<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CIRDI &#187; Sanità</title>
	<atom:link href="http://www.cirdi.org/category/giurisprudenza/sanita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.cirdi.org</link>
	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 14:51:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mutilazioni genitali femminili rilevanti per status di rifugiato</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/mutilazioni-genitali-femminili-rilevanti-per-status-di-rifugiato/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mutilazioni-genitali-femminili-rilevanti-per-status-di-rifugiato</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/mutilazioni-genitali-femminili-rilevanti-per-status-di-rifugiato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 May 2013 13:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[mutilazioni genitali]]></category>
		<category><![CDATA[status rifugiato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=4478</guid>
		<description><![CDATA[Gli atti di mutilazione genitale femminile (di seguito denominati MGF) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertato che tali atti siano specificamente riferibili alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi e per gli effetti di cui agli [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gli atti di <strong>mutilazione genitale femminile</strong> (di seguito denominati MGF) costituiscono <strong>atti di persecuzione</strong> per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale e, se accertato che tali atti siano specificamente riferibili alla persona della richiedente, costituiscono il presupposto per il riconoscimento dello <strong>status di rifugiato</strong> ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2 e seguenti del Decreto Legislativo 19.11.2007, n. 251, attuativo della Direttiva 2004/83/CE, recante norme minime sull’attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta. Queste le conclusioni conformi di due distinte e recenti pronunce, la prima della Corte d’Appello di Catania, la seconda del Tribunale di Cagliari (che a sua volta richiama una precedente pronuncia della Corte d&#8217;Appello di Roma &#8211; decisione del 2.7.2012), che hanno trattato in sede giurisdizionale la domanda di protezione internazionale di due donne nigeriane precedentemente diniegate dalle Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggermente diversi i percorsi argomentativi delle due pronunce.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver giudicato il racconto della reclamante attendibile e compatibile con il quadro generale che delle pratiche di MGF in Nigeria forniscono le principali fonti internazionali (Amnesty International, O.M.S., U.N.H.C.R.), nella sentenza 27.11.2012 la Corte d’Appello di Catania ha definito la MGF “una forma di violenza, morale e materiale, discriminatoria di genere, legata cioè alla appartenenza al genere femminile”, e, come tale, riconducibile ai motivi di persecuzione rilevanti ai sensi del già citato D.Lvo 251/07. Ma non solo. Dal momento che le MGF trovano la loro genesi in <strong>profonde tradizioni culturali o credenze religiose</strong>, il <strong>rifiuto di sottoporre sé stessa o le proprie figlie</strong> a tali pratiche espone la donna, e le proprie figlie, al <strong>rischio</strong> concreto di essere considerata nel Paese di origine “<strong>un oppositore politico</strong> ovvero come un soggetto che si pone fuori dai modelli religiosi e dai valori sociali, e quindi essere perseguiata per tale motivo”. Conclude la Corte che sussistono, pertanto, i presupposti per riconoscere alla reclamante lo status di rifugiato, e ciò affinché ella possa sottrarsi alla violenza di genere e al trattamento discriminatorio che conseguirebbe in caso di rifiuto di sottoporsi alla violenza stessa.</p>
<p style="text-align: justify;">Diverso l’approccio seguito dal Tribunale di Cagliari nell’ordinanza 3.4.2013. Il dato di partenza è stato la constatazione della gravità di tale forma di violenza, come descritta dall’O.M.S. e dall’U.N.H.C.R., tanto da essere considerata presupposto per il riconoscimento della protezione internazionale dalla giurisprudenza di vari Paesi, e, in particolare, dalla Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo (il riferimento è al caso Emily Collins and Ashley Akaziebie v. Sweden, Applicazione n. 23944/05, 8.3.2007, nel quale la Corte ha dichiarato inammissibile la domanda solo perché la persecuzione non era risultata riferibile personalmente alla richiedente). Il Tribunale ha ritenuto possibile interpretare la norma che definisce la qualifica di rifugiato (art. 2, lett. e), D.Lvo 251/07) in senso conforme alla citata sentenza della Corte Europea in quanto, si cita testualmente, &#8220;la rappresentazione della mutilazione genitale femminile quale atto di <strong>persecuzione</strong> per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale è palesemente compatibile con la tutela degli interessi costituzionalmente protetti contenuta negli articoli 2 e 3 della Costituzione, con particolare riguardo alla tutela dei <strong>diritti inviolabili dell&#8217;uomo</strong> e al principio di uguaglianza e di pari dignità sociale, senza distinzioni di sesso, alla stessa stregua dei motivi di razza, religione, nazionalità o di opinione politica.&#8221; Il passo successivo seguito dal Tribunale si è tradotto nella verifica della riferibilità degli atti di MGF alla persona della richiedente alla stregua dei criteri delineati dal D.Lvo 251/07 ed interpretati dalla Corte di Cassazione; l&#8217;esito positivo di tale verifica ha portato il Tribunale a concludere per il riconoscimento a favore della ricorrente della più ampia e tutelante tra le forme di protezione internazionale.