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	<title>CIRDI &#187; Occupazione</title>
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	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
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		<title>Corte di Giustizia Europea: assunzioni e discriminazione fondata sulle tendenze sessuali</title>
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		<pubDate>Fri, 03 May 2013 14:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[orientamento sessuale]]></category>

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		<description><![CDATA[Un datore di lavoro convenuto non può confutare l’esistenza di fatti che lasciano presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una persona che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale datore di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un <strong>datore di lavoro</strong> convenuto non può confutare l’esistenza di <strong>fatti che lasciano presumere che egli conduca una politica di assunzione discriminatoria</strong> limitandosi ad affermare che le dichiarazioni che suggeriscono l’esistenza di una politica di assunzioni omofoba provengono da una <strong>persona</strong> che, pur affermando di ricoprire un ruolo importante nella gestione di tale datore di lavoro, e pur sembrando rivestire tale ruolo, <strong>non è giuridicamente legittimata</strong> ad assumere decisioni che lo vincolino in materia di <strong>assunzioni</strong>. Secondo la Corte, la circostanza che un tale datore di lavoro non abbia <strong>chiaramente preso le distanze</strong> da queste dichiarazioni può essere presa in considerazione in sede di valutazione della sua politica di assunzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Peraltro, la Corte precisa che l’<strong>onere della prova,</strong> così come specificamente previsto dalla direttiva, non implica che essa risulti impossibile da produrre senza ledere il diritto al rispetto della vita privata. L’apparenza di <strong>discriminazione fondata sulle tendenze sessuali</strong>, infatti, potrebbe essere confutata mediante una serie di indizi concordanti, senza, tuttavia, che una parte convenuta debba dimostrare che in passato sono state assunte persone aventi una determinata tendenza sessuale. Tra tali indizi potrebbero annoverarsi, tra l’altro, una sua netta dissociazione rispetto alle dichiarazioni pubbliche discriminatorie, nonché l’esistenza di disposizioni espresse nella sua politica delle assunzioni dirette a garantire l’osservanza del principio della parità di trattamento.Infine, la Corte rileva che la direttiva non tollera una normativa nazionale secondo cui, quando viene accertata una discriminazione fondata sulle tendenze sessuali, decorsi sei mesi dalla data dei fatti non è più possibile pronunciare altro che un «ammonimento», se siffatta sanzione non è effettiva, proporzionate e dissuasiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso di specie il &#8220;patron&#8221; di una squadra di calcio professionistica aveva rilasciato delle dichiarazioni omofobe, la Corte ha concluso che tali dichiarazioni possono far gravare sulla società l’onere di dimostrare che non segue una politica discriminatoria in materia di assunzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2696&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62012CJ0081&amp;lang1=it&amp;type=NOT&amp;ancre=">sentenza</a></p>
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		<title>Conversione pds stagionale in pds per lavoro subordinato</title>
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		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>

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		<description><![CDATA[La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non può essere rigettata a causa del mancato previo rientro in patria dello straniero richiedente. Fonte: Asgi.it Leggi la sentenza del Tar del Lazio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato non può essere rigettata a causa del mancato previo rientro in patria dello straniero richiedente.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2639&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p>Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/1_013_tar_lazio_attesa.occupazione.pdf">sentenza</a> del Tar del Lazio</p>
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		<title>Discriminatoria l&#8217;esclusione dei cittadini non comunitari dal concorso per ricercatori</title>
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		<pubDate>Wed, 16 Jan 2013 14:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma &#8211; Il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 dicembre 2012, si è pronunciato sul concorso pubblico indetto dall&#8217;Istituto Indire e ha riconosciuto la discriminatorietà del comportamento dell&#8217;amministrazione per  aver richiesto tra i requisiti di partecipazione la cittadinanza italiana o comunitaria e, per l&#8217;effetto, ha ammesso la ricorrente, cittadina della Croazia,  al concorso. Il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Roma &#8211; Il  Tribunale di Roma, con ordinanza del 20 dicembre 2012, si è pronunciato sul concorso pubblico indetto dall&#8217;Istituto Indire e ha riconosciuto la discriminatorietà del comportamento dell&#8217;amministrazione per  aver richiesto tra i requisiti di partecipazione la <strong>cittadinanza italiana o comunitaria</strong> e, per l&#8217;effetto, ha ammesso la ricorrente, cittadina della Croazia,  al concorso.</p>
<p align="justify">Il Tribunale di Roma ha ritenuto che la normativa in materia di pubblico impiego può essere interpretata in maniera costituzionalmente orientata, nella direzione di escludere discriminazioni nei confronti dei cittadini di Paesi terzi non membri UE regolarmente soggiornanti in Italia, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di merito.</p>
<p align="justify">Secondo il Tribunale di Roma, il rapporto tra normativa in materia di pubblico impiego e procedure concorsuali da un lato e norme contenute nel T.U. immigrazione relative al <strong>principio di parità di trattamento</strong> dall’altro, deve essere risolto in favore di queste ultime ed il requisito di <strong>cittadinanza italiana</strong> può essere richiesto solo per quelle mansioni  che implichino l’<strong>esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale</strong>.</p>
