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	<title>CIRDI &#187; Servizi</title>
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	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 18 Jun 2013 15:00:43 +0000</lastBuildDate>
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		<title>Corte Costituzionale: Illegittimo un requisito di anzianità di residenza per l’accesso degli stranieri di Paesi terzi a prestazioni sociali</title>
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		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 08:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 133 depositata il 7 giugno 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma della legge regionale del Trentino-Alto Adige/Sudtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (art. 3 c. 3), che aveva introdotto una distinzione tra cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari ai fini dell’erogazione dell’assegno regionale per il nucleo familiare, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 133 depositata il 7 giugno 2013, la <strong>Corte Costituzionale</strong> ha dichiarato l’<strong>illegittimità costituzionale</strong> della norma della<strong> legge regionale del Trentino-Alto Adige</strong>/Sudtirol 14 dicembre 2011, n. 8 (art. 3 c. 3), che aveva introdotto una <strong>distinzione tra cittadini italiani e gli stranieri extracomunitari</strong> ai fini dell’erogazione dell’<strong>assegno regionale per il nucleo familiare</strong>, condizionando per i secondi la corresponsione del beneficio ad un requisito di <strong>residenza in regione da almeno cinque anni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte Costituzionale ha avuto modo di ribadire il proprio orientamento, oramai consolidato, secondo cui la valutazione della legittimità di una disparità di trattamento tra cittadino e straniero deve essere effettuata secondo il canone della ragionevolezza, al fine cioè di verificare se vi sia una ragionevole correlazione tra la condizione prevista per l’ammissione al beneficio e gli altri peculiari requisiti che ne condizionano il riconoscimento e definiscono la ratio ovvero lo scopo e le finalità del beneficio (sentenza Corte Cost. n. 432/2005). Al riguardo, la Corte Costituzionale ribadisce che un requisito differenziale fondato sull’anzianità di residenza non appare rispettoso dei principi di ragionevolezza ed uguaglianza ed è dunque arbitrario, non risultando una correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di disagio e di bisogno, riferibili alla persone, che costituiscono il presupposto delle provvidenze sociali in questione. In altre parole, non è possibile presumere che gli stranieri immigrati nel territorio regionale da meno di cinque anni, versino in uno stato di bisogno minore rispetto a chi vi risiede o dimora da più anni. Tali concetti erano stati già espressi dalla Corte Costituzionale in diverse pronunce precedenti (sentenza n. 40/2011, sentenza n. 2/2013, sentenza n. 4/2013).</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2767&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_133_07062013.pdf">sentenza</a> della Corte Costituzionale</p>
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		<title>Ribadito il diritto all&#8217;assegno INPS per nuclei familiari numerosi per i lungo soggiornanti</title>
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		<pubDate>Fri, 10 May 2013 13:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[assegno INPS]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, con due ordinanze depositate il 23 aprile scorso, ha accolto i ricorsi antidiscriminazione presentati da due cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro i dinieghi opposti dal Comune di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Busto Arsizio, sez. lavoro, con due ordinanze depositate il 23 aprile scorso, ha accolto i ricorsi antidiscriminazione presentati da due cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti di cui all’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, contro i dinieghi opposti dal Comune di Sesto Calende e dall’INPS all’erogazione dell’assegno per nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori previsto dall’art. 65 L. n. 448/1998 e successive modifiche.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Busto Arsizio rileva, infatti, che la direttiva europea sui lungo soggiornanti (n. 109/2003), recepita in Italia con il d.lgs. n. 3/2007, prevede un principio di parità di trattamento in materia di accesso alla prestazioni di assistenza sociale. Ne consegue che l’art. 65 della legge n. 448/98, nel circoscrivere la derogabilità dell’assegno per i nuclei familiari numerosi ai soli cittadini italiani (e, in forza dell’art. 80 legge n. 388/2000, al cittadino comunitario), deve ritenersi norma superata per effetto della legislazione venuta in vigore successivamente. L’esclusione dal beneficio dei cittadini di Stati terzi non membri dell’Unione europea e titolari del permesso di soggiorno per lungo soggiornanti viola in tutta evidenza il predetto principio di parità di trattamento e determina di conseguenza un comportamento discriminatorio.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Busto Arsizio ha dunque condannato il Comune di Sesto Calende e l’INPS a mettere in atto quanto necessario, sulla base delle rispettive competenze, al fine di erogare la corrispondente prestazione assistenziale ai ricorrenti per l’anno 2012, per il quale il beneficio è stato richiesto . Le parti convenute sono state condannate pure al pagamento delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2707&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi le <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_busto_arsizio_29042013_1.pdf">due</a> <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_busto_arsizio_29042013_2.pdf">ordinanze</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Altre due ordinanze a favore della concessione dell&#8217;assegno INPS per famiglie numerose ai lungosoggiornanti</title>