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/articolo.php?id=135">Questione Giustizia</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la sentenza di <a href="http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Corte_Appello_Catania_sentenza_27_novembre_2012.pdf">Catania</a> e di <a href="http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Tribunale_Cagliari_ordinanza_12-08192.pdf">Cagliari</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/mutilazioni-genitali-femminili-rilevanti-per-status-di-rifugiato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corte Costituzionale: Illegittimo subordinare prestazioni di disabilità al requisito del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/corte-costituzionale-illegittimo-subordinare-prestazioni-di-disabilita-al-requisito-del-permesso-di-soggiorno-per-lungo-soggiornanti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=corte-costituzionale-illegittimo-subordinare-prestazioni-di-disabilita-al-requisito-del-permesso-di-soggiorno-per-lungo-soggiornanti</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/corte-costituzionale-illegittimo-subordinare-prestazioni-di-disabilita-al-requisito-del-permesso-di-soggiorno-per-lungo-soggiornanti/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 14:39:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[disabilità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=4237</guid>
		<description><![CDATA[La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 depositata il 15 marzo 2013, ha ribadito il giudizio di illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina per i cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione europea l’accesso a prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 40 depositata il 15 marzo 2013, ha ribadito il giudizio di illegittimità costituzionale dell’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000 nella parte in cui subordina per i cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’Unione europea l’accesso a prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigente, tra cui le prestazioni connesse alla disabilità, al requisito del possesso della carta di soggiorno o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudizio dinanzi alla Corte Costituzionale era stato promosso con due ordinanze, rispettivamente del Tribunale di Urbino dd. 31 maggio 2011 e del Tribunale di Cuneo dd. 27 settembre 2011 a seguito di ricorsi presentati da cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia avverso il diniego opposto dall’INPS al riconoscimento rispettivamente dell’indennità di accompagnamento per il figlio minore e dell’indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile per il secondo richiedente.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel ritenere fondati i dubbi di legittimità costituzionale sollevati dalle ordinanze di remissione, la Corte Costituzionale ricorda il suo già consolidato orientamento in merito all’illegittimità costituzionale del requisito di lungosoggiorno previsto dall’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000, norma con la quale è stata introdotta una condizione fortemente “restrittiva&#8221; anche rispetto &#8220;alla generale previsione dettata in materia di prestazioni sociali ed assistenziali in favore dei cittadini extracomunitari dall&#8217;art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998”.</p>
<p style="text-align: justify;">Facendo richiamo alle precedenti sentenze n. 324/2006 e 11/2009, la Corte ricorda come già allora venne rilevato come fosse manifestamente irragionevole subordinare l’attribuzione di prestazioni assistenziali che presuppongono uno stato di invalidità e disabilità, al possesso di un titolo di legittimazione alla permanenza nel territorio dello Stato che richiede, per il suo rilascio, tra l’altro, la titolarità di un determinato reddito.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le successive sentenze n. 187/2010 e n. 329/2011, la Corte Costituzionale ha rilevato che le prestazioni assistenziali richiamate dalla norma del 2000 sono destinate al sostentamento della persona nonché alla salvaguarda di condizioni di vita accettabili per il contesto familiare in cui il disabile si trova inserito, per cui, richiamandosi a valori di rilievo costituzionale e a diritti fondamentali, quali quello alla salute, non ammettono distinzioni fondate sulla cittadinanza che altrimenti risulterebbero incompatibili con il divieto di discriminazioni di cui all’art. 14 della CEDU.</p>
<p style="text-align: justify;">Ragion per cui la Consulta ha dichiarato nuovamente l’illegittimità costituzionale dell’articolo 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato &#8211; legge finanziaria 2001) “nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di accompagnamento di cui all’articolo 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili) e della pensione di inabilità di cui all’art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore di mutilati ed invalidi civili)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Come evidenzia la stessa sentenza, non è la prima volta che la Consulta si pronuncia sul tema, bensì è l’ottava volta in cui la disposizione della legge finanziaria del 2000 viene dichiarata incostituzionale. Ciononostante, l’INPS continua ad applicare la disposizione nella prassi, continuando a richiedere il possesso del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti quale condizione per l’accesso alle prestazioni di invalidità e a rigettare le domande presentate da cittadini stranieri disabili regolarmente soggiornanti, ma non in possesso dello status di lungo soggiornanti, salvo accoglierle eventualmente successivamente alla presentazione di un ricorso amministrativo che faccia riferimento alle pronunce della corte costituzionale, come riconosciuto ufficialmente di recente in un incontro con le associazioni e i sindacati dal direttore della sede provinciale INPS di Bergamo ( ma prassi analoghe sembrano trovare conferma anche in altre sedi provinciali). Il motivo appare molto semplice: un cinico calcolo in base al quale per l’INPS conviene più perdere sporadici ricorsi in sede amministrativa o anche giudiziaria, che liquidare tutti gli aventi diritto, anche perchè spesso gli stranieri invalidi non sono a conoscenza della possibilità di fare ricorso o sono assistititi da patronati non sufficientemente informati sulla giurisprudenza costituzionale o di merito e lasciano quindi trascorrere inutilmente i termini per i ricorsi.