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	<title>CIRDI &#187; Nazionale</title>
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	<description>Centro di informazione su razzismo e discriminazioni in Italia</description>
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		<title>Registrato alla corte dei conti il decreto interministeriale per la regolarizzazione</title>
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		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 12:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
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		<description><![CDATA[E&#8217; stato registrato alla Corte dei Conti oggi (7 settembre) ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,  il decreto del Ministro dell&#8217;Interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e con il Ministro dell’Economia e delle [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; stato registrato alla Corte dei Conti oggi (7 settembre) ed è in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale,  il decreto del Ministro dell&#8217;Interno del 29 agosto 2012, emanato di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con il Ministro per la Cooperazione Internazionale e l’Integrazione e con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con cui vengono fornite indicazioni operative sulla procedura di emersione prevista dall’articolo  5 del decreto legislativo n. 109 del 16 luglio 2012. Il contenuto del decreto riprende le disposizioni già informalmente in circolazione, tratte da un testo non ufficiale disponibile on line, di cui riportiamo gli elementi più importanti di seguito.</p>
<p style="text-align: justify;">Quando inviare la domanda: le domande di regolarizzazione potranno essere inviate da <strong>sabato 15 settembre 2012 a lunedì 15 ottobre 2012.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Come inviare la domanda: l’inoltro delle domande avverrà esclusivamente con <strong>modalità telematica</strong> attraverso il portale del Ministero dell’Interno, <a href="http://www.interno.gov.it"><strong>www.interno.gov.it</strong></a>.</p>
<p style="text-align: justify;">I datori di lavoro: possono attivare la procedura i <strong>datori di lavoro italiani, comunitari e non comunitari</strong> in possesso del permesso di soggiorno CE per <strong>soggiornanti di lungo periodo</strong> (o aver presentato la domanda per ottenerlo) o di carta di soggiorno. <strong>Non</strong> potranno comunque presentare la domanda i <strong>datori di lavoro</strong> che risultino <strong>condannati</strong>, anche con sentenza non definitiva, per reati riguardanti:</p>
<p style="text-align: justify;">•<strong>favoreggiamento dell’immigrazione clandestina</strong> verso l’Italia e dell’immigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attivita’ illecite;<br />
•intermediazione illecita e <strong>sfruttamento del lavoro</strong> ai sensi dell’articolo 603-bis del codice penale;<br />
•reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni (<strong>impiego di manodopera straniera priva di permesso di soggiorno</strong>).<br />
•i datori di lavoro che in altre occasioni, una volta presentata la domanda per l’ingresso di un cittadino straniero per motivi di lavoro subordinato, o una domanda di emersione, non abbiano proceduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno o alla successiva assunzione del lavoratore, salvo cause di forza maggiore non imputabili al datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">I datori di lavoro dovranno dimostrare un livello di reddito sufficiente. La congruità del reddito in relazione al numero delle domande presentate e alla retriuzione prevista per i lavoratori è valutata dalla DPL competente:</p>
<p style="text-align: justify;">•<strong>30.000 euro</strong> in caso di <strong>persone fisiche, enti o società</strong>, risultanti dal reddito imponibile dell’ultima dichiarazione dei redditi, dal fatturato, o bilancio di esercizio precedente. La valutazione sulla capacità economica, nel caso in cui l’impresa fosse di nuova costituzione, e quindi non avesse ancora completato il primo esercizio d’imposta, e non vi fosse una dichiarazione dei redditi di riferimento, dovrà tener conto del fatturato presunto;<br />
•<strong>20mila euro</strong> per l’emersione di un <strong>lavoratore domestico</strong> in caso di nucleo familiare composto da <strong>un solo soggetto</strong> percettore di reddito;<br />
•<strong>27mila euro</strong> quando il <strong>nucleo familiare</strong> che assume un lavoratore domestico sia composto da <strong>più persone percepenti reddito</strong>. Il coniuge ed i parenti entro il 2° grado potranno concorrere alla determinazione del reddito anche se non conviventi;<br />
•Non dovranno dimostrare un reddito sufficiente i datori di lavoro che regolarizzeranno un lavoratore addetto all’assistenza di una persona affetta da patologie o handicap (badante). In tale situazione dovrà essere presentata una dichiarazione di non autosufficienza rilasciata da una struttra santiaria o da medico convenzionato con il SSN. Non sarà necessario produrre tale documentazione in caso di possesso di certificazione di invalidità.<br />