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		<pubDate>Fri, 22 Mar 2013 09:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[assegno INPS]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>

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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, con due ordinanze, rispettivamente dd. 24 gennaio 2013 e del 15 marzo 2013, ha accolto i ricorsi/azioni giudiziarie antidiscriminazione presentati da cittadini stranieri lungo soggiornanti in Italia avverso i provvedimento di diniego all’accesso all’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Bergamo, sez. lavoro, con due ordinanze, rispettivamente dd. 24 gennaio 2013 e del 15 marzo 2013, ha accolto i ricorsi/azioni giudiziarie antidiscriminazione presentati da cittadini <strong>stranieri lungo soggiornanti</strong> in Italia avverso i provvedimento di diniego all’accesso all<strong>’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi</strong> a favore dei nuclei familiari a basso reddito con almeno tre figli minori e riservato dalla legislazione italiana ai soli cittadini italiani e di Paesi membri dell’Unione europea. Ai sensi di quanto previsto dalla normativa di applicazione, l’assegno per i nuclei familiari numerosi viene concesso dai Comuni di residenza, e poi erogato dall’INPS, previa trasmissione dei dati dei beneficiari da parte dei Comuni medesimi.</p>
<p style="text-align: justify;">Con l’ordinanza del 15 marzo 2013, il giudice del lavoro di Bergamo rileva che il Comune di Osio Sotto (BG) aveva inizialmente negato al richiedente la prestazione, attenendosi alle circolari INPS che precisano come questa non possa essere allo stato attuale estesa ai cittadini stranieri lungo soggiornanti in virtù della clausola di nazionalità prevista dalla normativa nazionale. A seguito della presentazione del ricorso, il Comune aveva preso atto del mutato atteggiamento dell’INPS che, in autotutela, aveva disposto l’accoglimento dell’istanza, a seguito delle <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/unaltra-pronuncia-a-favore-della-concessione-dellassegno-inps-per-famiglie-numerose-ai-lungosoggiornanti/">diverse sentenze</a> maturate in diversi tribunali italiani ed in particolare in quello di Milano affermanti il diritto dei lungo soggiornanti a beneficiare della prestazione. Pertanto, il Comune aveva disposto la concessione del beneficio a favore del ricorrente. Il giudice del lavoro di Bergamo innanzitutto ha affermato che la concessione ed erogazione della prestazione oggetto del ricorso attraverso il provvedimento assunto in autotutela dalle amministrazioni convenute fa cessare solo parzialmente l’oggetto del contendere, restando immutato l’interesse dal ricorrente innanzitutto all’accertamento della discriminazione operata dalle amministrazioni convenute e pure all’eventuale risarcimento del danno e alla decisione concernente le spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Al riguardo, il giudice del Tribunale di Bergamo rileva come sia pacifico che la direttiva 109/2003 sui lungosoggiornanti prevede un principio di parità di trattamento nella materia delle prestazioni sociali di natura assistenziale, e che nella normativa nazionale di recepimento l’Italia non si è avvalsa di alcuna deroga a tale principio, e che peraltro, ogni eventuale deroga non sarebbe stata estensibile a prestazioni volte a sostenere i carichi familiari, aventi natura essenziale ai sensi di quanto previsto dalla direttiva europea medesima (tredicesimo considerando). Il giudice rileva inoltre come l’assegno per il nucleo familiare numeroso ha natura di prestazione assistenziale in quanto attribuito secondo un criterio fondato sulla limitatezza del reddito della famiglia e sulla composizione del nucleo familiare. Pertanto, il giudice di Bergamo rileva come l’assegno per i nuclei familiari numerosi spetti anche ai cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti, in virtù del fatto che la norma di <strong>recepimento della direttiva europea ha certamente modificato la normativa nazionale preesistente in materia.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Pertanto, il giudice di Bergamo ha concluso che il Comune di Osio Sotto ha messo in atto un comportamento discriminatorio e a nulla rileva il fatto che sia stato indotto a tale comportamento da istruzioni amministrative emanate dall’INPS, sia perché le circolari amministrative sono atti meramente interni alla pubblica amministrazione e non vincolanti, sia perché ai fini dell’accertamento della discriminazione, ha rilevanza soltanto l’oggettivo pregiudizio che discende dal comportamento denunciato, a prescindere dall’intenzionalità della condotta. Di conseguenza, il Tribunale di Bergamo ha accertato il carattere discriminatorio del comportamento del Comune di Osio Sotto e ha ordinato al medesimo di astenersi dal compimento, nel futuro, di analoghi atti di discriminazione nell’accesso alle prestazioni assistenziali. Il Comune è stato pure condannato al pagamento delle spese processuali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte:<a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2653&amp;l=it"> Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi le due ordinanze del Tribunale di Bergamo (<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bergamo_ord_24012013.pdf">24.01.2013</a> e <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_bergamo_ord_15032013.pdf">15.03.2013</a>)</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Un&#8217;altra pronuncia a favore della concessione dell&#8217;assegno INPS per famiglie numerose ai lungosoggiornanti</title>