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli avvocati dell’ASGI stanno assistendo diversi disabili stranieri in diverse parti d’Italia in contenzioni giudiziari anche allo scopo di ottenere rimedi collettivi alla discriminazione praticata dall’INPS, quali ad as. l’ordine del giudice di costringere l’INPS a modificare le informazioni diffuse attraverso il proprio sito web e naturalmente la prassi dell’Istituto di previdenza di negare l’accesso alle prestazioni agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti ma privi del permesso CE per lungo soggiornanti.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2649&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_sent_40_2013.pdf">sentenza</a> della Corte Costituzionale</p>
<p style="text-align: justify;">
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/corte-costituzionale-illegittimo-subordinare-prestazioni-di-disabilita-al-requisito-del-permesso-di-soggiorno-per-lungo-soggiornanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Specializzazione in medicina generale: esclusi i cittadini non comunitari</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/specializzazione-in-medicina-generale-esclusi-i-cittadini-non-comunitari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=specializzazione-in-medicina-generale-esclusi-i-cittadini-non-comunitari</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/specializzazione-in-medicina-generale-esclusi-i-cittadini-non-comunitari/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 16:45:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=4102</guid>
		<description><![CDATA[Con un’azione giudiziaria anti-discriminazione, attualmente alla fase di ricorso per giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ASGI ha posto la questione della compatibilità tra la normativa antidiscriminazione e i bandi indetti dalle Regioni per l’ammissione ai corsi triennali di formazione specifica in medicina generale, che contengono la clausola di nazionalità, ovvero prevedono la partecipazione dei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con un’azione giudiziaria anti-discriminazione, attualmente alla fase di ricorso per giurisdizione dinanzi alla Corte di Cassazione, l’ASGI ha posto la questione della compatibilità tra la normativa antidiscriminazione e i bandi indetti dalle Regioni per l’ammissione ai <strong>corsi triennali di formazione specifica in medicina generale</strong>, che contengono la clausola di nazionalità, ovvero prevedono la partecipazione dei soli <strong>cittadini italiani e comunitari</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito della sollecitazione dell’ASGI, sull’argomento è intervenuto pure l’UNAR (Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali), il quale, in data 4 gennaio 2013, ha emanato un proprio parere (n. 1/2013) indirizzato alla Regione Valle d’Aosta, la quale aveva indetto uno di questi bandi con queste caratteristiche.</p>
<p style="text-align: justify;">A seguito del parere dell’UNAR, che si è espresso in termini favorevoli all’accesso dei medici di nazionalità straniera ai corsi di specializzazione ed anche ai rapporti lavorativi convenzionati con le Azienda Sanitarie locali, la Regione Valle d’Aosta ha richiesto, in data 18 gennaio, la convocazione di una riunione interregionale, con il coinvolgimento del Ministero della Salute, per discutere dell’argomento. Tuttavia, nell’attesa che la questione possa trovare un unitario ed uniforme chiarimento a livello nazionale, la Regione Valle d’Aosta ha preannunciato che per il prossimo bando di concorso per il triennio 2013-2016 non modificherà i requisiti di accesso, conservando quindi la clausola di nazionalità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel parere, l’UNAR rileva il contrasto dell’esclusione dei cittadini stranieri di Paesi terzi non membri UE dalla specializzazione in medicina generale con le disposizioni normative del T.U. immigrazione in materia di <strong>accesso agli studi universitari</strong> che sanciscono invece il principio di <strong>parità di trattamento.</strong> Tale principio è stato poi ribadito anche dalla circolare del MIUR n. 366 dd. 22.02.2012, specificatamente con riferimento all’accesso alle scuole di specializzazione in medicina, ed innanzitutto in relazione ai medici cittadini extracomunitari già regolarmente soggiornanti in Italia con carta di soggiorno, permesso di soggiorno per motivi di lavoro o famiglia, per asilo politico, per motivi religiosi ovvero che abbiano conseguito il diploma di laurea in Italia o il riconoscimento del titolo ai fini dell’esercizio della professione. Ciononostante le prassi ministeriali e regionali sono quelle di riservare ai soli medici italiani e comunitari l’accesso ai corsi di specializzazione in medicina generale in quanto il conseguimento del Diploma di specializzazione specifico in medicina generale risulta requisito fondamentale e necessario per l&#8217;esercizio dell&#8217;attività di medico chirurgo di medicina generale (il c.d. medico di famiglia) nell&#8217;ambito del Servizio Sanitario Nazionale, ovvero per la partecipazione alle graduatorie che consentono poi la stipula di un rapporto di lavoro convenzionato con le aziende sanitarie. Ritenendosi che detto rapporto di lavoro costituisca rapporto di pubblico impiego, sottoposto dunque alla normativa generale che lo riserverebbe ai soli cittadini italiani e dell’Unione europea, le Regioni dunque escludono dalla partecipazione ai concorsi per le scuole di specializzazione in medicina generale i medici stranieri di Paesi non membri dell’Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel suo parere l’UNAR innanzitutto ravvede la contraddittorietà di tale esclusione nel momento in cui “non è un