<p align="justify">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2552&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p align="justify">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_roma_ordinanza_20122012.pdf">ordinanza</a> del tribunale di Roma</p>
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		<title>Tribunale di Reggio Emilia: apertura ai cittadini stranieri dei concorsi pubblici per le professioni sanitarie</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Dec 2012 09:44:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[concorsi pubblici]]></category>

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		<description><![CDATA[Il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto dd. 19.12.2012 (R.G. 355/2012), ha disposto la disapplicazione della delibera con la quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aveva disposto l’esclusione di una cittadina moldava dalla partecipazione ad un concorso pubblico indetto per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario –ostetrica , a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il giudice del lavoro del Tribunale di Reggio Emilia, con decreto dd. 19.12.2012 (R.G. 355/2012), ha disposto la disapplicazione della delibera con la quale l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena aveva disposto l’esclusione di una cittadina moldava dalla partecipazione ad un concorso pubblico indetto per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario –ostetrica , a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’aprile scorso, con un provvedimento d’urgenza inaudita altera parte ex art. 700 cpc, il giudice di Reggio Emilia aveva già disposto l’ammissione della ricorrente alle prove di selezione del concorso pubblico. La ricorrente non risultava poi essere stata inserita nella graduatoria definitiva per il mancato superamento delle prove selettive. Ciò nonostante, il giudice ha ritenuto non essere stata esaurita la materia del contendere, vista la finalità principale dell’azione antidiscriminazione di vedere accertato il diritto all’uguaglianza come diritto umano fondamentale.</p>
<p style="text-align: justify;">Di conseguenza, il giudice del lavoro di Reggio Emilia ha esaminato il ricorso nel merito ritenendo che <strong>non vi siano dati normativi che possano fondare l’esclusione dei cittadini di Stati terzi non membri dell’UE dai rapporti di pubblico impiego che non implichino l’esercizio, diretto o indiretto, di pubblici poteri,</strong> ovvero non attengano alla <strong>tutela dell’interesse nazionale</strong> e che, oltretutto, tale esclusione sia irragionevole in relazione allo svolgimento di professioni e ruoli sanitari di natura prettamente tecnica, ove peraltro l’impiego di personale straniero è già frequente nelle forme e modalità del contratto a termine ovvero dei rapporti di impiego interinale.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice ha invece respinto la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto non sarebbero stati forniti elementi di prova di specifico detrimento derivato alla ricorrente e non risultando di per sé sufficiente il richiamo alla finalità deterrente o deflattiva del rimedio alla discriminazione pur previsto anche dalla normativa europea. L’Azienda Ospedaliera è stata chiamata al pagamento delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2526&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale._reggio_emilia_19122012.pdf">decreto</a> del Tribunale di Reggio Emilia</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>Tribunale Milano: i cittadini stranieri non possono essere esclusi dai concorsi pubblici</title>
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		<pubDate>Tue, 04 Dec 2012 12:24:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha  accolto il ricorso presentato congiuntamente da un’ infermiera professionale di Paese terzo non membro UE e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro l’Azienda Ospedaliera di Lecco e l’Azienda Sanitaria Regionale delle Marche per aver indetto queste ultime bandi di concorso per l’assunzione di  infermieri prevedendo il [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, ha  accolto il ricorso presentato congiuntamente da un’ infermiera professionale di Paese terzo non membro UE e da ASGI e Avvocati per Niente ONLUS contro l’Azienda Ospedaliera di Lecco e l’Azienda Sanitaria Regionale delle Marche per aver indetto queste ultime bandi di concorso per <strong>l’assunzione di  infermieri prevedendo il requisito della cittadinanza italiana o di un altro  Stato membro dell’Unione europea</strong>, ed escludendo dunque gli infermieri di nazionalità extracomunitaria, titolari del permesso di soggiorno di lungo periodo di cui all’art. 9 d.lgs. n. 286/98 (lungosoggiornanti) ovvero del permesso di soggiorno per ‘lavoro infermieristico’ di cui all’art. 27 d.lgs. n. 286/98.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il Tribunale di Milano, l’esclusione degli stranieri di Paesi terzi non membri UE, pur regolarmente soggiornanti in Italia, dai rapporti di pubblico impiego non è legittima in quanto viene a costituire una violazione dell’art. 2 c. 3 d.lgs. n 286/98, che dispone un principio di <strong>parità di trattamento</strong> il quale, in osservanza della citata Convenzione OIL n. 143/1975, deve estendersi anche alla fase <strong>dell’accesso al lavoro</strong>, con le uniche eccezioni di quei rapporti di impiego per i quali la condizione di cittadinanza risponda ad un obiettivo interesse dello Stato. Accogliendo le motivazioni dei ricorrenti, il giudice del Tribunale di Milano ha fatto presente che il richiamo a norme di diritto internazionale pattizio  che costituiscono parametri interposti di valutazione della legittimità costituzionale delle norme di legge interne, anche successive, può legittimare un’interpretazione costituzionalmente orientata di queste ultime, alla luce degli obblighi internazionali. Facendo anche presente l’esigenza di un’interpretazione coerente del quadro normativo, anche alla luce dei criteri sanciti dal diritto dell’Unione europea e  a quanto previsto dalla direttiva europea n. 109/2003 sui lungo soggiornanti, il concetto di ‘interesse dello Stato’ posto dalla Convenzione OIL n. 143/1975 quale condizione di legittimità per restringere l’accesso al lavoro dei lavoratori migranti di Paesi terzi, deve ritenersi limitato a quei rapporti di pubblico impiego che implichino l’esercizio di pubblici poteri, cui non appartiene la mansione degli infermieri professionali, di natura strettamente tecnica.</p>
