impiego degli strumenti ordinari per far fronte alla situazione di emarginazione e disagio sociale collegata agli insediamenti di ‘comunità nomadi’ nelle regioni interessate. Secondo la Cassazione, infatti, sotto questo profilo, la motivazione del d.P.C.M. appare priva di un elemento decisivo, perchè costitutivo della fattispecie legale, determinando un vizio di legittimità per eccesso di potere.</p>
<p align="justify">Trova così definitivo accoglimento il ricorso inoltrato contro il decreto governativo sull’”emergenza nomadi” da parte di  European Roma Rights Center (ERRC) e da due cittadini bosniaci di etnia Roma.</p>
<p align="justify">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2720&amp;l=it" target="_blank">Asgi</a></p>
<p align="justify">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cassazione_9687_13.pdf" target="_blank">sentenza</a></p>
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		<title>Ribadito il diritto all&#8217;assegno INPS per nuclei familiari numerosi per i lungo soggiornanti</title>
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		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[assegno INPS]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, con due ordinanze depositate il 23 aprile scorso, ha accolto i ricorsi antidiscriminazione presentati da due cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro i dinieghi opposti dal Comune di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, con due ordinanze depositate il 23 aprile scorso, ha accolto i ricorsi antidiscriminazione presentati da due cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro i dinieghi opposti dal Comune di Sesto Calende e dall’INPS all’erogazione dell’assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Busto Arsizio rileva, infatti, che la direttiva europea sui lungo soggiornanti (n. 109/2003), recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale. Ne consegue che l’art. 65 della legge n. 448/98, nel circoscrivere la derogabilità dell’assegno per i nuclei familiari numerosi ai soli cittadini italiani (e, in forza dell’art. 80 legge n. 388/2000, al cittadino comunitario), deve ritenersi norma superata per effetto della legislazione venuta in vigore successivamente. L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti viola in tutta evidenza il predetto principio di parità di trattamento e determina di conseguenza un comportamento discriminatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Busto Arsizio ha dunque condannato il Comune di Sesto Calende e l’INPS a mettere in atto quanto necessario, sulla base delle rispettive competenze, al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale ai ricorrenti per l’anno 2012, per il quale il beneficio è stato richiesto . Le parti convenute sono state condannate pure al pagamento delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2707&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi le <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_busto_arsizio_29042013_1.pdf">due</a> <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_busto_arsizio_29042013_2.pdf">ordinanze</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte di Giustizia Europea: assunzioni e discriminazione fondata sulle tendenze sessuali</title>
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		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[orientamento sessuale]]></category>

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		<description><![CDATA[Un datore di lavoro convenuto non può confutare l’esistenza di fatti che lasciano presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una persona che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale datore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un <strong>datore di lavoro</strong> convenuto non può confutare l’esistenza di <strong>fatti che lasciano presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria</strong> limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una <strong>persona</strong> che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale datore di lavoro, e pur sembrando rivestire tale ruolo, <strong>non è giuridicamente legittimata</strong> ad assumere decisioni che lo vincolino in materia di <strong>assunzioni</strong>. Secondo la Corte, la circostanza che un tale datore di lavoro non abbia <strong>chiaramente preso le distanze</strong> da queste dichiarazioni può essere presa in considerazione in sede di valutazione della sua politica di assunzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la Corte precisa che l’<strong>onere della prova,</strong> così come specificamente previsto dalla direttiva, non implica che essa risulti impossibile da produrre senza ledere il diritto al rispetto della vita privata. L’apparenza di <strong>discriminazione fondata sulle tendenze sessuali</strong>, infatti, potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti, senza, tuttavia, che una parte convenuta debba dimostrare che in passato sono state assunte persone aventi una determinata tendenza sessuale. Tra tali indizi potrebbero annoverarsi, tra l’altro, una sua netta dissociazione rispetto alle dichiarazioni pubbliche discriminatorie, nonché l’esistenza di disposizioni espresse nella sua politica