presupposto indefettibile il fatto che il medico ammesso e formato presso il corso triennale di specializzazione sia tenuto a svolgere l’attività lavorativa in regime di convenzione con il SSN, essendo in sua facoltà scegliere di svolgere l’attività specialistica come libero professionista o addirittura di non svolgere quella attività”. In secondo luogo l’UNAR ricorda tutte quelle norme di legge, ed in particolare l’art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione facente richiamo alla Convenzione OIL n. 143/75, che prevedendo un principio di parità di trattamento nell’accesso ai rapporti di lavoro tra lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti e lavoratori nazionali, dovrebbero far ritenere oramai giuridicamente esaurita la riserva di cittadinanza italiana o comunitaria per tutte quelle attività professionali in senso ai rapporti di pubblico impiego che non implichino lo svolgimento di pubblici poteri o riguardino la tutela di interessi nazionali, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza di merito. In più si potrebbe anche sostenere come appaia perlomeno dubbio che il rapporto di lavoro tra il medico di famiglia e l’Azienda Sanitaria possa strettamente configurarsi come un rapporto di impiego pubblico, trattandosi invece di un rapporto di lavoro autonomo convenzionato con la struttura pubblica.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2590&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/unar_parere_1_2013_04012013.pdf">parere</a> dell&#8217;UNAR</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/specializzazione-in-medicina-generale-esclusi-i-cittadini-non-comunitari/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pensione di inabilità civile e permesso CE per lungosoggiornanti</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/pensione-di-inabilita-civile-e-permesso-ce-per-lungosoggiornanti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pensione-di-inabilita-civile-e-permesso-ce-per-lungosoggiornanti</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/pensione-di-inabilita-civile-e-permesso-ce-per-lungosoggiornanti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2013 10:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[diritti fondamentali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=4072</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 31/2013 dd. 17 gennaio 2013, ha riconosciuto ad una cittadina marocchina, con totale e permanente inabilità lavorativa, il diritto a percepire la pensione di inabilità civile, che le era stata negata dall’INPS per la mancanza del requisito della carta di soggiorno o del permesso CE per lungosoggiornanti. Nella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Lucca, con sentenza n. 31/2013 dd. 17 gennaio 2013, ha riconosciuto ad una <strong>cittadina marocchina</strong>, con totale e permanente inabilità lavorativa, il diritto a percepire la <strong>pensione di inabilità civile</strong>, che le era stata negata dall’INPS per la <strong>mancanza</strong> del requisito della carta di soggiorno o del <strong>permesso CE per lungosoggiornanti</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Nella sentenza, il giudice del lavoro di Lucca ha innanzitutto richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l’<strong>illegittimità costituzionale</strong>  per <strong>violazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza</strong> dell&#8217;articolo della legge finanziaria 2001 che ha introdotto il requisito della carta di soggiorno o permesso CE per lungosoggiornanti ai fini dell’accesso degli stranieri di Paesi terzi non membri UE alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi ai sensi della legislazione vigenti, tre cui le prestazioni riservate ai disabili. In sostanza, la Corte ha afferma che le prestazioni previste per i disabili sono dei benefici sociali che coinvolgono beni e valori di primario risalto nel quadro dei diritti fondamentali della persona, primo fra tutti il <strong>diritto alla salute</strong> e alla salvaguardia delle <strong>condizioni accettabili di vita,</strong> non ammettendosi dunque discriminazioni fondate sulla nazionalità o sull’anzianità di residenza. Questo anche in ossequio agli obblighi internazionali scaturenti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e al principio di non –discriminazione da essa sancito all’art. 14. Tali considerazioni sono state anche recepiti della giurisprudenza di legittimità.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel caso specifico, trattandosi di una ricorrente marocchina, il giudice del lavoro di Lucca ha richiamato anche le disposizioni dell’<strong>Accordo euromediterraneo CEE-Marocco</strong>, che contengono una specifica clausola di <strong>parità di trattamento nella materia delle prestazioni di sicurezza sociale</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice del lavoro di Lucca ha condannato l’INPS al pagamento delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2582&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_lucca_sentenza_32_2013.pdf">sentenza</a> del tribunale di Lucca</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/pensione-di-inabilita-civile-e-permesso-ce-per-lungosoggiornanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iscrizione al SSN degli anziani arrivati con ricongiungimento</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/iscrizione-al-ssn-degli-anziani-arrivati-con-ricongiungimento/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iscrizione-al-ssn-degli-anziani-arrivati-con-ricongiungimento</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/iscrizione-al-ssn-degli-anziani-arrivati-con-ricongiungimento/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Dec 2012 15:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[diritto alla salute]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3860</guid>