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		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 13:16:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[assegno INPS]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Tribunale di Tortona, con ordinanza, depositata il 23 febbraio 2013, ha riconosciuto ad un cittadino straniero di Paesi terzo non membro dell’UE, titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Tribunale di Tortona, con ordinanza, depositata il 23 febbraio 2013, ha riconosciuto ad un cittadino straniero di Paesi terzo non membro dell’UE, titolare del <strong>permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti</strong>, il diritto a percepire l’<strong>assegno INPS per i nuclei familiari numeros</strong>i con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo il ricorso anti-discriminazione da lui presentato con la rappresentanza degli avvocati dell’ASGI, contro il Comune di Viguzzolo e l’INPS che avevano inizialmente rigettato l’istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Nel corso del procedimento giudiziario, ed in vista dell’udienza, il Comune di Viguzzolo aveva rivisto la propria posizione ed aveva concesso l’assegno al ricorrente, inserendolo il suo nominativo nell’apposito elenco inviato all’INPS. Da parte sua, l’INPS, preso atto della decisione del Comune, aveva ritenuto che l’assegno fosse regolarmente pagabile, in quanto il potere concessorio del beneficio spetta ai Comuni, mentre l’INPS riveste un ruolo di ente erogatore della prestazione. Il ricorrente, aveva dunque rinunciato alla propria domanda di condanna di Comune e INPS al pagamento dell’assegno, ma ribadiva la richiesta al giudice di accertare il comportamento discriminatorio messo in atto da INPS e Comune di Viguzzolo e di ordinare loro di farlo cessare anche per gli <strong>aspetti di natura collettiva</strong> della discriminazione messa in atto, accogliendo per il futuro le istanze di concessione ed erogazione dell’assegno famiglie numerose presentate da cittadini extracomunitari titolari dello status di lungo soggiornanti in possesso dei requisiti soggettivi e di reddito. Il giudice di Tortona ha accolto il ricorso, dichiarando la cessazione della materia del contendere nei rapporti tra ricorrente e Comune di Viguzzolo, ordinando invece all’INPS, in qualità di mandatario ex lege dell’ente locale, di far cessare la condotta discriminatoria messa in atto, non negando il pagamento dell’assegno famiglie numerose ai cittadini extracomunitari lungo soggiornanti titolari degli altri requisiti previsti dalla legge, e dunque equiparandoli ai cittadini nazionali. L’INPS è stato condannato al pagamento delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice di Tortona ha così riaffermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell’assegno INPS in virtù della clausola di parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale contenuta. Il giudice di Tortona ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura ‘non essenziale’, né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull’ambiguo inciso “salvo diversamente disposto” contenuto nell’art. 9, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale…salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”). Secondo il giudice di Tortona, infatti, la normativa interna deve essere interpretata in modo conforme alla normativa comunitaria, di cui al principio di parità di trattamento della direttiva n. 109/2003, ma anche a quello contenuto nell’art. 34 della Carta di Nizza, con conseguente necessità di intendere non più operante nei confronti dei lungo soggiornanti il requisito di cittadinanza italiana o comunitaria previsto dalla normativa originaria in materia di assegno INPS per i nuclei familiari numerosi.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia del giudice di Tortona segue ad analoghe ordinanze e sentenze del medesimo Tribunale di Tortona e di <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/ribadito-il-diritto-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-nuclei-familiari-numerosi/">altri Tribunali italiani</a> (Gorizia, Milano, Padova, Venezia), tutte favorevoli all’accesso degli stranieri di Paesi terzi lungo soggiornanti al beneficio dell’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. Di recente, sulla questione è intervento pure l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani). Con una <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/lanci-chiede-chiarezza-sullaccesso-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-le-famiglie-numerose/">lettera</a> inviata dal suo presidente, Graziano Delrio, al sottosegretario Maria Cecilia Guerra, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di fare chiarezza.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2624&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_tortona_23022013.pdf">ordinanza</a> del Tribunale di Tortona</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Ribadito il diritto dei lungosoggiornanti all&#8217;assegno INPS per nuclei familiari numerosi</title>
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		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 10:52:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[cittadini stranieri]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 24 gennaio, ha riconosciuto ad un cittadino straniero di Paese terzo non membro dell’UE, titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti, il diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il giudice del lavoro del Tribunale di Venezia, con ordinanza depositata il 24 gennaio, ha riconosciuto ad un cittadino straniero di Paese terzo non membro dell’UE, titolari del <strong>permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti,</strong> il diritto a percepire l’<strong>assegno INPS per i nuclei familiari numerosi</strong> con almeno tre figli minori, previsto dall’art. 65 della legge n. 448/98 e successive modifiche, con questo accogliendo il ricorso anti-discriminazione avverso il diniego opposto dall’INPS e dal Comune di Mira che avevano rigettato l’istanza per mancanza del requisito di cittadinanza italiana o comunitaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice del lavoro di Venezia ha così affermato la titolarità dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti in Italia del diritto a beneficiare dell’assegno INPS in virtù della clausola di <strong>parità di trattamento con i cittadini nazionali in materia di prestazioni sociali e di assistenza sociale</strong> contenuta nella direttiva europea n. 2003/109/CE. Il giudice del lavoro di Venezia ha fatto presente che il legislatore italiano in sede di recepimento della direttiva n. 109/2003 non si è avvalso della deroga al principio di parità di trattamento prevista dalla direttiva europea con riferimento alle prestazioni sociali di natura ‘non essenziale’, né potrebbe intendersi che tale deroga possa fondarsi implicitamente sull’ambiguo inciso “salvo diversamente disposto” contenuto nell’art. 9 del d.lgs. n. 286/98, introdotto con il d.lgs. n. 3/2007 di recepimento della direttiva n. 109/2003/CE (Il lungo soggiornante può “usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale…salvo che sia diversamente disposto e sempre che sia dimostrata l’effettiva residenza dello straniero sul territorio nazionale”). Secondo il giudice del lavoro di Venezia, infatti, la normativa interna deve essere interpretata ermeneuticamente nel contesto complessivo della normativa comunitaria, nonchè dell’art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, della Convenzione OIL n. 143/1975, e della Convenzione internazionale sui diritti del fanciullo. Il complesso di tali norme, di fonte comunitaria, europea ed internazionale evidenzia la pervasività del principio di parità di trattamento, con conseguente necessità di disapplicazione della norma interna incompatibile con quella comunitaria</p>
<p style="text-align: justify;">Il giudice del lavoro, ha dunque condannato Comune di Mira e INPS a corrispondere ai ricorrenti l’assegno richiesto, nonché al pagamento delle spese legali.</p>
<p style="text-align: justify;">La pronuncia del Tribunale di Venezia è l’ultima di<a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/tribunale-di-verona-ribadito-il-diritto-dei-cittadini-stranieri-lungo-soggiornanti-allassegno-familiare-inps/"> una serie di decisioni giudiziarie</a> che hanno dichiarato la natura discriminatoria dei comportamenti dei Comuni italiani e dell’INPS di non voler riconoscere ai lungo soggiornanti la titolarità del diritto a percepire l’assegno INPS per i nuclei familiari numerosi. Recentemente sull’argomento è intervento pure l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani), che ha chiesto con una <a href="http://www.cirdi.org/giurisprudenza/lanci-chiede-chiarezza-sullaccesso-dei-lungosoggiornanti-allassegno-inps-per-le-famiglie-numerose/">lettera</a> un chiarimento al governo.</p>
<p style="text-align: justify;">L’assegno per i nuclei familiari numerosi è una prestazione sociale di natura economica annuale che i Comuni concedono alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e un reddito basso e che poi viene erogato dall’INPS sulla base dell&#8217;art. 65 della l. n. 448/1998. La domanda per l&#8217;erogazione del beneficio deve essere presentata al Comune di residenza da uno dei due genitori, entro il termine perentorio del 31 gennaio dell&#8217;anno successivo a quello per il quale è richiesto il beneficio. I Comuni sono dunque titolari del potere concessorio del beneficio, il quale tuttavia viene successivamente erogato dall&#8217;INPS sulla base degli elenchi dei nominativi trasmessi dai Comuni. Nonostante la previsione sulla parità di trattamento contenuta nella direttiva europea 109/2003, l’Inps e le autorità ministeriali continuando a sostenere che questa prestazione assistenziale è riservata unicamente ai italiani e comunitari, dando dunque istruzioni ai Comuni di non concedere l’assegno ai cittadini di Paesi terzi anche se lungosoggiornanti, con questo esponendo gli enti locali a contenziosi giudiziari che poi finiscono a determinare un carico di spese legali per i Comuni soccombenti. Di conseguenza, di recente si sono moltiplicate le iniziative di singoli Comuni, i quali, per evitare di incorrere in procedimenti legali antidiscriminatori promossi da cittadini stranieri, concedono espressamente la prestazione sociale, comunicando i relativi dati all’INPS per l’erogazione. E’ il caso ad esempio del Comune di Pordenone che ha deliberato in tal senso con determina n. 19 dd. 09 gennaio scorso, ed iniziative analoghe sono state assunte da altri Comuni (Ravenna, Monfalcone,…). L’ASGI sta assistendo diversi nuclei familiari stranieri nella presentazione di ricorsi anti-discriminazione avverso provvedimenti di diniego all’accesso all’assegno INPS assunti da Comuni italiani. Il 6 aprile 2011 l’ASGI ha presentato pure un esposto alla Commissione europea chiedendo l’apertura di un’indagine dell’organo europeo sulla questione al fine dell’eventuale avvio di un procedimento di infrazione del diritto UE dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2584&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/trib_venezia_24012013.pdf">ordinanza</a> del Tribunale di Venezia</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Illegittimo il requisito del pds di lungo periodo per l&#8217;accesso alle prestazioni assistenziali</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:12:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sulla questione relativa all&#8217;accesso alle prestazioni assistenziali da parte di cittadini di Paesi terzi con la sentenza n. 4/2013, nel giudizio di costituzionalità della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti &#8211; Fondo per la non autosufficienza). La Corte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La Corte costituzionale è intervenuta nuovamente sulla questione relativa all&#8217;<strong>accesso alle prestazioni assistenziali</strong> da parte di <strong>cittadini di Paesi terzi</strong> con la sentenza n. 4/2013, nel giudizio di costituzionalità della legge della Regione Calabria 20 dicembre 2011, n. 44 (Norme per il sostegno di persone non autosufficienti &#8211; Fondo per la non autosufficienza).</p>
