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	<title>CIRDI &#187; Europea</title>
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	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
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		<title>Diritto all&#8217;informazione nei procedimenti penali: la nuova direttiva europea</title>
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		<pubDate>Wed, 09 May 2012 11:30:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[I ministri della Giustizia UE hanno adottato il 27 aprile 2012  una legge proposta dalla Commissione europea per garantire agli imputati il diritto all’informazione durante il procedimento penale. Il provvedimento garantirà che i paesi dell’Unione europea forniscano a chiunque venga arrestato – o sia oggetto di un mandato d’arresto europeo – una comunicazione dei diritti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="justify">I ministri della Giustizia UE hanno adottato il 27 aprile 2012  una legge proposta dalla Commissione europea per garantire agli imputati il diritto all’informazione durante il procedimento penale. Il provvedimento garantirà che i paesi dell’Unione europea forniscano a chiunque venga arrestato – o sia oggetto di un mandato d’arresto europeo – una comunicazione dei diritti che elenca i loro diritti fondamentali nel quadro del procedimento penale. Secondo le stime, una volta entrata in vigore (due anni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, attesa nelle prossime settimane), la nuova legge si applicherà a 8 milioni di procedimenti penali ogni anno in tutti e 27 gli Stati membri dell’UE. A tutt’oggi questo diritto è riconosciuto solo in un terzo degli Stati membri.<br />
La direttiva garantirà che polizia e magistrati delle procure forniscano agli indagati informazioni sui loro diritti. In caso di arresto, le autorità forniranno tali informazioni per iscritto, in una comunicazione dei diritti redatta <strong>in un linguaggio semplice e di uso corrente.</strong> Gli indagati riceveranno sistematicamente la comunicazione anche se non la chiedono e, se necessario, <strong>potranno ottenerne la traduzione</strong>. Anche se la formulazione esatta della comunicazione è a discrezione degli Stati membri, la Commissione ha proposto un modello nelle 22 lingue dell’Unione (cfr. allegato). Ciò consentirà di garantire la coerenza a beneficio di chi attraversa le frontiere e di ridurre le spese di traduzione.<br />
La comunicazione dei diritti conterrà dettagli pratici relativi ai diritti delle persone arrestate o detenute, quali:<br />
il diritto di non pronunciarsi;<br />
il diritto ad un avvocato;<br />
il diritto di essere informato dell’accusa;<br />
il diritto alla traduzione e all’interpretazione in qualunque lingua, se non si comprende la lingua del procedimento;<br />
il diritto di essere prontamente tradotto dinanzi a un’autorità giudiziaria;<br />
il diritto di informare un terzo dell’avvenuto arresto o della detenzione.</p>
<p>La comunicazione dei diritti consentirà di evitare errori giudiziari e di ridurre il numero degli appelli.<br />
Al momento nell’UE non vi è uniformità per quanto riguarda la possibilità per i cittadini di essere informati in maniera appropriata dei loro diritti qualora vengano arrestati e debbano rispondere di accuse penali. In alcuni Stati membri gli indagati ricevono solo informazioni orali sui propri diritti processuali, mentre in altri le informazioni scritte vengono fornite solo se richieste.<br />
Ai sensi dell’articolo 82, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e al fine di facilitare il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali, l’Unione europea può adottare misure per rafforzare i diritti dei cittadini europei, in conformità della Carta dei diritti fondamentali. Il diritto a un processo equo e i diritti della difesa sono sanciti dagli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, ma anche dall’articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.<br />
Nel giugno 2011, la Commissione ha presentato una terza misura che garantisce il diritto di consultare un avvocato e di comunicare con i familiari (IP/11/689). La proposta è attualmente oggetto di dibattito in sede di Parlamento europeo e di Consiglio.</p></div>
<div align="justify"> </div>
<div align="justify">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2173&amp;l=it">ASGI</a></div>
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		<title>Pubblicata sulla G.U. dell&#8217;UE la direttiva sull&#8217;insieme comune di diritti dei lavoratori di Paesi terzi</title>