delle assunzioni dirette a garantire l’osservanza del principio della parità di trattamento.Infine, la Corte rileva che la direttiva non tollera una normativa nazionale secondo cui, quando viene accertata una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, decorsi sei mesi dalla data dei fatti non è più possibile pronunciare altro che un «ammonimento», se siffatta sanzione non è effettiva, proporzionate e dissuasiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il &#8220;patron&#8221; di una squadra di calcio professionistica aveva rilasciato delle dichiarazioni omofobe, la Corte ha concluso che tali dichiarazioni possono far gravare sulla società l’onere di dimostrare che non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2696&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0081&amp;lang1=it&amp;type=NOT&amp;ancre=">sentenza</a></p>
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		<title>Divieto di reingresso &#8211; Revoca se lo straniero ha lasciato spontaneamente il territorio</title>
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		<pubDate>Fri, 26 Apr 2013 12:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[espulsione]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza del 13 aprile 2013 il Giudice di Pace di Ravenna si è pronunciato sull’ applicabilità della norma di cui cui all’art. 13 comma 4 del TUI che prevede la possibilità di revocare il divieto di reingresso in Italia in caso di espulsioni non coattive quando il soggetto si allontani volontariamente dal territorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza del 13 aprile 2013 il Giudice di Pace di Ravenna si è pronunciato sull’ applicabilità della norma di cui cui all’art. 13 comma 4 del TUI che prevede la possibilità di <strong>revocare il divieto di reingresso</strong> in Italia in caso di <strong>espulsioni non coattive</strong> quando<strong> il soggetto si allontani volontariamente</strong> dal territorio nazionale nei termini previsti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso riguardava una cittadina brasiliana a cui era stato intimato di lasciare il territorio nazionale entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento. La stessa ottemperava all’espulsione ed in seguito chiedeva ai sensi dell’art. 13 comma 4 la revoca del divieto di reingresso. La Prefettura negava la suddetta revoca ritenendo che non vi fossero ragioni di interesse pubblico ai sensi dell’art. 21 quinques L. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">La cittadina straniera proponeva ricorso al G.d.p. che accoglieva il l’istanza ritenendo che la norma di cui all’art. 13 comma 4 sia speciale rispetto a quella di cui alla legge 241 del 1990 e pertanto la revoca dell’espulsione richiesta ai sensi dell’art. 13 comma 4 non soggiace ai requisiti di cui all’art. 21 quinques l. 241 del 1990.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.meltingpot.org/Divieto-di-reingresso-Revoca-se-lo-straniero-ha-lasciato.html"> Meltingpot.org</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/20130417150253531.pdf">sentenza</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Altre due sentenze riconoscono il diritto dei lungosoggiornanti all’assegno INPS per famiglie numerose</title>
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		<pubDate>Fri, 19 Apr 2013 08:09:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[assegno INPS]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Il giudice di Alessandria, con due ordinanze depositate rispettivamente l’11 ed il 12 aprile 2013 (R. G. 638-639-640/2012 e 630/2012), ha riconosciuto a sei cittadini lungo-soggiornanti di Paesi terzi non membri UE il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98, condannando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Il giudice di Alessandria, con due ordinanze depositate rispettivamente l’11 ed il 12 aprile 2013 (R. G. 638-639-640/2012 e 630/2012), ha riconosciuto a sei cittadini lungo-soggiornanti di Paesi terzi non membri UE il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori di cui all’art. 65 L. 448/98, condannando i Comuni di Alessandria e di Serravalle Scrivia, nonché l’INPS a pagare gli assegni relativi agli anni per cui erano stati materialmente richiesti, nonché a rifondere le spese legali di giudizio.</p>
<p align="justify">Il giudice di Alessandria rileva che il diritto dei cittadini di Paesi terzi non membri UE lungo soggiornanti in Italia al percepimento dell’assegno INPS nuclei familiari numerosi in parità di condizioni con i cittadini italiani , deriva dalla norma di diritto UE di cui all’art. 11 della direttiva n. 109/2003. Sulla base di quanto indicato dalla  giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, il principio di parità di trattamento a favore dei lungo soggiornanti nell’accesso alle prestazioni di assistenza sociale costituisce regola generale, per cui ogni eventuale deroga deve essere interpretata restrittivamente ed essere espressamente prevista dalla legislazione nazionale di recepimento. A tale riguardo, il giudice di Alessandria correttamente rileva come il legislatore italiano non abbia espressamente previsto una deroga al principio di parità di trattamento in relazione all’assegno INPS nuclei familiari numerosi, in sede di normativa di recepimento della direttiva europea, né avrebbe potuto farlo trattandosi di un  beneficio sociale riguardante l’assistenza genitoriale e dunque definibile tra le prestazioni essenziali secondo quanto previsto dal tredicesimo <em>considerando</em> alla direttiva 109/2003.</p>