<p style="text-align: justify;">La Corte ha richiamato i principi oramai fatti propri da precedenti pronunce e, tra l&#8217;altro, ha ribadito: &#8220;Al legislatore, sia statale che regionale, è consentito, infatti, attuare una disciplina differenziata per l’accesso a prestazioni eccedenti i limiti dell’essenziale, al fine di conciliare la massima fruibilità dei benefici previsti con la <strong>limitatezza delle risorse economiche</strong> da destinare al maggior onere conseguente. La legittimità, in linea di principio, di tale finalità non esclude, tuttavia, che i canoni selettivi adottati debbano rispondere al <strong>principio di ragionevolezza</strong>, in quanto «è consentito […] introdurre regimi differenziati, circa il trattamento da riservare ai singoli consociati, soltanto in presenza di una “causa” normativa non palesemente irrazionale o, peggio, arbitraria» (sentenza n. 432 del 2005).</p>
<p style="text-align: justify;">Nella specie, è stato, di contro, introdotto un elemento di distinzione <strong>arbitrario</strong>, non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la condizione di accesso dei cittadini extracomunitari alle prestazioni assistenziali in questione e le situazioni di bisogno o disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità di una provvidenza sociale. Non è possibile, infatti, presumere in modo aprioristico che stranieri non autosufficienti, titolari di un <strong>permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo</strong> – in quanto già presenti in precedenza sul territorio nazionale in base a permesso di soggiorno protratto per cinque anni – versino in stato di bisogno o disagio maggiore rispetto agli stranieri che, sebbene anch’essi regolarmente presenti nel territorio nazionale, non possano vantare analogo titolo legittimante&#8221;.</p>
<p> Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2576&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p>Leggi la <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=documenti&amp;id=2370&amp;l=it">sentenza</a> della Corte Costituzionale</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Corte costituzionale: illegittimi i criteri di anzianità di residenza per l&#8217;accesso all&#8217;assistenza sociale</title>
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		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 09:51:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[discriminazione istituzionale]]></category>

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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 2/2013 depositata il 18 gennaio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose previsioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 sull’integrazione sociale degli stranieri (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), accogliendo dunque il ricorso che era stato promosso dal Presidente del Consiglio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 2/2013 depositata il 18 gennaio 2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di numerose previsioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 sull’integrazione sociale degli stranieri (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), accogliendo dunque il ricorso che era stato promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri.</p>
<p style="text-align: justify;">La legislazione provinciale di Bolzano aveva previsto, per l’<strong>accesso dei cittadini stranieri</strong> di Paesi terzi non membri dell’Unione europea alle <strong>prestazioni sociali di natura economica</strong> erogate dalla Provincia autonoma, incluse quelle relative al diritto allo studio universitario, un requisito aggiuntivo, non previsto per i cittadini nazionali e UE, di un periodo minimo di <strong>cinque anni di ininterrotta residenza</strong> e dimora stabile in <strong>provincia di Bolzano</strong>, con le uniche eccezioni di quelle prestazioni volte al “soddisfacimento di bisogni fondamentali”, tenuto conto della loro “specifica finalità e natura” e per le quali l’Amministrazione provinciale si riservava la discrezionalità di ridurre il periodo di anzianità di residenza richiesto. La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo tale requisito di anzianità di residenza che veniva a fondare un <strong>trattamento differenziato e sfavorevole per i cittadini extraUE</strong> rispetto ai cittadini nazionali e dell’Unione europea, in quanto<strong> in contrasto con i principi costituzionali di eguaglianza</strong> (art. 3) e <strong>ragionevolezza</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Secondo il giudice delle leggi, infatti, ogni distinzione di trattamento tra cittadino nazionale e straniero regolarmente soggiornante nella fruizione di prestazioni sociali, anche al di fuori di quelle essenziali, per essere legittima, deve soddisfare un criterio di ragionevolezza, alla luce dei compiti e delle finalità di inclusione sociale delle prestazioni medesime. Ne consegue che l’ anzianità di residenza quale criterio regolativo dell’accesso alla prestazione non può corrispondere ai principi di eguaglianza e ragionevolezza, in quanto “«introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», non essendovi alcuna ragionevole correlazione tra la durata della residenza e le situazioni di bisogno o di disagio, riferibili direttamente alla persona in quanto tale, che costituiscono il presupposto di fruibilità delle provvidenze in questione”. In altri termini, le scelte e i criteri per individuare e circoscrivere i beneficiari di una prestazione sociale, anche in ragione dell’obiettiva limitazione delle risorse finanziarie a disposizione, non può mai prescindere da un criterio di logica e ragionevole correlazione con la natura, le finalità e gli scopi della prestazione medesima, volta a realizzare obiettivi di inclusione e protezione sociale, per cui appare illogico presumere che gli stranieri immigrati in un territorio locale o regionale da meno di cinque anni versino in uno stato di bisogno minore rispetto a quelli lungo residenti; anzi adottando tale criterio di anzianità di residenza, molto probabilmente risulterebbe il contrario, ovvero finirebbero per essere esclusi da interventi di inclusione sociale in particolare coloro che astrattamente ne avrebbero più bisogno. La Corte Costituzionale, facendo implicito riferimento alla giurisprudenza delle corti europee (CEDU e Corte di Giustizia), sebbene senza mai citarle, <strong>rigetta l’argomento</strong> proposto dalla provincia autonoma di Bolzano secondo cui il criterio di anzianità di residenza, sebbene sfavorevole per gli stranieri, sarebbe legittimo per circoscrivere i beneficiari delle prestazioni assistenziali rispondendo ad <strong>esigenze di risparmio e di contenimento della spesa pubblica.