		<description><![CDATA[Milano – Anche i genitori ultra 65enni di immigrati extracomunitari, entrati in Italia per ricongiungimento familiare, hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale pagando un contributo forfettario. Il tribunale di Milano ha sancito che negare loro questa possibilità, come avviene in Lombardia, è discriminatorio. Nel 2008 sono entrate in vigore regole più severe per i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Milano – Anche i <strong>genitori ultra 65enni di immigrati</strong> extracomunitari, entrati in Italia per <strong>ricongiungimento familiare, hanno diritto all’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale</strong> pagando un contributo forfettario. Il tribunale di Milano ha sancito che negare loro questa possibilità, come avviene in Lombardia, è discriminatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel 2008 sono entrate in vigore regole più severe per i ricongiungimenti familiari, una delle quali obbliga gli ultrasessantacinquenni chiamati in Italia dai loro figli a pagarsi l’assistenza sanitaria. Le opzioni, secondo la legge (d. lgsl. 160/2008), sarebbero due: iscriversi a pagamento al servizio sanitario nazionale o stipulare un’assicurazione sanitaria. <strong>Il governo non ha mai deciso quanto costa questa iscrizione al Ssn</strong> (servirebbe un decreto ad hoc), e solo Emilia Romagna e Veneto sono intervenute autonomamente per fissare la tariffa. Quanto all’assicurazione, è molto difficile trovare compagnie disponibili ad assicurare gli anziani che arrivavano in Italia (spesso con delle patologie), se non a costi esorbitanti, con buona pace per il diritto alla salute.</p>
<p style="text-align: justify;">È per questo motivo che le associazioni Naga, ASGI, Avvocati per Niente e Anolf-Cisl Milano hanno presentato ricorso contro i ritardi del Ministero e la mancata adozione di provvedimenti della Regione Lombardia. Ieri il Tribunale di Milano ha dato loro ragione.</p>
<p style="text-align: justify;">“Il comportamento posto in essere da Regione Lombardia e Ministero della Salute – sostengono i firmatari del ricorso &#8211; è illegittimo e configura una discriminazione in danno dei cittadini stranieri dal momento che non è rispettato il principio costituzionale che sancisce la <strong>tutela della salute come diritto fondamentale</strong> dell&#8217;individuo e che ai ricorrenti – così come a tutti gli altri soggetti nelle medesime condizioni &#8211; è stata radicalmente preclusa la possibilità di iscrizione al SSN: il principio di parità previsto dalla legge è dunque violato”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Tribunale del lavoro di Milano ha sposato questa linea, dichiarando la <strong>natura discriminatoria della tenuta condotta dai Ministeri</strong>, che non hanno adottato i decreti previsti, e ha ordinato alla Regione Lombardia di rendere possibile l’iscrizione al SSN per i ricorrenti tramite il pagamento di un contributo forfettario, in analogia a quanto già da tempo previsto da altre Regioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.stranieriinitalia.it/attualita-salute._iscritti_al_ssn_anche_gli_anziani_arrivati_con_un_ricongiungimento_16285.html">Stranieri in Italia.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_ord_05122012.pdf">ordinanza </a>del giudice del lavoro</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/iscrizione-al-ssn-degli-anziani-arrivati-con-ricongiungimento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Assegno di cura e permesso di soggiorno</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/assegno-di-cura-e-permesso-di-soggiorno/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=assegno-di-cura-e-permesso-di-soggiorno</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/assegno-di-cura-e-permesso-di-soggiorno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2012 10:55:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>
		<category><![CDATA[diversamente abili]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=3817</guid>
		<description><![CDATA[La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionalela legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 24 luglio 2012, recante «Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria». Con detta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha impugnato dinanzi alla Corte Costituzionalela legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 24 luglio 2012, recante «Tutela delle persone non autosufficienti e delle loro famiglie e modificazioni delle leggi provinciali 3 agosto 2010, n. 19, e 29 agosto 1983, n. 29, in materia sanitaria». Con detta norma, la Provincia autonoma di Trento ha subordinato il <strong>diritto all’«assegno di cura»</strong>, da parte delle <strong>persone non autosufficienti</strong>, al requisito della residenza nel territorio della Provincia di Trento da almeno tre anni continuativi e, con riferimento ai cittadini stranieri, ha condizionato tale beneficio al <strong>possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il governo italiano, tale normativa della Provincia autonoma di Trento si colloca in<strong> violazione con il principio di uguaglianza</strong> di cui all’art. 3 Cost., nonché con il diritto alla libera circolazione e alla <strong>non discriminazione dei cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea</strong> e dei loro familiari, configurando quindi una violazione dell’art. 117, primo comma della Cost., ed eccedendo quindi dalla competenza legislativa esclusiva in materia di «assistenza e beneficenza pubblica» attribuita alla Provincia autonoma di Trento, nonché dalla competenza residuale in materia di servizi sociali riconosciuta alle regioni ordinarie.</p>