<p align="justify">Ne consegue che la normativa di recepimento della direttiva europea n. 109/2003 (d.lgs. n. 3/2007 confluito nell’art. 9 e 9 bis del T.U. immigrazione) deve essere interpretata in maniera conforme al dettato della norma comunitaria e, come tale, suscettibile dunque di emendare la clausola di nazionalità prevista dall’art. 65 della legge n. 448/98, estendendo il beneficio anche alla platea dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti.</p>
<p align="justify">Le sentenze del Tribuanle di Alessandria si aggiungono ad una <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/ribadito-il-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-famiglie-numerose/">lunga lista </a>di pronunciamenti a favore della concessione  a cittadini lungo-sopggiornanti dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.</p>
<p align="justify">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2681&amp;l=it">Asgi.it </a></p>
<p align="justify">Leggi la sentenza <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_alessandria_638_640_2012_11042013.pdf">dell&#8217;11 aprile </a>e del <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_alessandria_630_2012_12042013.pdf">12 aprile</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/altre-due-sentenze-riconoscono-il-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-famiglie-numerose/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>La mancata ottemperanza all&#8217;invito di presentarsi in questura non determina l&#8217;irreperibilità del richiedente asilo</title>
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		<pubDate>Tue, 16 Apr 2013 14:27:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[richiedenti asilo]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Consiglio di Stato respinge l&#8217;appello proposto dal Ministero dell&#8217;Interno sul caso di un richiedente asilo che non era stato trasferito in Slovenia in base al Regolamento CE n. 343/2003( cd Dublino II), confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato la competenza su detta domanda in capo allo Stato Italiano, nel quale l&#8217;interessato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato respinge l&#8217;appello proposto dal Ministero dell&#8217;Interno sul caso di un richiedente asilo che non era stato trasferito in Slovenia in base al Regolamento CE n. 343/2003( cd Dublino II), confermando la sentenza del TAR Lazio che aveva dichiarato la competenza su detta domanda in capo allo Stato Italiano, nel quale l&#8217;interessato aveva successivamente presentato altra istanza di asilo, non essendo avvenuto il trasferimento nei 6 mesi previsti dall&#8217;art. 20, c.2, del Regolamento sopra citato. Il Ministero dell&#8217;Interno, con atto notificato il 17 maggio 2011 e depositato il 1° giugno 2011, presentava appello, con domanda di sospensiva, deducendo che il signor &#8212;- si sarebbe reso irreperibile all&#8217;invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione, per cui il termine per il trasferimento, ai sensi della citata disposizione, era da intendersi prorogato fino a 18 mesi dall&#8217;accettazione della competenza da parte della Slovenia.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Consiglio di Stato ha respinto l&#8217;appello precisando che: &#8220;Il Ministero dell&#8217;Interno si limita ad affermare l&#8217;<strong>irreperibilità</strong> del signor (&#8230;), testimoniata dalla <strong>mancata ottemperanza all&#8217;invito a presentarsi per regolarizzare la propria posizione</strong> di richiedente asilo, come da nota della Questura di Roma n.(&#8230;) Orbene si appalesa singolare che il Ministero sia ricorso al mero “invito” a presentarsi e non abbia <strong>posto in essere</strong>, come era nelle sue competenze e disponibilità, altri <strong>strumenti giuridici più incisivi e certi</strong> per la esecuzione del disposto trasferimento, né si adducono specifici elementi probatori della asserita irreperibilità anche in relazione all’ulteriore recapito comunicato&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2675&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_013_cds_asilo_1235_itgiurisprudenza.pdf">sentenza </a>del Consiglio di Stato</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Ribadito il diritto dei lungosoggiornanti all&#8217;assegno INPS per famiglie numerose</title>