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong></strong>Ugualmente, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’<strong>illegittimità costituzionale</strong> della norma della legge provinciale che aveva previsto, per i soli cittadini dell’Unione europea, la possibilità di usufruire delle <strong>sovvenzioni</strong> per l’apprendimento delle<strong> lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano</strong>. Anche in questo caso, la Corte Costituzionale, senza scomodare i principi di non discriminazione e di libera circolazione delle persone all’interno dell’Unione, ha radicato il giudizio di incostituzionalità della normativa sulla lesione al principio costituzionale di uguaglianza, “dato che la mera durata della residenza non può essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione”.</p>
<p style="text-align: justify;">E’ del tutto evidente come la sentenza della Corte Costituzionale, sebbene ovviamente limitata nei suoi effetti vincolanti alle censurate norme della legislazione provinciale di Bolzano, palesa l’illegittimità costituzionale di altre norme regionali che hanno introdotto analoghi parametri di anzianità di residenza sul territorio nazionale e/o regionale ai fini dell’accesso alle prestazioni di welfare.</p>
<p style="text-align: justify;">Con la sentenza n. 2/2013, la Corte Costituzionale ha bocciato inoltre altre due disposizioni della legge provinciale di Bolzano in materia di integrazione sociale degli immigrati, giudicando che esse avevano invaso indebitamente la competenza statale esclusiva in materia di immigrazione, per cui la potestà legislativa delle Regioni e Province autonome non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale. Si tratta innanzitutto della disposizione che precisava che i requisiti igienico-sanitari e di idoneità abitativa degli alloggi ai fini della richiesta di riunificazione familiare dovevano essere quelli applicati per i cittadini nazionali residenti nel territorio provinciale, a prescindere dunque dai criteri di riferimento nazionali previsti dal D.M. Sanità 5 luglio 1975, cui ha fatto espresso riferimento la circolare Ministero dell’Interno n. 7170 dd. 18.11.2009. Ugualmente, la Corte ha bocciato la norma che stabiliva la competenza della Provincia autonoma di Bolzano a promuovere l’attuazione nel suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l’ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica, mediante la stipula di apposite convenzioni di accoglienza. Bocciata, infine, la norma provinciale che includeva, peraltro su base volontaria, tra i membri della Consulta provinciale per l’immigrazione anche un rappresentante della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano. Secondo la Corte Costituzionale, la norma configurava – in maniera autoritativa e unilaterale- nuove e specifiche funzioni a carico di organi dello Stato, senza che esse fossero state previste da leggi statali o da appositi accordi tra enti interessati.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2565&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/corte_cost_2_2013.pdf">sentenza</a> della Corte Costituzionale</p>
<p>&nbsp;</p>
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		<title>Comune di Brescia nuovamente condannato per il bonus bebè discriminatorio</title>
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		<pubDate>Fri, 11 Jan 2013 14:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
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		<category><![CDATA[bonus bebè]]></category>
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		<description><![CDATA[Con la sentenza n. 3/2012 depositata il 10 gennaio scorso, il Tribunale di Brescia , (sezione lavoro e assistenza, giudice dott. Alessio) ha messo forse fine alla lunghissima vicenda del bonus bebè “nazionalista” che aveva aperto la strada a molti altri provvedimenti simili adottati da altre amministrazioni delle province di Brescia, Bergamo e Milano, dando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="justify">Con la sentenza n. 3/2012 depositata il 10 gennaio scorso, il Tribunale di Brescia , (sezione lavoro e assistenza, giudice dott. Alessio) ha messo forse fine alla lunghissima vicenda del bonus bebè “nazionalista” che aveva aperto la strada a molti altri provvedimenti simili adottati da altre amministrazioni delle province di Brescia, Bergamo e Milano, dando luogo a un vasto contenzioso gudiziario sempre risolto nel senso della illegittimità di detti provvedimenti..</p>
<p align="justify">Rispetto alle altre, la vicenda bresciana è tuttavia particolare: sia perché l’amministrazione, dopo essere stata condannata ad estendere il bonus bebè agli stranieri, lo aveva revocato anche per gli italiani ed era stata poi condannata per “comportamento ritorsivo” con conseguente ordine di attribuire il  beneficio a tutti; sia perché il Comune di Brescia è stato l’unico in tutta Italia a proseguire nel contenzioso dopo che era stata ultimata la fase cautelare (con due gradi di giudizio, tutti e due di condanna dell’amministrazione) e dopo che le pronunce cautelari erano state eseguite con il pagamento del bonus a 1170 bresciani, italiani e stranieri, avvenuto a fine 2010.</p>
<p align="justify">Nel corso del giudizio di merito la difesa del Comune aveva poi sollevato la questione di giurisdizione chiedendo che l’intera materia fosse devoluta alla giurisdizione del TAR ma la Corte di Cassazione gli  aveva dato torto anche su questo punto, stabilendo la giurisdizione del giudice ordinario.</p>