<p style="text-align: justify;">Sebbene l’Azienda Ospedaliera di Lecco abbia, successivamente alla proposizione  del ricorso, ammesso ‘con riserva’  la ricorrente individuale alla procedura concorsuale, dalla quale, nelle more del procedimento giudiziario, è stato poi esclusa per il mancato superamento della prova di idoneità, il giudice non ha inteso dichiarare la cessazione della materia del contendere, in quanto il pronunciamento conservava la sua utilità per eliminare la situazione di incertezza sulla sussistenza “ab origine” del diritto alla partecipazione al concorso dell’infermiera straniera, considerata l’ampia tutela che l’ordinamento nazionale e sopranazionale accorda alla parità di trattamento nell’accesso al lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso invece dell’altra parte convenuta, l’Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, poiché al momento della pronuncia giudiziale le prove selettive non hanno ancora avuto inizio, il giudice ha disposto la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, onde consentire agli infermieri extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia di presentare le loro candidature, ordinando all’Azienda sanitaria medesima di pubblicare il presente provvedimento sui siti internet.</p>
<p style="text-align: justify;">Le due Aziende sanitarie sono state condannate al pagamento delle spese legali per il procedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2489&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_19112012.pdf">&#8216;ordinanza</a> del tribunale di Milano</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;ordinanza sulla FIOM a Pomegliano e le implicazioni per il diritto anti-discriminatorio</title>
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		<pubDate>Wed, 31 Oct 2012 13:39:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Con l’ordinanza  depositata il 19 ottobre 2012, la Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, ha respinto l’appello presentato da Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. contro l’ordinanza emanata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 21 giugno 2012 (Sez. III lavoro, ord. dd. 21.06.2012 (n. 76477/12)) , con la quale veniva [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza  depositata il 19 ottobre 2012, la Corte di Appello di Roma, sez. lavoro, ha respinto l’appello presentato da Fabbrica Italiana Pomigliano s.p.a. contro l’ordinanza emanata dal Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in data 21 giugno 2012 (Sez. III lavoro, ord. dd. 21.06.2012 (n. 76477/12)) , con la quale veniva dichiarata la natura di <strong>discriminazione collettiva dell’esclusione dei lavoratori dello stabilimento di Pomigliano</strong> <strong>iscritti alla FIOM</strong> in quanto basata sulle loro convinzioni personali e dunque in contrasto con il d.lgs. n. 216/2003 di recepimento della direttiva europea n. 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza del Tribunale di Roma e quella della Corte di Appello di Roma, sebbene riguardanti un fattore di discriminazione diverso dagli elementi nazionali o etnico-razziali o religiosi, che caratterizzando solitamente i comportamenti e le fattispecie discriminatorie a danno degli immigrati, sono suscettibili di offrire chiavi interpretative utili, di natura sostanziale e processuale, anche in relazione alla tutela antidiscriminatoria garantita dalla direttiva europea n. 2000/43 e relativa normativa italiana di recepimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Questo in relazione innanzitutto al <strong>principio del bilanciamento dell’onere probatorio nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione</strong>, che è comune ad entrambe le direttive (2000/78 e 2000/43). Le disposizioni delle direttive europee, infatti,  contengono un principio di bilanciamento o di attenuazione dell’onere della prova nei procedimenti di tutela anti-discriminatori. L &#8216;art. 8 della direttiva n. 43/2000 (art. 10 nella direttiva 2000/78) stabilisce che &#8220;gli Stati membri prendono le misure necessarie, conformemente ai loro sistemi giudiziari nazionali, per assicurare che, allorché le persone che si ritengono lese dalla mancata applicazione nei loro riguardi del principio di parità di trattamento, espongono, dinanzi ad un  tribunale (&#8230;­), fatti dai quali si può presumere che vi sia stata una discriminazione diretta o indiretta, incomba alla parte convenuta provare che non vi è stata violazione della parità di trattamento. Tale principio di bilanciamento dell’onere probatorio nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione è stato definitivamente sancito con l’approvazione del d.lgs. n. 150/2011 ove è stato previsto che le controversie in materia di discriminazione ai sensi dell’art. 44 del T.U. immigrazione, dell’art. 4 del d.lgs. n. 215/2003, dell’art. 4 del d.lgs. n. 216/2003, dell’art. 3 della legge 1.03.2006, n. 67 e dell’art. 55-quinquies del d.lgs. 11.04.2006, n. 198 sono regolate dal rito sommario di cognizione di cui all’art. 702 e ss. del c.p.c. e « quando il ricorrente fornisce elementi di fatto, desunti anche da dati di carattere statistico, dai quali si può presumere l’esistenza di atti, patti o comportamenti discriminatori, spetta al convenuto l’onere di provare l’insussistenza della discriminazione » (art. 28 c. 4 d.lgs. n. 150/2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Il caso dei lavoratori FIOM a Pomigliano costituisce un primo caso di giurisprudenza relativo al richiamo ad elementi statistici quale agevolazione probatoria, successivo al d.lgs. n. 150/2011, anche se riferito ad una situazione di discriminazione su basi di appartenenza sindacale ricondotta alla fattispecie della discriminazione fondata sulle ‘convinzioni personali’ ex direttiva europea n. 2000/78. Nel caso in specie, il giudice del lavoro del Tribunale di Roma <strong>ha applicato il principio del bilanciamento dell’onere probatorio</strong>, accogliendo quale evidenza “prima facie” di discriminazione, il dato statistico apportato dal sindacato per cui apparivano infinitesimali le probabilità che fosse solo casuale  che su 1893 lavoratori assunti dalla FIAT su un bacino di 4367, non fosse stato assunto nessuno dei 382 componenti dell’elenco degli iscritti FIOM, anche alla luce di una simulazione statistica evidenziante che in caso di selezione casuale, le possibilità che nessuno degli iscritti FIOM potesse essere stato selezionato per l’assunzione ammontavano ad una su dieci milioni.<strong> Non ritenendo che la parte convenuta</strong> fosse stata in grado di <strong>confutare con argomenti convincenti tale “presunzione” di discriminazione</strong>, il giudice aveva accolto il ricorso della FIOM, accertando il carattere discriminatorio basato sulle convinzioni personali delle assunzioni praticate dalla Fabbrica Italia di Pomigliano. </p>
