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	<title>CIRDI &#187; Scuola</title>
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	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
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		<title>La scuola che non attiva l’insegnamento alternativo all’ora di religione cattolica commette una discriminazione religiosa (Tribunale di Padova/30 luglio 2010)</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 13:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[istruzione]]></category>
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		<description><![CDATA[La storia è quella di una ragazzina che aveva scelto di non fare religione a scuola. E mentre ai suoi compagni era impartito l’insegnamento della religione cattolica, l’alunna era stata costretta prima a rimanere in classe, poi a trasferirsi in classi parallele, senza che l’istituto provvedesse ad attivare le lezioni alternative, come chiesto dai genitori. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La storia è quella di una ragazzina che aveva scelto di non fare religione a scuola. E mentre ai suoi compagni era impartito l’insegnamento della religione cattolica, l’alunna era stata costretta prima a rimanere in classe, poi a trasferirsi in classi parallele, senza che l’istituto provvedesse ad attivare le lezioni alternative, come chiesto dai genitori. Nella sentenza emessa dal Tribunale di Padova il 20 luglio 2010, i giudici parlano di «discriminazione indiretta nell’esercizio del diritto all’istruzione e alla libertà di religione». Il comportamento della scuola, si scrive, è stato quello di «inibire la libertà di religione e il diritto all’istruzione, valori tutelati dalla Costituzione». Per questo l’istituto comprensivo e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sono stati condannati a pagare – come risarcimento danni – una somma di 1.500 euro in solido.</p>
<p>Fonte: <a href="http://corrieredelveneto.corriere.it/veneto/notizie/cronaca/2010/9-agosto-2010/scuola-non-organizza-alternative-religione-multa-1500-euro-1703547951345.shtml" target="_blank">Corriere del Veneto</a></p>
<p>Scarica <a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2010/07/Sentenza-Padova-su-religione-a-scuola_30-luglio-2010.doc" target="_blank">l&#8217;ordinanza</a></p>
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		<title>Sentenza contro la discriminazione nell&#8217;ammissione di bambini stranieri negli asili nido pubblici</title>
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		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 08:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
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		<description><![CDATA[Tribunale di Milano &#8211; Sez. I Civile / Ordinanza n. 2380/08 R.G., 11 febbraio 2008. Il 14 gennaio 2008, un cittadino marocchino ha intentato una causa contro una circolare del Comune di Milano che escludeva i figli di immigrati senza un regolare permesso di soggiorno dall&#8217;accesso agli asili nido pubblici (Circolare n. 20 del 17.12.2007). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Tribunale di Milano &#8211; Sez. I Civile / Ordinanza n. 2380/08 R.G., 11 febbraio 2008.</p>
<p style="text-align: justify;">Il 14 gennaio 2008, un cittadino marocchino ha intentato una causa contro una circolare del Comune di Milano che escludeva i figli di immigrati senza un regolare permesso di soggiorno dall&#8217;accesso agli asili nido pubblici (Circolare n. 20 del 17.12.2007).</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale ha ammesso il caso, stabilendo che le misure adottate dal Comune fossero discriminatorie, in quanto contrarie al diritto del bambino di frequentare una scuola pubblica, indipendentemente dallo status dei genitori. Secondo la legge italiana, tutti i bambini hanno il diritto di stare sul territorio nazionale ed avere accesso a tutti i servizi.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale ha sostenuto che la circolare fosse discriminatoria, secondo l&#8217;art. 44 del Decreto Legislativo n. 286/98.</p>
<p style="text-align: justify;">Il tribunale ha ingiunto al Comune di porre fine al comportamento discriminatorio e di rimuovere i suoi effetti. Il Comune ha rinunciato ad impugnare l&#8217;ordinanza ed in seguito ha osservato la sentenza e cancellato la norma discriminatoria, sottolineando che ‘i minori non europei senza una residenza legale possano essere ammessi negli asili nido pubblici in quanto abitualmente residenti sul territorio municipale’.</p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.immigrazione.biz/upload/ord-trib-mi-asili.pdf" target="_blank">ordinanza</a></p>
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		<title>Tribunale di Bologna sanziona la Bocconi di Milani per discriminazione razziale</title>
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		<pubDate>Sat, 23 Dec 2006 08:36:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

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		<description><![CDATA[Ordinanza del 23 dicembre 2006. Tribunale di Bologna, Sezione I Civile Il tribunale di Bologna ha sanzionato l’Università Bocconi, una delle più importanti, di sicuro la più famosa università privata in Italia, per discriminazione razziale nei confronti di una studentessa di origine cinese. La studentessa ha sporto denuncia contro il regolamento dell’università che applica le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ordinanza del 23 dicembre 2006. Tribunale di Bologna, Sezione I Civile</p>