<p style="text-align: justify;">Richiamandosi alla sentenza della Corte Cost. n. 40/2011, l’Avvocatura dello Stato rileva come la normativa della Provincia autonoma di Trento introduca nel tessuto normativo un elemento di distinzione arbitrario, non essendovi alcuna ragionevole correlabilità tra la condizione positiva di ammissibilità al beneficio (quale la residenza protratta da almeno tre anni) e gli altri particolari requisiti (consistenti in situazioni di bisogno e di disagio riferibili direttamente alla persona non autosufficiente in quanto tale) che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale che, per la sua stessa natura, non tollera distinzioni basate su particolari tipologie di residenza in grado di escludere proprio coloro che risultano i soggetti più esposti alle condizioni di bisogno e di disagio che un siffatto sistema di prestazioni e servizi si propone di superare perseguendo una finalità eminentemente sociale. Ugualmente, il ricorso del Governo afferma che la norma della Provincia autonoma di Trento costituisce inoltre una misura restrittiva delle libertà di circolazione e di soggiorno dei cittadini UE e dei loro familiari previste dall&#8217;art. 21, n. 1, del TFUE, in quanto il requisito della residenza per un periodo così prolungato eccede quanto necessario al raggiungimento del legittimo obiettivo di preservare l&#8217;equilibrio finanziario del sistema locale di assistenza sociale mediante la previsione di un collegamento tra il richiedente la provvidenza e l&#8217;ente competente alla sua erogazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Con riferimento all’esclusione dalla provvidenza dei cittadini stranieri regolarmente soggiornanti ma non titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti, il ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri ricorda la giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n. 306/2008, n. 187/2010, n. 61/2011) che ha rimarcato come non sia ammissibile la <strong>discriminazione dei cittadini stranieri</strong> con riferimento a prestazioni attinenti alla disabilità, e che quindi mirano alla tutela del <strong>diritto fondamentale alla salute</strong>, come tale spettante a tutti senza distinzioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2479&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.affariregionali.it/Normativa/EsameLeggiRegionali/SchedaLegge.aspx?idDelibera=7919&amp;Start=0">testo del ricorso</a> della Presidenza del Consiglio</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/assegno-di-cura-e-permesso-di-soggiorno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tribunale di Perugia: Lo straniero disabile ha diritto all’assegno di invalidità dalla data della domanda e non dal rilascio del permesso UE per lungo soggiornanti</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/tribunale-di-perugia-lo-straniero-disabile-ha-diritto-all%e2%80%99assegno-di-invalidita-dalla-data-della-domanda-e-non-dal-rilascio-del-permesso-ue-per-lungo-soggiornanti/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tribunale-di-perugia-lo-straniero-disabile-ha-diritto-all%25e2%2580%2599assegno-di-invalidita-dalla-data-della-domanda-e-non-dal-rilascio-del-permesso-ue-per-lungo-soggiornanti</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/tribunale-di-perugia-lo-straniero-disabile-ha-diritto-all%e2%80%99assegno-di-invalidita-dalla-data-della-domanda-e-non-dal-rilascio-del-permesso-ue-per-lungo-soggiornanti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2012 08:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2834</guid>
		<description><![CDATA[Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto  ad un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia dal 2001, invalido civile nella misura del 75%, il diritto a percepire l&#8217;assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal giorno della presentazione dell’istanza amministrativa anche se in quel momento egli era privo del  permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, motivo per il quale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Perugia ha riconosciuto  ad un cittadino marocchino, regolarmente soggiornante in Italia dal 2001, invalido civile nella misura del 75%, il diritto a percepire l&#8217;assegno mensile di invalidità, con decorrenza dal giorno della presentazione dell’istanza amministrativa anche se in quel momento egli era privo del  permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, motivo per il quale l’INPS aveva negato l’erogazione del beneficio, richiamandosi all’art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000.<br />
Successivamente al deposito del ricorso, il ricorrente aveva conseguito il permesso UE per lungo soggiornanti e l&#8217;INPS aveva erogato il beneficio richiesto, ma con decorrenza dalla data del  rilascio del permesso UE e non della domanda iniziale.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;oggetto iniziale della domanda giudiziale venne quindi limitato al riconoscimento del diritto ai ratei arretrati dell&#8217;assegno,  affermandosi che non vi era assoluta cessazione materia del contendere, ma residuava un interesse ad agire per tali ratei. Il Giudice ha fatto riferimento alla nota giurisprudenza della  Corte Costituzionale che dalla sentenza n. 306 dd. 30.07.2008 fino alle sent. n. 187/2010  e n. 11/2009, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma citata della legge finanziaria 2001 e ha pertanto riconosciuto allo straniero ricorrente il diritto ai detti ratei arretrati. Nelle citate sentenze, il giudice delle leggi  ha infatti sottolineato come  le prestazioni di assistenza sociale destinate alle persone disabili rientrano nella tutela del diritto  alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte dalla disabilità; diritto alla salute che, in quanto diritto fondamentale, deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, con questo vietandosi ogni forma di discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Questo tanto più dopo la ratifica ed entrata in vigore nel nostro paese della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che fa espressamente riferimento al principio di non discriminazione. Ugualmente, si tratta di prestazioni volte ad assicurare alle persone un sostentamento minimo, ovverosia ad assicurarne quanto minimamente necessario per la sopravvivenza e dunque non si possono ammettere per esse una distinzione fondata sulla nazionalità, che finirebbe per contrastare con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo. Tali argomenti sono stati di recente riaffermati anche dalla  giurisprudenza di Cassazione (Corte di Cassazione, VI sez. civ., sentenza n. 4110 dd. 14.03.2012; sentenza n. 14733/2011, depositata il 5 luglio 2011).