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		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva sul procedimento unico per il rilascio di un  permesso di soggiorno di lavoro per i  cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano nel territorio di uno Stato membro e  un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E’ stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la direttiva sul procedimento unico per il rilascio di un  permesso di soggiorno di lavoro per i  cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano nel territorio di uno Stato membro e  un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi regolarmente soggiornanti in un Paese membro (Direttiva 2011/98/UE del 13.12.2011 pubblicata in G.U.U.E. dd. 23.12.2011 n.  L 343/1).  Conformemente  a quanto stabilito nel Piano sulle Politiche Migratorie dell’Unione europea del dicembre 2005, la direttiva sui lavoratori di Paesi terzi   intende porre le basi giuridiche per un approccio equo e orientato verso la loro tutela, al fine di realizzare conseguentemente una politica di integrazione più incisiva. La direttiva prevede l’obbligo per gli Stati membri di istituire una procedura unica di domanda volta al rilascio di un titolo combinato che comprenda sia il permesso di soggiorno sia i permessi di lavoro in unico atto amministrativo. La direttiva prevede tale rilascio in maniera tempestiva, entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.<br />
La direttiva  n. 2011/98/UE  del 13.12.2011 prevede per i lavoratori di Paesi terzi la parità di trattamento con i cittadini nazionali  nelle seguenti aree (capo III art. 12) : a) Condizioni di lavoro, tra cui retribuzione e licenziamento, inclusa salute e sicurezza sul luogo di lavoro; b) Istruzione e  formazione professionale; c) Riconoscimento dei diplomi e qualifiche professionali;  d) Agevolazioni fiscali; e) Sicurezza sociale, così come definita nel Regolamento (CE) n. 883/2004, estendendo la parità di trattamento attualmente  prevista dal Regolamento (UE) n. 1231/2010 (già regolamento CE n. 859/2003)  a favore dei cittadini di Paesi terzi che  si sono mossi da un Paese UE all’altro, anche a quelli che arrivano direttamente da un Paese terzo; f) accesso ai beni e servizi offerti al pubblico, incluso l’accesso all’abitazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1994&amp;l=it" target="_blank">Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/direttiva_2011_98_ue.pdf" target="_blank">direttiva</a></p>
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		<title>Permesso unico di residenza e lavoro per i lavoratori stranieri</title>
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		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 14:57:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europea]]></category>
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		<description><![CDATA[Il Parlamento europeo approva la direttiva. Gli Stati membri avranno due anni per trasporla nelle legislazioni nazionali. I lavoratori extracomunitari che lavorano legalmente nell&#8217;UE avranno diritti simili a quelli degli europei per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la pensione, la sicurezza sociale e l&#8217;accesso ai servizi pubblici, secondo la nuova legislazione sul &#8220;permesso unico&#8221;, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Il Parlamento europeo approva la direttiva. Gli Stati membri avranno due anni per trasporla nelle legislazioni nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">I lavoratori extracomunitari che lavorano legalmente nell&#8217;UE avranno diritti simili a quelli degli europei per quanto riguarda le condizioni di lavoro, la pensione, la sicurezza sociale e l&#8217;accesso ai servizi pubblici, secondo la nuova legislazione sul &#8220;permesso unico&#8221;, approvata martedì 13 dicembre 2011 dal Parlamento.</p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva permetterà ai lavoratori extracomunitari di ottenere il permesso di lavoro e quello di residenza attraverso un&#8217;unica procedura. Gli Stati membri avranno due anni per trasporre le nuove misure nelle legislazioni nazionali. La direttiva sul permesso unico si aggiunge a altre misure sull&#8217;immigrazione legale, come la carta blu ( <em>blue card</em><em> </em>) che mira a regolare i flussi d&#8217;immigrazione secondo i bisogni del mercato del lavoro europeo.</p>
<p style="text-align: justify;">Le nuove regole non modificheranno la possibilità di ciascun governo nazionale di regolare il flusso di lavoratori extracomunitari, ma obbligheranno le autorità nazionali a rispondere a una richiesta per un permesso unico entro 4 mesi, riducendo le incertezze, l&#8217; <em>iter</em><em> </em>amministrativo e i tempi d&#8217;attesa. La candidatura per il permesso potrà essere presentata sia dal lavoratore sia dall&#8217;impresa che assume.</p>
<p style="text-align: justify;">La legislazione sul permesso unico riguarda cittadini extracomunitari che vogliono vivere e lavorare in uno Stato membro o che già vi risiedono e/o lavorano.</p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva non si applica agli immigrati extracomunitari che hanno ottenuto un permesso di residenza a lungo termine, ai rifugiati, ai lavoratori stagionali, a quelli distaccati (che sono coperti da altre regole UE) e ai lavoratori in trasferimento all&#8217;interno di società multinazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">La direttiva prevede che siano garantiti, a livello comunitario, una serie di diritti, fra i quali quelli relativi al lavoro (come l&#8217;accesso alla sicurezza sociale &#8211; inclusi gli alloggi sociali &#8211; alla formazione professionale, a condizioni di lavoro decenti e al diritto alla rappresentanza sindacale) agli immigrati che risiedono legalmente e che hanno un&#8217;occupazione. Tuttavia, gli Sati membri avranno la possibilità di applicare restrizioni al godimento di tali diritti.</p>