<p style="text-align: justify;">La Corte di Appello di Roma, con l’ordinanza dd. 19.10.2012, ha confermato la corretta lettura offerta dal giudice di prime cure, ribadendo che  le norme originate dalle direttive europee “non fondano una vera e propria inversione dell’onere probatorio”, bensì solo “un’agevolazione in favore del soggetto che si ritiene danneggiato e che potrebbe trovarsi in una situazione di difficoltà a dimostrare l’esistenza degli atti discriminatori”.    Quindi, proseguono i giudici della Corte di Appello, “i dati statistici non devono necessariamente avere le caratteristiche di scientificità tali da poter assurgere ad autonoma fonte di prova” perchè “l’onere del ricorrente si esaurisce nell’elencazione di una serie di circostanze di fatto tali da dimostrare la sussistenza effettiva di una differenziazione di trattamento” ovvero “una situazione di potenziale discriminazione, alla quale può essere contrapposta la dimostrazione di controparte della liceità della disparità di trattamento, in quanto  fondata su circostanze ed elementi diversi ed estranei da quelli per i quali la legge vieta le diverse ipotesi di discriminazioni”. Nel caso specifico, la Corte di Appello di Roma rileva che la FIP (Fabbrica Italiana Pomigliano)  non ha fornito un’adeguata ed idonea prova contraria, non essendo riuscita a dimostrare che l’obiettiva mancata assunzione di personale aderente alla FIOM sia stata ricollegata a situazioni di fatto ed obiettive diverse dall’adesione sindacale dei lavoratori.</p>
<p style="text-align: justify;">Di rilevanza generale, anche la parte dell’ordinanza che riguarda i <strong>poteri del giudice atti a rimuovere gli effetti anche collettivi della discriminazione</strong>.  I giudici della Corte di Appello di Roma respingono il ricorso di FIP, secondo cui l’ordine del giudice  di assunzione di un certo numero di lavoratori iscritti alla FIOM, violerebbe i principi di libertà di iniziativa economica e di autonomia contrattuale. Secondo i giudici, infatti, tali principi, oltrechè non assoluti, devono trovare un giusto bilanciamento con la garanzia di effettività del diritto a non essere discriminati  oggi disciplinata dall’assetto normativo previsto dal d.lgs. n. 216/2003 così come modificato dall’art. 28 d.lgs. n. 150/2001. Da tale principio di effettività della tutela antidiscriminatoria, che discenda dal dettato europeo, ne deriva l’ampio potere attribuito al giudice di “eliminare l’effetto discriminatorio rendendo così tangibile la garanzia di tutela dei soggetti danneggiati attraverso misure di risarcimento del danno in forma specifica”, tali da incidere anche sull’autonomia contrattuale delle parti, incluso dunque l’obbligo dell’assunzione, da attuarsi pure in forma nominativa per i 19 ricorrenti individuali, per i quali la FIOM è ricorsa in giudizio in nome e per conto a tutela degli interessi dunque individuali ai sensi dell’art. 5 c. 1 d.lgs. n. 216/2003, accanto al ricorso collettivo, presentato invece ai sensi dell’art. 5 c. 2 d.lgs. n. 216/2003 (da qui l’accoglimento dell’appello incidentale proposto dalla FIOM). Dall’accertamento della natura discriminatoria proibita del comportamento di FIP e dalla constatazione delle prerogative  del giudice di ordinare un piano di rimozione delle discriminazioni accertate, deriva l’ordine impartito dai giudici di appello di Roma alla FIP di predisporre entro 180 giorni un piano di assunzione di 126 lavoratori da selezionare nell’ambito di quelli affiliati alla FIOM al momento della presentazione del ricorso.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia della Corte di Appello di Roma  appare dunque molto importante perché  involge quasi tutti i più importanti aspetti della normativa (europea ed italiana) contro le discriminazioni, analizzando questioni che sono di cruciale importanza nell&#8217;analisi di qualsiasi forma di discriminazione (dunque anche quelle fondate sull’elemento etnico-razziale e religioso che possono interessare la popolazione immigrata).</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2433&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_roma_ord_21062012.pdf">ordinanza</a> del Tribunale di Roma (21/06/2012)</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_roma_19102012.pdf">ordinanza</a> della corte d&#8217;appello (19/10/2012)</p>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
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		<title>Siena: il cittadino extracomunitario non vedente ha diritto di accesso ai concorsi pubblici per personale disabile</title>
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		<pubDate>Thu, 06 Sep 2012 09:38:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Siena &#8211; Il giudice del lavoro del Tribunale di Siena, con ordinanza dd. 03.09.2012, ha accolto il ricorso anti-discriminazione  depositato da un cittadino ruandese non vedente, che si era visto negare dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Centro per l’Impiego di Brindisi l’assunzione per le mansioni di centralinista telefonico da inquadrare nel ruolo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Siena &#8211; Il giudice del lavoro del Tribunale di Siena, con ordinanza dd. 03.09.2012, ha accolto il <strong>ricorso anti-discriminazione</strong>  depositato da un <strong>cittadino ruandese non vedente</strong>, che si era visto <strong>negare</strong> dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Centro per l’Impiego di Brindisi l’<strong>assunzione</strong> per le mansioni di <strong>centralinista</strong> telefonico da inquadrare nel ruolo unico del personale del Ministero dell’Economia e delle Finanze presso la ragioneria territoriale di Brindisi, nonostante fosse giunto primo nell’apposita graduatoria. Questo <strong>a causa del mancato possesso della cittadinanza italiana</strong>, richiesta per decisione del Centro per l’Impiego di Brindisi a seguito di una nota pervenuta dal  Ministero dell’Economia e delle Finanze.<br />