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		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 13:20:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Pescara, sez. lavoro, con la sentenza n. 4594/13 dd. 29 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino di Paese terzo non membro dell’Unione europea e titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro il diniego opposto dal Comune di Montesilvano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Pescara, sez. lavoro, con la sentenza n. 4594/13 dd. 29 marzo 2013, ha accolto il ricorso presentato da un cittadino di Paese terzo non membro dell’Unione europea e titolare del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro il diniego opposto dal Comune di Montesilvano e dall’INPS all’erogazione dell’assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Pescara rileva, infatti, che la direttiva europea sui lungo soggiornanti (n. 109/2003), recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale. Ne consegue che l’art. 65 della legge n. 448/98, nel circoscrivere la derogabilità dell’assegno per i nuclei familiari numerosi ai soli cittadini italiani (e, in forza dell’art. 80 legge n. 388/2000, al cittadino comunitario), viola in tutta evidenza il predetto principio di parità di trattamento e va dunque disapplicato dall’amministrazione. Non avendolo fatto, il Comune di Montesilvano e l’INPS hanno messo in atto una discriminazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Pescara ha dunque condannato il Comune di Montesilvano e l’INPS a mettere in atto quanto necessario, sulla base delle rispettive competenze, al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale al ricorrente per l’anno 2011, oltre agli interessi legali.</p>
<p style="text-align: justify;">La sentenza è l&#8217;ultima di una <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/altre-due-ordinanze-a-favore-della-concessione-dellassegno-inps-per-famiglie-numerose-ai-lungosoggiornanti/">lunga serie</a> che riconosce ai cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di accedere all&#8217;assegno INPS per nuclei familiari numerosi.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2669&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_pescara_4594_13_29032013.pdf"> sentenza</a> del Tribunale di Pescara</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>CGUE: reato di ingresso e soggiorno irregolare e direttiva 2008/115/CE</title>
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		<pubDate>Fri, 05 Apr 2013 06:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>

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		<description><![CDATA[I cittadini di paesi terzi imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I cittadini di paesi terzi imputati o condannati per il reato di soggiorno irregolare previsto dalla normativa di uno Stato membro non possono, sulla base del solo reato di soggiorno irregolare, essere sottratti all’ambito di applicazione della direttiva 2008/115/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), della stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva 2008/115 non osta alla normativa di uno Stato membro, come quella in discussione nel procedimento principale, che sanzioni il soggiorno irregolare di cittadini di paesi terzi con un’ammenda sostituibile con la pena dell’espulsione, ma tale facoltà di sostituzione può essere esercitata solo se la situazione dell’interessato corrisponde a una di quelle previste dall’articolo 7, paragrafo 4, di tale direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l&#8217;ordinanza segnalata, resa in relazione ad una questione pregiudiziale di interpretazione proposta dal Giudice di pace di Lecce, la Corte di giustizia dell&#8217;UE conferma gli orientamenti già espressi nella propria precedente giurisprudenza in relazione alla compatibilità in linea di principio con la direttiva 2008/115/UE (c.d. &#8220;direttiva rimpatri&#8221;) della contravvenzione prevista dall&#8217;art. 10bis d.lgs. 286/1998, purché la sua applicazione in concreto da parte del giudice non conduca a risultati incompatibili con la direttiva medesima, in particolare per ciò che concerne la possibilità di applicare al condannato la pena sostitutiva dell&#8217;espulsione.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte era stata investita del caso del Sig. Mbaye, cittadino senegalese irregolarmente soggiornante sul territorio italiano, chiamato a rispondere avanti il Giudice di pace di Lecce del reato previsto e punito dall&#8217;art. 10bis. Dubitando della compatibilità di tale norma con il diritto comunitario, il Giudice di pace aveva sottoposto alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: 1) Se l&#8217;articolo 2, paragrafo 2, lettera b) della [direttiva 2008/115] osti alla possibilità di applicare la medesima direttiva anche in presenza della normativa interna (art. 10 bis [del decreto legislativo n. 286/98]) che sanziona la condizione di ingresso e soggiorno irregolare con la misura dell&#8217;espulsione sostitutiva della pena. 2) Se [la direttiva 2008/115] osti alla possibilità di sanzionare penalmente la mera presenza dello straniero sul territorio nazionale in condizione di irregolarità, indipendentemente dal completamento della procedura amministrativa di rimpatrio prevista dalla legge interna e dalla stessa direttiva»</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla prima questione, la Corte richiama quanto affermato nella sentenza 6 dicembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, circa l&#8217;interpretazione dell&#8217;art. 2 della direttiva, e conferma che il par. 2 lett. b) di tale norma &#8220;non può essere interpretato, a meno di privare quest&#8217;ultima della sua ratio e del suo effetto vincolante, nel senso che gli Stati membri possano omettere di applicare le norme e le procedure comuni previste dalla suddetta direttiva ai cittadini di paesi terzi che abbiano commesso solo l&#8217;infrazione consistente nel soggiorno irregolare&#8221;: pertanto, la Corte conferma che la <strong>qualificazione come reato della condotta di soggiorno irregolare non può valere di per sé a sottrarre gli Stati membri dall&#8217;obbligo di applicare le disposizioni della &#8220;direttiva rimpatri&#8221;</strong>, che resteranno dunque integralmente applicabili all&#8217;imputato della contravvenzione in esame.</p>