</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2105&amp;l=it" target="_blank">Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_perugia_16032012.pdf" target="_blank">sentenza</a></p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/tribunale-di-perugia-lo-straniero-disabile-ha-diritto-all%e2%80%99assegno-di-invalidita-dalla-data-della-domanda-e-non-dal-rilascio-del-permesso-ue-per-lungo-soggiornanti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cassazione: I disabili extracomunitari hanno diritto alle prestazioni di assistenza riconosciute ai cittadini italiani</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/cassazione-i-disabili-extracomunitari-hanno-diritto-alle-prestazioni-di-assistenza-riconosciute-ai-cittadini-italiani/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=cassazione-i-disabili-extracomunitari-hanno-diritto-alle-prestazioni-di-assistenza-riconosciute-ai-cittadini-italiani</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/cassazione-i-disabili-extracomunitari-hanno-diritto-alle-prestazioni-di-assistenza-riconosciute-ai-cittadini-italiani/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[accesso all'assistenza sociale]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini extracomunitari]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2770</guid>
		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 4110/2012 depositata il 14 marzo scorso, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da un cittadina extracomunitaria, poi divenuta italiana, cui la Corte di Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto all’ottenimento dell’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della legge n. 188/71 solo per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 4110/2012 depositata il 14 marzo scorso, la Corte di Cassazione, sesta sezione civile, ha accolto il ricorso presentato da un cittadina extracomunitaria, poi divenuta italiana, cui la Corte di Appello di Genova aveva riconosciuto il diritto all’ottenimento dell’assegno di invalidità civile di cui all’art. 13 della legge n. 188/71 solo per il periodo successivo alla data in cui la medesima aveva acquisito la cittadinanza italiana, negandolo per il periodo precedente, sebbene la medesima era coniugata con un cittadino italiano e pertanto titolare di permesso di soggiorno. Accogliendo il ricorso, la Corte di Cassazione ha rilevato la manifesta infondatezza della pretesa dell’INPS di richiedere il requisito del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti ai fini dell&#8217;accesso alle prestazioni di assistenza sociale che costituiscono diritti soggettivi alla luce della legislazione introdotta dall&#8217;art. 80 c. 19 della legge n. 388/2000. La Corte di Cassazione ha infatti  fatto riferimento al consolidato orientamento della Corte Costituzionale che ha giudicato in contrasto con gli artt. 2 e  3 Cost. la citata norma contenuta nella legge finanziaria 2001. La Corte di Cassazione ha dunque ripercorso i tratti salienti di tale giurisprudenza, con la quale il giudice delle leggi ha ritenuto manifestamente irragionevole subordinare, quanto ai cittadini extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, l&#8217;attribuzione di prestazioni assistenziali che costituiscono diritti soggettivi, al possesso di un titolo di legittimazione come il permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti che richiede, tra l&#8217;altro, la titolarità di un reddito in un determinato ammontare ed il regolare soggiorno nello Stato da un certo numero di anni. Ugualmente, il giudice delle leggi ha sottolineato come  le prestazioni di assistenza sociale destinate alle personale disabili rientrino nella tutela del diritto alla salute, inteso come diritto ai rimedi possibili alle menomazioni prodotte dalla disabilità; diritto alla salute che, in quanto diritto fondamentale, deve spettare a tutti, senza distinzioni fondate sulla nazionalità, con questo vietandosi ogni forma di discriminazione nei confronti degli stranieri legittimamente soggiornanti nel territorio dello Stato. Questo tanto più dopo la ratifica ed entrata in vigore nel nostro paese della Convenzione ONU sui diritti delle persone disabili, che fa espressamente riferimento al principio di non discriminazione. Ugualmente, si tratta di prestazioni volte ad assicurare alle persone un sostentamento minimo, ovverosia ad assicurarne quanto minimamente necessario per la sopravvivenza e dunque non potendosi ammettere per esse una distinzione fondata sulla nazionalità, che finirebbe per contrastare con il principio di non discriminazione di cui all’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo (Corte Cost., sentenze n. 306/2008, 11/2009, ordinanza n. 285/2009, sentenza n. 187/2010).</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2101&amp;l=it" target="_blank">Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/cassazione_4110_2012.pdf" target="_blank">sentenza</a></p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/cassazione-i-disabili-extracomunitari-hanno-diritto-alle-prestazioni-di-assistenza-riconosciute-ai-cittadini-italiani/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestazioni assistenziali in Calabria: il governo impugna la legge perchè discriminatoria</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/prestazioni-assistenziali-in-calabria-il-governo-impugna-la-legge-perche-discriminatoria/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=prestazioni-assistenziali-in-calabria-il-governo-impugna-la-legge-perche-discriminatoria</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/prestazioni-assistenziali-in-calabria-il-governo-impugna-la-legge-perche-discriminatoria/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2012 15:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[carta di soggiorno]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2665</guid>