Accogliendo il ricorso, il <strong>giudice del lavoro di Siena</strong>, luogo di domicilio del ricorrente, ha ordinato la <strong>cessazione del comportamento pregiudizievole</strong>, ordinando alle parti convenute di ricollocare il cittadino ruandese nella graduatoria da cui era stato escluso, ai fini del successivo <strong>avviamento al lavoro</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’ordinanza, il giudice di Siena ha <strong>respinto </strong> la tesi contraria all’accesso degli stranieri extracomunitari ai rapporti di Pubblico Impiego, per cui la clausola di <strong>esclusione fondata sulla cittadinanza</strong> di cui al d.P.R.  n. 487/94 sarebbe stata legificata per effetto  dell’art. 70 d.lgs. n. 165/01, che a sua volta godrebbe di protezione costituzionale per effetto dell’art. 51 Cost., rispondendo ad una finalità di garanzia dei fini pubblici del rapporto di pubblico impiego. Secondo il giudice di Siena, infatti, l<strong>’art. 51 della Cost</strong>. non può essere interpretato al fine di escludere i cittadini extracomunitari dal Pubblico Impiego, bensì come clausola di <strong>garanzia per il buon andamento e imparzialità</strong> nelle <strong>procedure</strong> di accesso ai rapporti di <strong>pubblico impiego</strong>. Ugualmente,  un’interpretazione dell’art. 51 Cost.  volta ad escludere i cittadini di Paesi terzi dall’accesso al pubblico impiego  risulterebbe irragionevole ed anacronistica perché implicherebbe che essi aprioristicamente, per il solo fatto dello status civitatis, non avrebbero quel rapporto di fedeltà con le istituzioni tale da rispondere alle finalità pubbliche dell’impiego; e questo indipendentemente dal grado di radicamento e di collegamento effettivo con il Paese di immigrazione, come nel caso in questione ove il cittadino ruandese risulta residente da molto tempo in Italia, è titolare di permesso di soggiorno CE di lunga durata ed è coniugato con cittadina italiana. Nell’ordinanza, il giudice fa pure riferimento alla <strong>Convenzione OIL n. 143/75</strong> ed al principio di <strong>parità di trattamento dei lavoratori migranti nell’accesso all’occupazione</strong>,  con le uniche eccezioni  di quegli impieghi e funzioni le cui restrizioni siano necessarie nell’interesse dello Stato. Tale  espressione è stata utilizzata dal legislatore italiano per individuare i posti nel pubblico impiego preclusi anche ai cittadini comunitari e quindi non sarebbe consentito differenziare tale nozione di interesse nazionale a seconda della cittadinanza del soggetto cui si riferisce. Alla luce delle sentenze della Corte Cost. n. 348 e 349/2007 e n. 80/2011,  il diritto internazionale pattizio, di cui la Convenzione OIL fa parte,  costituisce sia paramero interposto di  costituzionalità, sia criterio di riferimento per un’interpretazione costituzionalmente orientata.</p>
<p style="text-align: justify;">Anche per tali ragioni,  il giudice di Siena ha considerato superato il precedente giurisprudenziale negativo della Cassazione (n. 24170/2006), maturato  nel periodo precedente ai citati orientamenti del giudice delle leggi, quando le leggi di ratifica delle norme di diritto internazionale pattizio venivano considerate alla stregua di leggi ordinarie e non di parametri interposti di costituzionalità delle norme nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2358&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_siena_ordinanza_03092012.pdf">l&#8217;ordinanza</a> del tribunale di Siena</p>
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		<item>
		<title>Corte di Appello di Firenze: I cittadini extracomunitari possono partecipare ai concorsi pubblici ove è previsto il requisito dell&#8217;obbligo scolastico</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/corte-di-appello-di-firenze-i-cittadini-extracomunitari-possono-partecipare-ai-concorsi-pubblici-ove-e-previsto-il-requisito-dellobbligo-scolastico/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-di-appello-di-firenze-i-cittadini-extracomunitari-possono-partecipare-ai-concorsi-pubblici-ove-e-previsto-il-requisito-dellobbligo-scolastico</link>
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		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Occupazione]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[Con  ordinanza emessa, in via cautelare, dalla Corte d&#8217;Appello di Firenze il 3 maggio 2012, viene ordinato al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze di ammettere con riserva alla procedura selettiva la ricorrente (cittadina albanese), che aveva fatto domanda per partecipare al bando indetto dal Ministero per la selezione di cinque lavoratori disabili da assumere a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con  ordinanza emessa, in via cautelare, dalla Corte d&#8217;Appello di Firenze il 3 maggio 2012, viene ordinato al Ministero dell&#8217;Economia e delle Finanze di ammettere con riserva alla procedura selettiva la ricorrente (cittadina albanese), che aveva fatto domanda per partecipare al bando indetto dal Ministero per la selezione di cinque lavoratori disabili da assumere a tempo indeterminato per la copertura di posti vacanti presso gli Uffici dell’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato delle Regioni Liguria &#8211; sede di Genova &#8211; Toscana e Umbria &#8211; sede di Firenze e sez. dist. di Livorno &#8211; e Puglia &#8211; sez. dist. di Lecce.</p>