<p style="text-align: justify;">Quanto alla seconda questione, la Corte ribadisce che la &#8220;<strong>direttiva rimpatri&#8221; non osta </strong>a che<strong> un&#8217;espulsione immediata</strong> (in assenza dunque di un termine per la partenza volontaria, che costituisce la regola nel sistema disegnato dalla direttiva) sia disposta dall&#8217;autorità giurisdizionale quale sanzione sostitutiva di natura penale, purché ciò avvenga nei limiti di quanto previsto all&#8217;art. 7, par. 4, della direttiva (&#8220;Se sussiste il<strong> rischio di fuga</strong> o se una domanda di soggiorno regolare è stata respinta in quanto manifestamente infondata o fraudolenta o se l&#8217;interessato costituisce un <strong>pericolo per l&#8217;ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sicurezza nazionale</strong>&#8220;), dovendo tale ultima valutazione essere operata dal giudice di pace all&#8217;esito della considerazione della situazione individuale dell&#8217;interessato.</p>
<p style="text-align: justify;">In conclusione, appare confermata la giurisprudenza Sagor: la direttiva rimpatri non osta né alla sussistenza del reato di clandestinità, né alla celebrazione del relativo giudizio penale, né alla conseguente condanna a pena pecuniaria, né &#8211; infine &#8211; alla sostituzione di questa con la pena dell&#8217;espulsione immediata, purché quest&#8217;ultima sia disposta nei limiti di cui all&#8217;art. 7, par. 4, direttiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2676&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.stranieriinitalia.it/briguglio/immigrazione-e-asilo/2013/aprile/ord-cgue-c-522-11.html">ordinanza</a> della Corte di Giustizia dell&#8217;Unione europea</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Servizio Civile Nazionale: ribadito il diritto di accesso per i cittadini stranieri</title>
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		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 06:47:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Altre sentenze]]></category>
		<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[accesso servizio civile]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[In data 22 marzo 2013, la Corte di Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza del 20 dicembre 2012 n. 2183/2012, con la quale ha respinto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso l’ordinanza del Tribunale di Milano emessa il 9 gennaio 2012, la quale, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">In data 22 marzo 2013, la Corte di Appello di Milano ha depositato le motivazioni della sentenza del 20 dicembre 2012 n. 2183/2012, con la quale ha respinto l’appello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, avverso <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/il-giudice-del-lavoro-il-servizio-civile-diritto-dovere-anche-per-gli-stranieri/">l’ordinanza del Tribunale di Milano </a>emessa il 9 gennaio 2012, la quale, accogliendo il ricorso presentato da un cittadino pachistano e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS, ha accertato la natura discriminatoria del bando indetto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Nazionale pubblicato nel settembre 2011, nella parte in cui  richiede la cittadinanza italiana tra i requisiti di ammissione.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel merito, i giudici di appello di Milano respingono la tesi della Presidenza del Consiglio dei Ministri che il requisito di cittadinanza italiana sarebbe necessario in quanto il <strong>Servizio Civile Nazionale</strong> avrebbe fondamento nei principi costituzionali di difesa della Patria di cui all’art. 52 Cost. Secondo invece i giudici di appello, le finalità descritte dalla legge istitutiva del SCN, una volta che tale servizio <strong>non è più qualificabile</strong> come sostitutivo del servizio militare obbligatorio,  non possono essere in alcun modo collegate alla nozione di <strong>difesa della patria</strong>, quanto al principio dei <strong>doveri reciproci di solidarietà sociale</strong> di cui all’art. 2 Cost. I giudici sottolineano che l’adempimento a tali doveri di solidarietà e di concorso al progresso  materiale e spirituale della società deve accumunare <strong>tutta la comunità dei residenti</strong>, e non solo quella dei cittadini in senso stretto.  Ne consegue pertanto l’irragionevolezza dell’esclusione dei giovani stranieri dall’istituto del Servizio Civile Nazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2660&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_milano_2183_2012.pdf">sentenza</a> della corte d&#8217;appello</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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