<p align="justify">Si spiega cosi la lunghezza del procedimento,  giunto solo ora a definizione.</p>
<p align="justify">Il Tribunale era dunque chiamato ora a decidere se confermare i precedenti provvedimenti nonché a valutare la richiesta &#8211; avanzata dai quattro stranieri che originariamente avevano proposto ricorso e dall’ASGI che aveva agito al loro fianco “in rappresentanza” di italiani e stranieri discriminati -  di risarcimento del danno non patrimoniale.</p>
<p align="justify">E’ proprio questo il punto innovativo della sentenza: il Giudice ha censurato il “comportamento dilatorio posto in essere dall’amministrazione che ha prolungato gli effetti della condotta discriminatoria” (tanto che ancora oggi il bonus è attribuito “con riserva di ripetizione”) e che, neppure quando ha constatato che le somme originariamente stanziate erano sufficienti a pagare sia italiani che stranieri, è stata indotta a “scelte più aderenti a uno spirito pacificatore”. Ha quindi liquidato a ciascuno degli stranieri – che, come ricorda il Giudice, vedendo disatteso il “bisogno sociale posto a ragione dell’emolumento…hanno dovuto agire per il rispetto dei loro diritti” – la somma di euro 3.000,00 ciascuno e all’ASGI “un più ampio risarcimento, espressivo della lesione alla generalità dei consociati”, liquidato in  euro 15.000.</p>
<p align="justify">D’altra parte l’art. 4 del d.lgs. 215/03, attuativo della direttiva europea n. 2000/43/CE, prevede che il risarcimento del danno non patrimoniale debba essere maggiorato laddove si tratti di danno da ritorsione, come appunto nel caso di specie. Ed effettivamente la lesione in questa vicenda appare rilevante ove si pensi che, in occasione della revoca, l’ASGI e gli stranieri ricorrenti erano stati implicitamente additati come “colpevoli” di aver causato, con la loro azione, la perdita del beneficio a tutti gli italiani.</p>
<p align="justify">Si tratta di una delle poche condanne di una amministrazione pubblica al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a provvedimenti amministrativi discriminatori: come precedenti può ricordarsi soltanto quello del Tribunale di Milano (ordinanza 22 luglio 2008) che aveva condannato l’amministrazione della capitale lombarda a 250 euro di risarcimento per l’esclusione degli extracomunitari in condizione irregolare dall’accesso agli asili;  quello del Tribunale di Padova (ord.30 luglio 2010 – proc. n. 1667/2010) che aveva condannato il MIUR a 2500 euro di risarcimento per la mancata predisposizione di insegnamenti alternativi alla religione cattolica; quello del Tribunale di Roma (sentenza n. 4929 dd. 8 marzo 2012), che aveva accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da un disabile unitamente all’Associazione Luca Coscioni contro il  Comune di Roma per la mancata rimozione delle barriere architettoniche dai marciapiedi in corrispondenza delle fermate dell’autobus utilizzate dal disabile, riconoscendo a quest’ultimo la somma di 5000 euro a titolo di risarcimento del danno risultante dall’oggettiva violazione del diritto fondamentale alla libertà di circolazione.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2551&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p>Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/tribunale_brescia_10012013.pdf">sentenza</a></p>
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		<title>Carta di soggiorno ai familiari anche in assenza dei cinque anni di residenza</title>
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		<pubDate>Wed, 19 Dec 2012 15:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Giurisprudenza]]></category>
		<category><![CDATA[Servizi]]></category>
		<category><![CDATA[carta di soggiorno]]></category>

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		<description><![CDATA[Questa volta la conferma arriva dal TAR della Puglia in seguito a ricorso dell&#8217;INCA CGIL di Bari. Il TAR si è pronunciato il mese scorso su un ricorso del 2008 proposto dai coniugi albanesi B. C. e L. C. per l&#8217;annullamento del provvedimento di diniego del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo alla signora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Questa volta la conferma arriva dal TAR della Puglia in seguito a ricorso dell&#8217;INCA CGIL di Bari. Il TAR si è pronunciato il mese scorso su un ricorso del 2008 proposto dai coniugi albanesi B. C. e L. C. per l&#8217;<strong>annullamento del provvedimento di diniego del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo</strong> alla signora B. C.,<strong> per assenza di regolare permesso di soggiorno da almeno cinque anni</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo aver conseguito nel 2004 la carta di soggiorno a tempo indeterminato ex art. 9 del T. U. sull&#8217;immigrazione, C. L. nel 2005 contrae matrimonio con C. B. che ottiene alcuni mesi dopo il permesso per motivi familiari. Ricorrendo i requisiti previsti dall&#8217;art. 30 del D.Lgs 286/1998, a sua volta C. B. chiede il rilascio della carta in quanto coniuge di titolare dello stesso permesso. La Questura, però, emette l&#8217;impugnato provvedimento di diniego giustificandolo con l&#8217;assenza di regolare permesso di soggiorno da almeno cinque anni. I coniugi propongono ricorso, contro il quale si costituisce in giudizio non solo la Questura, ma anche il ministero dell&#8217;Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Accolto il ricorso con ordinanza confermata dal Consiglio di Stato, il mese scorso arriva la sentenza. Contestando la tesi sostenuta dalla Pubblica Amministrazione secondo la quale il rilascio della carta &#8220;sarebbe subordinato, anche per i familiari&#8230;, al possesso di tutti i requisiti ordinari, da valutarsi in via del tutto autonoma rispetto alla posizione di riferimento&#8221;, il TAR afferma che la legge prevede espressamente che <strong>lo straniero in possesso da almeno cinque anni di regolare permesso di soggiorno in corso di validità, può ottenere la carta per sé e per i familiari</strong> di cui all&#8217;art. 29 comma 1 del T. U. immigrazione. &#8220;Risulta&#8230; evidente la complementarietà e dipendenza della carta di soggiorno per i familiari&#8230; che -pur se privi autonomamente dei requisiti per ottenerla- mutuano in via di riflesso i requisiti per il diritto al rilascio con riferimento alla posizione del titolare originario della carta&#8230;&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Il TAR non considera condivisibile neppure la tesi secondo cui la direttiva comunitaria n. 2003/109/CE &#8220;avrebbe fatto venir meno il predetto collegamento funzionale..