<p style="text-align: justify;">Nonostante il bando richieda il diploma di scuola secondaria di primo grado per potervi partecipare, e dunque ricada nell’ambito di quanto previsto dall’art. 16 della legge n. 56/1987, in primo grado il Giudice ha rigettato il nostro ricorso, ritenendo che l&#8217;inquadramento del posto di lavoro in oggetto nella Seconda Area Fascia retributiva F1 CCNL Agenzie Fiscali 2006/2009 ed il collocamento presso gli uffici regionali di monopoli di Stato comporterebbe a livello locale anche compiti di regolazione e controllo sia nel comparto del gioco pubblico sia in quello dei tabacchi. A dire del Giudice, infatti, il contenuto esecutivo e tecnico di tale ruolo comporterebbe anche attività ispettive e di vigilanza per contrastare eventuali violazioni in materia di giochi, scommesse e concorsi prognostici che “si collocano nell’ambito dei poteri di controllo e verifica su apparecchi da divertimento e trattenimento i cui addetti possono assumere qualità di agenti di polizia tributaria”<br />
La Corte d&#8217;appello ha invece ritenuto sussistente il <em>fumus boni iuris</em> dal momento che il requisito della cittadinanza italiana non può essere richiesto per quei posti cui si accede con la scuola dell&#8217;obbligo &#8211; come afferma anche  l&#8217;art. 1 lett. d) del DPCM 7.2.94 n. 174.</p>
<p style="text-align: justify;"> Il ricorso è stato presentato dai legali dell’ASGI dell’antenna anti-discriminazioni di Firenze nell’ambito del progetto finanziato dall’Open Society Foundation. </p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2183&amp;l=it">ASGI</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_appello_firenze_ord_03052012.pdf">ordinanza</a></p>
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		<title>Sentenza della Corte di Giustizia Europea in materia di presunta discriminazione nel reclutamento lavorativo e relativo onere probatorio</title>
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		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 10:21:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[Corte di Giustizia]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>

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		<description><![CDATA[La Corte di Giustizia europea ha emanato una sentenza (19 aprile 2012, causa Meister c. Speech Design System, causa C-415/10) relativa all’interpretazione del principio del bilanciamento dell’onere della prova nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione per motivi fra l’altro, di razza o origine etnica (2000/43), età (2000/78) e sesso (2006/54). Come è noto tali direttive prevedono l’obbligo per gli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Corte di Giustizia europea ha emanato una sentenza (19 aprile 2012, causa Meister c. Speech Design System, causa C-415/10) relativa all’interpretazione del principio del bilanciamento dell’onere della prova nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione per motivi fra l’altro, di razza o origine etnica (2000/43), età (2000/78) e sesso (2006/54). Come è noto tali direttive prevedono l’obbligo per gli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari affinché, nei procedimenti giudiziari e amministrativi che trattano di asserite violazioni del principio di parità di trattamento, sia la parte convenuta a dover provare l’insussistenza della discriminazione qualora il ricorrente abbia prodotto elementi di fatto in base ai quali si possa presumere che vi sia stata discriminazione diretta o indiretta.</p>
<p>La controversia dinanzi alla Corte di Giustizia europea nasce da un rinvio pregiudiziale operato da un giudice tedesco nel caso di una signora di origine russa, la quale aveva risposto ad un annuncio per una posizione lavorativa disponendo delle qualifiche richieste, ma non era stata convocata dal datore di lavoro per un colloquio, nemmeno dopo che il medesimo datore di lavoro aveva reiterato l’annuncio dopo aver proceduto apparentemente ad una prima selezione di candidati rimasta infruttuosa.</p>
<p>La ricorrente di origine russa aveva dunque fatto ricorso all’autorità giudiziaria sostenendo che i fatti dedotti lasciavano concludere con un sufficiente grado di probabilità che la decisione del datore di lavoro di non prendere in considerazione la sua candidatura era determinata da un motivo discriminatorio legato o alle sue origine etnico-razziali, o alla sua età o al suo sesso. Conseguentemente, secondo la ricorrente, il principio del bilanciamento dell’onere probatorio previsto dalle direttive europee avrebbe dovuto comportare l’onere per il datore di lavoro di rivelare l’identità della persona assunta e le ragioni e i criteri che hanno determinato tale scelta.</p>
<p align="justify">Il giudice del lavoro tedesco ha rinviato alla Corte di Giustizia la questione pregiudiziale se il principio del bilanciamento dell’onere della prova debba essere interpretato nel senso di riconoscere ad un lavoratore in possesso in astratto dei requisiti di qualificazione richiesti per l’accesso ad un posto di lavoro offerto da un datore di lavoro, un diritto ad essere informato dal datore di lavoro dell’assunzione di un altro candidato e delle ragioni e dei criteri sulla base dei quali sia avvenuta l’assunzione. Conseguentemente, il giudice del lavoro tedesco aveva chiesto alla CGUE di chiarire se la circostanza che un datore di lavoro non comunichi tali informazioni richieste possa far presumere la sussistenza di una discriminazione per uno dei motivi vietati dalle direttive europee, facendo dunque scattare il meccanismo di parziale inversione dell’onere probatorio nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione.</p>
<p align="justify">Richiamandosi ad un precedente di giurisprudenza maturato con riferimento alle discriminazioni di genere (la sentenza nel caso Kelly, dd. 21 luglio 2011, causa C-104/10), la Corte di Giustizia ricorda che  incombe a colui che si ritenga leso dall&#8217;inosservanza del principio di parità di trattamento di mostrare, in un primo momento, i fatti che consentono di presumere l’esistenza di una discriminazione. Solamente nel caso in cui questi abbia provato tali fatti, spetterà poi al convenuto, in un secondo momento, dimostrare che non vi sia stata violazione del principio di non discriminazione. Come la Corte ha già dichiarato, spetta segnatamente all’autorità giudiziaria nazionale valutare, in base al diritto e/o alle prassi nazionali, i fatti che consentono di presumere la sussistenza di una discriminazione. La Corte conferma poi la propria giurisprudenza secondo cui il diritto dell’Unione non prevede un diritto specifico, a favore di colui che si ritenga vittima di una discriminazione, di accedere ad informazioni che gli consentano di dimostrare i fatti in base ai quali si può presumere che vi sia stata discriminazione. Tuttavia, resta il fatto