		<description><![CDATA[Il Consiglio dei Ministri, riunito il 14 febbraio 2012, ha deciso l’impugnazione dinnanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Calabria n.44 del 20 dicembre 2011, “Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – fondo per la non autosufficienza” per l’esclusione indebita dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio calabrese sprovvisti di carta di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Consiglio dei Ministri, riunito il 14 febbraio 2012, ha deciso l’impugnazione dinnanzi alla Corte Costituzionale della legge della Regione Calabria n.44 del 20 dicembre 2011, “Norme per il sostegno di persone non autosufficienti – fondo per la non autosufficienza” per l’esclusione indebita dei cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio calabrese sprovvisti di carta di soggiorno in violazione del principio di uguaglianza sancito dall’art.3 della Costituzione.<br />
La legge calabrese, individua all’art. 2 comma 3, i beneficiari degli interventi volti alla tutela e al sostegno delle persone non autosufficienti, considerando solo i cittadini di Stati membri dell’Unione europea e i cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno, o permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti.<br />
L’esclusione dalle prestazioni assistenziali per i cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti sul territorio calabrese ma sprovvisti di carta di soggiorno, costituisce per il Governo una violazione del principio costituzionale di uguaglianza.<br />
D’altronde la Corte Costituzionale si era precedentemente pronunciata rispetto ad una violazione analoga della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 6 del 2006. La Consulta, allora, con sentenza n. 40 del 2011 ha giudicato incostituzionale l’accesso alla fruizione di prestazioni sociali basate sulla differenza di tipologie di soggiorno in quanto “tali discriminazioni contrastano con la funzione e la ratio normativa stessa delle misure che compongono il complesso e articolato sistema di prestazioni individuato dal legislatore regionale nell’esercizio della propria competenza in materia di servizi sociali, in violazione del limite di ragionevolezza imposto dal rispetto del principio di uguaglianza (art.3 Cost.)”.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.programmaintegra.it/modules/news/article.php?storyid=6446" target="_blank"> Programma Integra</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/prestazioni-assistenziali-in-calabria-il-governo-impugna-la-legge-perche-discriminatoria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Tribunale di Milano ribadisce l’illegittimità dell’esclusione degli infermieri extracomunitari dai concorsi pubblici e dalle procedure di stabilizzazione nella P.A.</title>
		<link>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/il-tribunale-di-milano-ribadisce-l%e2%80%99illegittimita-dell%e2%80%99esclusione-degli-infermieri-extracomunitari-dai-concorsi-pubblici-e-dalle-procedure-di-stabilizzazione-nella-p-a/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-tribunale-di-milano-ribadisce-l%25e2%2580%2599illegittimita-dell%25e2%2580%2599esclusione-degli-infermieri-extracomunitari-dai-concorsi-pubblici-e-dalle-procedure-di-stabilizzazione-nella-p-a</link>
		<comments>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/il-tribunale-di-milano-ribadisce-l%e2%80%99illegittimita-dell%e2%80%99esclusione-degli-infermieri-extracomunitari-dai-concorsi-pubblici-e-dalle-procedure-di-stabilizzazione-nella-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:30:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Sanità]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[sanità]]></category>
		<category><![CDATA[stranieri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cirdi.org/?p=2336</guid>
		<description><![CDATA[Il  Tribunale di Milano, con sentenza  depositata il 20 dicembre 2011 (n. 6287/2011, est. Gabriella Mennuni), ha ribadito l’illegittimità dell’esclusione degli infermieri extracomunitari dai  concorsi pubblici  e dalle procedure di stabilizzazione del personale nella Pubblica Amministrazione. Il giudice del lavoro ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, con il quale venivano convenute in giudizio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il  Tribunale di Milano, con sentenza  depositata il 20 dicembre 2011 (n. 6287/2011, est. Gabriella Mennuni), ha ribadito l’illegittimità dell’esclusione degli infermieri extracomunitari dai  concorsi pubblici  e dalle procedure di stabilizzazione del personale nella Pubblica Amministrazione. Il giudice del lavoro ha infatti respinto il ricorso presentato dall’Azienda Ospedaliera San Paolo di Milano, con il quale venivano convenute in giudizio CGIL e CISL Funzione Pubblica, nonché un’infermiera straniera, affinché venisse dichiarata l’illegittimità delle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano in data 30.05.2008 e 30.07.2008 con le quali era stato accertato il comportamento discriminatorio consistente nell’aver escluso la partecipazione degli infermieri di Paesi terzi non membri dell’UE dalle procedure di stabilizzazione previste dalle norme contrattuali e di legge (art. 1 c. 565 L. n. 296/06), per mancanza dell’asserito requisito della nazionalità italiana o comunitaria per la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1982&amp;l=it" target="_blank">Asgi</a></p>
<p>Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_milano_sent_20122011.pdf" target="_blank">sentenza</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.cirdi.org/giurisprudenza/il-tribunale-di-milano-ribadisce-l%e2%80%99illegittimita-dell%e2%80%99esclusione-degli-infermieri-extracomunitari-dai-concorsi-pubblici-e-dalle-procedure-di-stabilizzazione-nella-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