&#8221;. Ricorda, infatti, il TAR che benché la direttiva preveda il requisito della residenza regolare quinquennale anche per i familiari, la direttiva stessa fa salve le disposizioni nazionali più favorevoli, che nel caso di quelle italiane non prevedono la residenza quinquennale.</p>
<p style="text-align: justify;">Per il TAR, infine, occorre anche privilegiare una lettura della norma che salvaguardi l&#8217;integrità del nucleo familiare. Sullo stesso tema è pendente una class action presentata da Inca, Cgil e Federconsumatori.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2517&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2517&amp;l=it">sentenza </a>del Tar Puglia</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>Revocata l&#8217;ordinanza che prevedeva requisiti discriminatori per l&#8217;iscrizione anagrafica</title>
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		<pubDate>Wed, 21 Nov 2012 15:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[A seguito dell’azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da ASGI,  Avvocati per Niente e da una cittadina straniera di nazionalità albanese dinanzi al Tribunale di Milano, il Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino (Mi) ha revocato l’ordinanza in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari), ha disposto la decorrenza dell’iscrizione anagrafica della ricorrente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">A seguito dell’azione giudiziaria anti-discriminazione promossa da ASGI,  Avvocati per Niente e da una cittadina straniera di nazionalità albanese dinanzi al Tribunale di Milano, il Sindaco del Comune di Boffalora Sopra Ticino (Mi) ha revocato l’ordinanza in materia di iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari), ha disposto la decorrenza dell’iscrizione anagrafica della ricorrente retroattivamente dalla data della richiesta (inizialmente negata), e ha provveduto al pagamento delle spese legali dei ricorrenti.<br />
Con la  nuova ordinanza (n. 15 dd. 26.10.2012), il Sindaco ammette la necessità di revocare l’ordinanza n. 21/2008 “al fine di ricondurre l’attività amministrativa in materia di iscrizione anagrafica a coerenza con i principi generali dell’ordinamento, oltre che della Costituzione e del diritto europeo”.</p>
<p style="text-align: justify;">Il ricorso trae origine dal <strong>diniego all&#8217;iscrizione anagrafica</strong> notificato dal Comune ad una <strong>cittadina albanese</strong> che era giunta in Italia a seguito di ricongiungimento familiare con il marito. Nonostante l&#8217;interessata avesse ottenuto dalla Questura  il permesso di soggiorno per motivi familiari, il Comune di Boffalora Sopra Ticino le aveva negato la residenza anagrafica, in quanto aveva giudicato l&#8217;alloggio familiare &#8216;incapiente&#8217; rispetto al numero di persone che vi abitavano.</p>
<p style="text-align: justify;">I ricorrenti, con la loro azione giudiziaria, avevano infatti evidenziato come l’<strong>ordinanza</strong> del Sindaco di Boffalora Sopra Ticino del 2008 veniva in violazione di norme dell’ordinamento italiano ed europeo, in quanto, tra l’altro: a)  interveniva indebitamente su una materia, l’iscrizione anagrafica,  di stretta competenza legislativa statuale; b)  attribuiva indebitamente all’autorità di Polizia Locale poteri di  accertamento della regolarità del soggiorno nel territorio italiano dei soggetti extracomunitari che la legislazione nazionale demanda unicamente  ai competenti uffici statali e questo anche con riferimento agli stranieri ricongiuntisi con i propri familiari (si veda Tribunale di Brescia, ordinanza n. 588/2011, Tribunale di Bergamo, ordinanza dd. 15 marzo 2011); c)<strong> introduceva nuovi requisiti</strong> ai fini di <strong>iscrizione anagrafica</strong> non previsti dalla legislazione nazionale primaria e secondaria di settore, quali ad es. il possesso del passaporto o documento equipollente, <strong>rendendo così impossibile l’iscrizione anagrafica dei rifugiati e titolari della protezione internazionale</strong>; d) <strong>subordinava l’iscrizione anagrafica</strong> del cittadino di altri Stati membri dell’Unione europea all’accertamento  della <strong>rispondenza dell’alloggio a criteri igienico-sanitar</strong>i, con questo introducendo requisiti assolutamente <strong>non previsti dalla normativa dell’Unione europea</strong> in materia di libera circolazione; e) prevedeva <strong>controlli preventivi</strong> all’iscrizione anagrafica del cittadino UE “o extraUE, in merito alle autodichiarazioni relative a requisiti reddittuali ed alloggiativi, peraltro come già indicato non richiesti dalla legge, da effettuarsi sistematicamente a cura della Polizia locale, in violazione quindi dovrà del principio delle verifiche “ a campione” previste invece dalla normativa italiana e comunitaria e aventi carattere <strong>discriminatorio</strong>, in quanto tali controlli venivano previsti per i soli richiedenti di nazionalità straniera.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2465&amp;l=it">Asgi.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ordinanza_boffalora_21_2008.pdf">ordinanza revocata</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/comune_boffalora_ordinanza_15_2012.pdf">nuova ordinanza</a></p>
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