che non può essere escluso che il diniego di fornire informazioni da parte del convenuto, nell’ambito dell’accertamento dei fatti stessi, rischi di compromettere la realizzazione dell’obiettivo perseguito e, in particolare, di privare il diritto dell’Unione del proprio effetto utile. In altri termini, il principio del bilanciamento dell’onere della prova non può fondare un obbligo per il datore di lavoro di rivelare l’identità e i criteri in base ai quali sia stato assunto un candidato ad un posto di lavoro rispetto agli altri, anche quando questi ultimi possano dimostrare in maniera plausibile di poter soddisfare i requisiti richiesti. Questo anche in ragione dei diritti alla riservatezza dei terzi eventualmente menzionati nei documenti e nelle informazioni richieste. Tuttavia, l’assenza di un dovere di risposta da parte del datore di lavoro non può significare l’assoluta carenza di impatto del principio di bilanciamento dell’onere probatorio quale strumento volto a garantire l’effettività della tutela anti-discriminatoria anche con riferimento alle procedure di selezione e reclutamento del personale, perché se così fosse, verrebbe compromessa la realizzazione dell’obiettivo perseguito dalle direttive europee. L’assenza di una  risposta del datore di lavoro, cui egli di per sé non potrebbe ritenersi obbligato, deve essere collocata nel più ampio contesto fattuale in cui si inserisce. Dunque il giudice nazionale è chiamato a considerare se l’assenza di risposta del datore di lavoro, unitamente ad altre circostanze fattuali quali il fatto che il datore di lavoro non abbia voluto convocare per un colloquio la candidata di origine etniche “alloctone” pur riconoscendo che ella corrispondeva al livello di qualifica richiesto e nonostante una prima selezione di candidati non avesse portato ad alcuna assunzione, con ciò determinando una seconda selezione alla quale la candidata non veniva ugualmente convocata per un colloquio, possano costituire elementi sufficienti a costituire una presunzione di discriminazione tale da far scattare il principio dell’inversione dell’onere probatorio.</p>
<p align="justify">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2155&amp;l=it">ASGI</a></p>
<p align="justify">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cgue_sentenza_19042012_415_2010.pdf">sentenza</a></p>
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		<item>
		<title>Tribunale di Milano: Commette una molestia razziale il dirigente di banca che si rivolge ad un proprio subordinato facendo riferimento in modo spregiativo e offensivo al colore della pelle di quest’ultimo</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 10:13:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Con l’ordinanza nel procedimento n. 16945/2011, depositata il 22 marzo scorso, il giudice del Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta da EXTRABANCA s.p.a., in relazione ai comportamenti assunti dal suo presidente ed altri dirigenti nei confronti di un loro dipendente subordinato e che sono stati riconosciuti dal giudice quale forme [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza nel procedimento n. 16945/2011, depositata il 22 marzo scorso, il giudice del Tribunale di Milano ha dichiarato il carattere discriminatorio della condotta tenuta da EXTRABANCA s.p.a., in relazione ai comportamenti assunti dal suo presidente ed altri dirigenti nei confronti di un loro dipendente subordinato e che sono stati riconosciuti dal giudice quale forme di molestia a sfondo etnico-razziali proibita dal d.lgs. n. 215/2003 attuativo della direttiva europea sul contrasto alle discriminazioni etnico-razziali (direttiva n. 2000/43).</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso dell’istruttoria che ha portato all’ordinanza, il giudice ha infatti ritenuto sufficientemente provate, anche in relazione al principio del bilanciamento dell’onere probatorio nei procedimenti giudiziari anti-discriminazione di cui all’art. 8 della direttiva n. 2000/43, le evidenze apportate dal ricorrente secondo le quali il presidente della filiale bancaria e altri suoi dirigenti hanno usato espressioni offensive nei confronti del ricorrente e di un altro dipendente subordinato facenti riferimento al colore della pelle e all’origine africana di quest’ultimi, con la conseguenza oggettiva di aver creato un clima offensivo ed umiliante nell’ambiente di lavoro, con questo configurando una molestia a sfondo etnico-razziale proibita dalla direttiva europea n. 2000/43 (“comportamento indesiderato adottato per motivi di razza o di origine etnica e avente lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo”). In particolare, il presidente della banca ha cercato di dissuadere il ricorrente dalla sua candidatura alle elezioni comunali, facendo riferimento al suo colore della pelle e accomunandolo  “agli zingari e ai musulmani che …vogliono rovinare Milano”. Inoltre si è rivolto al ricorrente e ad un altro dipendente di colore utilizzando gli epiteti di “negri africani” che stanno “creando troppi problemi”, asserendo espressamente che “avere troppi negri non poteva giovare alla banca” e che pertanto era meglio assumere “una persona con un colore più chiaro”. Inoltre, in un’occasione si rivolgeva al ricorrente dicendogli che non poteva pretendere un posto manageriale, poiché “era in caserma, che nessuno aveva bisogno della sua intelligenza”, che gli “stranieri pretendono troppo, soprattutto quelli che hanno la cittadinanza…devono sapere che sono ospiti”.</p>