<p>Il tribunale di Bologna ha sanzionato l’Università Bocconi, una delle più importanti, di sicuro la più famosa università privata in Italia, per discriminazione razziale nei confronti di una studentessa di origine cinese. La studentessa ha sporto denuncia contro il regolamento dell’università che applica le tasse più alte di iscrizione ai cittadini non europei (8,683.58 euro all’anno), senza tenere da conto il loro reddito familiare.</p>
<p>Il regolamento dell’università, che prevede che le tasse di iscrizione più alte debbano essere applicate agli studenti non europei, può compromettere la capacità di questi ultimi di avvalersi di ed esercitare i loro diritti in ambito culturale alle stesse condizioni dei cittadini europei. La nazionalità di origine degli studenti è la sola ragione per la quale l’Università applica la più alta tassazione ai cittadini non europei nei confronti dei quali compie una discriminazione.</p>
<p>Il regolamento dell’Università è stato dichiarato discriminatorio secondo l’art. 43 del Decreto Legislativo 286/98 e l’art. 2 del Decreto Legislativo 215/03, che accoglie la Direttiva 2000/43/EC nella legislazione nazionale.  Il tribunale ha stabilito che questa possa essere considerata una discriminazione diretta perchè i cittadini non europei hanno subito un trattamento meno vantaggioso dei cittadini europei.</p>
<p>La corte ha ingiunto all’Università di applicare alla studentessa cinese le tasse in base al suo reddito familiare come nel caso dei cittadini italiani ed europei.</p>
<p>Link all&#8217;<a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/ordinanza_tribunalebologna.pdf" target="_blank">ordinanza</a></p>
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		<title>Genitori luterani contro il comitato scolastico per l’affissione del crocifisso nelle aule</title>
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		<pubDate>Fri, 13 Jan 2006 08:17:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Scuola]]></category>
		<category><![CDATA[religione]]></category>
		<category><![CDATA[scuola]]></category>

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		<description><![CDATA[Decisione n.556/06, 13 gennaio 2006 Consiglio di Stato Un genitore ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Regione Veneto di annullare la decisione del consiglio della scuola media frequentata dai suoi figli, di affiggere il crocifisso in tutte le classi della scuola, perchè ciò violava il principio di neutralità della Repubblica nei confronti di tutte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Decisione n.556/06, 13<sup> </sup>gennaio 2006</p>
<p>Consiglio di Stato</p>
<p>Un genitore ha chiesto al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Regione Veneto di annullare la decisione del consiglio della scuola media frequentata dai suoi figli, di affiggere il crocifisso in tutte le classi della scuola, perchè ciò violava il principio di neutralità della Repubblica nei confronti di tutte le religioni ed il carattere aconfessionale dello Stato, entrambi sanciti dalla Costituzione. Il Tribunale Amministrativo rigettò la sua richiesta e il richiedente fece appello al Consiglio di Stato contro la sentenza.</p>
<p>Secondo il Consiglio di Stato, la presenza di un crocifisso cattolico in un luogo non religioso, come una scuola, non è discriminatoria nei</p>
<p>confronti di membri di altre confessioni da un punto di vista religioso se è considerata come un simbolo dei valori civili che hanno ispirato la Costituzione. Dunque, il crocifisso può perseguire uno scopo simbolico ed educativo, indipendentemente dalla religione professata dagli studenti.</p>
<p>Leggi la <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=10360" target="_blank">sentenza</a></p>
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		<title>Corte di Giustizia: l&#8217;Italia discrimina i docenti stranieri che hanno maturato specializzazioni e titoli di studio all&#8217;estero</title>
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		<pubDate>Thu, 12 May 2005 11:12:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza del 12 maggio 2005 la Commissione Europea ha chiesto ed ottenuto la condanna, presso la Corte di Giustizia, dell&#8217;Italia per inadempimento degli obblighi di libera circolazione dei lavoratori , in qualità di Stato membro dell&#8217;Unione Europea. Il caso riguarda i docenti stranieri di altri paesi della Comunità europea che desiderano lavorare in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con la sentenza del 12 maggio 2005 la Commissione Europea ha chiesto ed  ottenuto la condanna, presso la Corte di Giustizia, dell&#8217;Italia  per  inadempimento degli  obblighi di libera circolazione dei lavoratori , in qualità di Stato membro dell&#8217;Unione Europea. Il caso riguarda i docenti stranieri  di altri paesi della Comunità europea che desiderano lavorare in Italia:  la loro partecipazione ai concorsi per l’insegnamento nella scuola   pubblica incontra un trattamento penalizzante o quanto meno disomogeno   nei confronti delle esperienze acquisite nei paesi di origine (titoli di   studio e titoli professionali). La violazione riscontrata dalla Corte  si riferisce quindi  all’articolo 39 del Trattato che implica  «l&#8217;abolizione di qualsiasi discriminazione, fondata sulla nazionalità,   tra i lavoratori degli Stati membri, per quanto riguarda l&#8217;impiego, la   retribuzione e le altre condizioni di lavoro».</p>
<p>Scarica la <a href="http://www.cirdi.org/wp/wp-content/uploads/2011/03/Condanna-Corte-di-Giustizia-su-titoli-di-studio.pdf" target="_blank">sentenza</a></p>
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