<p style="text-align: justify;">Il voto di martedì segna la fine dell&#8217; <em>iter</em><em> </em>legislativo, poiché il Consiglio dei Ministri ha già approvato il testo in precedenza. Una volta che la direttiva sarà pubblicata sulla Gazzetta ufficiale UE, gli Stati membri avranno due anni per trasporla nelle legislazioni nazionali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1965&amp;l=it" target="_blank">ASGI</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=REPORT&amp;reference=A7-2011-0434&amp;language=IT" target="_blank">testo approvato</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>
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		<title>Contrasto alla diffusione della propaganda xenofoba via internet</title>
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		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[propoganda xenofoba]]></category>
		<category><![CDATA[protocollo cybercrime]]></category>

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		<description><![CDATA[L’Italia aderisce al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica. Si tratta di un primo passo verso  la ratifica del documento elaborato dal Consiglio d&#8217;Europa ed entrato in vigore  il primo marzo del 2006. Il protocollo e&#8217; stato già ratificato da 20 Stati  membri del Consiglio d&#8217;Europa, tra cui Francia e Germania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">L’Italia aderisce al Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica.<br />
Si tratta di un primo passo verso  la ratifica del documento elaborato dal Consiglio d&#8217;Europa ed entrato in vigore  il primo marzo del 2006. Il protocollo e&#8217; stato già ratificato da 20 Stati  membri del Consiglio d&#8217;Europa, tra cui Francia e Germania e firmato da altri 14, tra cui due Paesi non membri dell&#8217;organizzazione paneuropea, Canada e Sud  Africa.</p>
<p style="text-align: justify;">Tra i Paesi che non lo hanno  ancora firmato ci sono Regno Unito, Spagna, Turchia e Russia. Questo protocollo, una aggiunta alla convenzione denominata &#8216;Cybercrime&#8217;, mira a rendere più efficace la lotta contro il razzismo. Con la firma del protocollo, l’Italia si  impegna ad adeguare la propria legislazione penale al fine di perseguire i reati  di <em>hate speech</em> ovvero la  diffusione tramite internet di  idee razziste e xenofobe e il ‘negazionismo’ di atti di genocidio sanzionati dal Tribunale di  Norimberga e dagli altri Tribunali internazionali e attraverso la possibilità per gli Stati di cooperare nel perseguire chi commette tali reati.</p>
<p style="text-align: justify;">Si ricorda che il Parlamento italiano avrebbe già dovuto adeguare la propria legislazione penale in materia di contrasto alla diffusione di forme ed espressioni di razzismo e xenofobia, per conformarsi alle disposizioni comunitarie della decisione Quadro  n. 2008/913/GAI del Consiglio europeo del 28 novembre 2008 (G.U. U.E. L 328/55 dd. 6.12.2008). Nonostante il termine  previsto dalla decisione quadro, il 28 novembre 2010, sia già abbondantemente scaduto, l’Italia non ha assolto agli obblighi derivanti da tale strumento di diritto comunitario. Il Consiglio europeo esaminerà entro il 28 novembre 2013 in quale misura gli  Stati membri si siano conformati alla decisione quadro.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1897&amp;l=it" target="_blank">Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.asp?NT=189&amp;CM=8&amp;DF=1/19/2007&amp;CL=ITA" target="_blank">Leggi il testo del Protocollo addizionale alla Convenzione del  Consiglio d’Europea sul ‘Cybercrime’</a></p>
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		<title>Risoluzione del Parlamento europeo del 9 marzo 2011 sulla strategia dell&#8217;UE per l&#8217;inclusione dei Rom</title>
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		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 09:16:48 +0000</pubDate>
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		<title>Carta dei diritti fondamentali dell&#8217;Unione Europea (Nizza)</title>
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		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:55:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<title>Direttiva 2000/78/CE del Consiglio del 27 novembre 2000</title>
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		<pubDate>Sat, 02 Dec 2000 14:11:14 +0000</pubDate>
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		<title>Direttiva 2000/43/CE del Consiglio del 29 giugno 2000</title>
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		<pubDate>Thu, 29 Jun 2000 13:21:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<title>Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali</title>
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		<pubDate>Sun, 01 Nov 1998 13:07:12 +0000</pubDate>
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		<title>Trattato di Amsterdam</title>
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		<pubDate>Thu, 02 Oct 1997 13:14:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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