<p style="text-align: justify;">Nell’accertare il carattere discriminatorio del comportamento di Extrabanca s.p.a., il giudice ha ordinato al legale rappresentante l’immediata cessazione dei comportamenti illeciti anche mediante l’affissione, presso la sede di Milano, di un comunicato contenente il dispositivo dell’ordinanza, nonché di un invito rivolto al personale della banca ad astenersi, nei rapporti tra i colleghi e nelle riunioni di lavoro , da espressioni volgari ed offensive a sfondo razziale, anche richiamandosi alla “carta valori” della banca medesima, la cui attività e i servizi sono rivolti in particolare ai cittadini immigrati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice ha inoltre disposto il riconoscimento  in favore del ricorrente del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quale risultante dall’oggettiva violazione del diritto fondamentale alla tutela della propria dignità e dunque quale danno da discriminazione in sé, e fissato in via equitativa nella somma di 5,000 euro.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza del Tribunale di Milano è dunque particolarmente rilevante, non solo perché costituisce una della prime pronunce giudiziarie che sanzionano la fattispecie della molestia a sfondo razziale, ma anche perché è una delle poche pronunce che ha riconosciuto il principio del risarcimento del danno non patrimoniale da fatto oggettivo della discriminazione in sé quale violazione della dignità della persona e non come danno morale soggettivo, sottoposto all’onere probatorio da parte del ricorrente di una sofferenza psicologica subita.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ordinanza del Tribunale di Milano pare dunque consolidare un orientamento giurisprudenziale favorevole al risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione in ossequio al principio della funzione anche dissuasiva del rimedio alla discriminazione previsto dagli art. 15 della direttiva n. 2000/43 e dall’art. 17 della direttiva n. 2000/78.</p>
<p style="text-align: justify;">Di recente tale orientamento ha trovato applicazione anche nel campo della tutela contro le discriminazioni fondate sulla disabilità.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4929 dd. 8 marzo 2012, il Tribunale di Roma, sec. Sez. civile, ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un disabile unitamente all’Associazione Luca Concioni contro il  Comune di Roma per la mancata rimozione delle barriere architettoniche dai marciapiedi in corrispondenza delle fermate dell’autobus utilizzate dal disabile.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Roma ha riconosciuto che l’esistenza di barriere architettoniche, tali da impedire al disabile di salire sul mezzo di trasporto pubblico configura una discriminazione indiretta a danno dei disabili, mettendoli di fatto e nei risultati in una posizione di svantaggio rispetto alle altre persone. Il Tribunale di Roma ha ordinato dunque al  Comune di Roma  di realizzare entro 12 mesi un piano per la messa a norma dei marciapiedi corrispondenti alle fermate dei bus utilizzati dal ricorrente. Il Tribunale di Roma ha riconosciuto in favore del ricorrente il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale, quale risultante dall’oggettiva violazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione, e fissato in via equitativa nella somma di 5,000 euro. Il Comune di Roma è stato pure condannato alla pubblicazione della sentenza a proprie spese  sulle pagine del quotidiano “Il Messaggero”.</p>
<p style="text-align: justify;">In precedenza, il risarcimento del danno non patrimoniale da discriminazione era stato riconosciuto dal Tribunale di Brescia. Con ordinanza depositata il 31 gennaio scorso, il giudice di Brescia ha ritenuto che l’esposizione pubblica sulla vetrina della sezione cittadina della Lega Nord di Adro (prov. di Brescia) di un manifesto dai contenuti e toni offensivi nei confronti della segretaria locale della CGIL, impegnata a contrastare le iniziative discriminatorie del movimento leghista locale a danno degli immigrati stranieri, ha costituito una molestia razziale, proibita dalla direttiva europea n. 2000/43/CE, recepita in Italia con il d.lgs. n. 215/2003. Con l’ordinanza, il giudice di Brescia ha disposto anche la condanna al risarcimento del danno   non solo a favore dell’ attivista della  CGIL, ma anche a favore delle associazioni ricorrenti che sono state ritenute esse stesse danneggiate dall’utilizzo di espressioni lesive della dignità di tutti gli immigrati.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, va ricordata, inoltre,  l’ordinanza del Tribunale di Padova (dd. 30.07.2010 – proc. n. 1667/2010), in composizione collegiale, con la quale ha   accolto il ricorso presentato dai genitori di un&#8217;alunna di Istituto  scolastico di Padova che lamentavano la discriminazione subita dalla figlia a causa della mancata attivazione di attività didattiche  formative  alternative all&#8217;insegnamento della religione cattolica. Ne era conseguito il fatto che per alcuni mesi la figlia era stata trattenuta nell&#8217;aula della propria classe durante lo svolgimento dell&#8217;ora di religione cattolica, pur avendo i suoi genitori dichiarato la facoltà di non avvalersene,  mentre  successivamente era stata destinata  in classi parallele ove si tenevano gli insegnamenti curriculari previsti per le stesse. La dirigenza scolastica aveva giustificato la mancata attivazione degli insegnamenti alternativi con la mancanza di mezzi economici. Secondo il Tribunale di Padova, nella categoria contemplata dall&#8217;art. 2059 c.c. relativamente al danno non patrimoniale, debbono essere ricompresi tutti i danni  derivanti da lesioni di valori inerenti alla persona: e dunque sia il danno morale soggettivo,  inteso come transeunte turbamento dello stato d&#8217;animo della vittima; sia il danno biologico in senso stretto inteso come lesione dell&#8217;interesse costituzionalmente garantito all&#8217;integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico;  sia infine il danno derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona ( quello che in dottrina viene spesso definito danno esistenziale). Rifacendosi alla più recente giurisprudenza costituzionale e di cassazione (n. 4712/08), in sostanza, &#8220;il danno non patrimoniale [richiamato all'art. 2059 c.c.],  si identifica con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica&#8221; per cui &#8220;la lesione del valore costituzionale della persona rende applicabile la presunzione di un danno che si riverbera sulla persona offesa&#8221;. Nel caso in specie, due erano  i valori costituzionali della persona offesi dal comportamento discriminatorio dell&#8217;istituto scolastico che non aveva garantito l&#8217;attivazione dell&#8217;insegnamento alternativo a quello della religione cattolica: la libertà religiosa e la libertà d&#8217;istruzione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2109&amp;l=it" target="_blank">ASGI</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_22032012_16945_2011.pdf" target="_blank">ordinanza</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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