In caso di imprenditori agricoli, sarà possibile ricondurre la capacità economica non soltanto al reddito agrario, il cui ammontare è quasi sempre insufficiente a raggiungere una soglia minima di reddito, ma anche ad altri indici di ricchezza, quali &#8211; ad esempio &#8211; i dati risultanti dalla dichiarazione IVA, considerando il volume d’affari al netto degli acquisti, o dalla dichiarazione IRAP, tenendo conto anche dei contributi comunitari eventualmente ricevuti dall’agricoltore e debitamente documentati dagli organismi erogatori.</p>
<p style="text-align: justify;">La prova della presenza in Italia: è possibile presentare la domanda per far emergere un rapporto di lavoro e conseguentemente ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di cittadini stranieri presenti ininterrottamente in Italia prima del <strong>31 dicembre 2011</strong>. La presenza in Italia prima del 31 dicembre 2011 dovrà essere documentata esibendo documentazione proveniente da<strong> organismi pubblici</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Benché il decreto non elenchi quali siano gli organismi pubblici a cui fa riferimento, sulla base dell&#8217;esperienza passata potranno probabilmente essere utili:</p>
<p>•Timbro di ingresso sul passaporto<br />
•Codice STP (Straniero temporaneamente presente)<br />
•Permesso di soggiorno scaduto<br />
•Certificato medico di Pronto Soccorso<br />
•Richiesta di asilo<br />
•Atti giudiziari<br />
•Documentazione relativa alla sanatoria 2009<br />
•Provvedimento di espulsione<br />
•Eventuali denunce per reati non ostativi<br />
•Certificato di frequenza scolastica del minore<br />
•Ricevute pagamento mensa scolastica di un figlio</p>
<p>Chi non può essere regolarizzato</p>
<p style="text-align: justify;">•colui nei confronti dei quali sia stato emesso un <strong>provvedimento di espulsione</strong> ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni (<strong>motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, prevenzione o terrorismo</strong>);<br />
•che risultino<strong> segnalati</strong>, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della <strong>non ammissione nel territorio dello Stato</strong>;<br />
•che risultino <strong>condannati</strong>, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei<strong> reati previsti dall’articolo 380</strong> del medesimo codice;<br />
•che comunque siano considerati una <strong>minaccia per l’ordine pubblico</strong> o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone. Nella valutazione dovrà essere tenuta in considerazione l’importante Sentenza della Corte Costituzionale n. 172 del 2 luglio 2012 che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’automatismo ostativo considerando necessaria una valutazione concreta sull’attuale pericolosità sociale dello straniero. Lo Sportello Unico quindi dovrà acquisire, come di norma, un parere da parte della Questura in merito al rilascio del futuro permesso di soggiorno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il <strong>rapporto di lavoro</strong>: il rapporto di lavoro dovrà essere <strong>in corso</strong> al momento della presentazione della domanda e <strong>da almeno il 9 maggio 2012</strong>. Potranno essere regolarizzati i rapporti di lavoro <strong>subordinato a tempo determinato o indeterminato</strong> con orario di lavoro a <strong>tempo pieno</strong>. I rapporti di <strong>lavoro domestico a tempo determianto o indeterminato</strong> con orario di lavoro a tempo parziale non inferiore alle <strong>20 ore settimanali. </strong>La retribuzione dovrà essere corrispondente a quella prevista dal Contratto Colelttivo Nazionale della categoria di riferimento e comunque non inferiore all’importo minimo previsto per l’assegno sociale (5.577 euro annui, 429 euro mensili)</p>
<p style="text-align: justify;">Il contributo forfettario: per presentare la domanda, dal<strong> 7 settembre</strong>, deve essere versato un contributo forfettario di <strong>euro 1.000</strong> per ciascun lavoratore regolarizzato. Il pagamento del contributo forfettario deve essere effettuato esclusivamente tramite il <strong>modulo F24</strong> Versamenti con elementi identificativi (REDO per datori di lavoro domestico, RESU per lavoro subordinato). Il contributo forfetario non è deducibile ai fini fiscali e non verrà restituito in caso di archiviazione, rigetto o irricevibilità della domanda.</p>
<p style="text-align: justify;">Il pagamento delle retriuzioni, dei contributi e delle somme dovute ai fini fiscali: il datore di lavoro dovrà dimostrare di aver regolarizzato le <strong>somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale</strong> per un periodo di durata del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non inferiore a <strong>6 mesi</strong>. La dimostrazione avverrà attraverso un’ <strong>attestazione redatta congiuntamente da datore di lavoro e lavoratore</strong>. Le somme dovranno corrispondere a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale e alle retribuzioni minime giornaliere fissate annualmente dall’INPS.</p>
<p style="text-align: justify;">La sospensione dei procedimenti penali ed amministrativi: dal 9 agosto fino al momento della conclusione della procedura (stipula del contratto di soggiorno e richiesta del pds) sono <strong>sospesi i procedimenti penali a carico del datore di lavoro e del lavoratore </strong>in materia di ingresso e soggiorno (ad esclusione dell’art 12 del TU) e relative alla nuova normativa entrata in vigore con il decreto stesso anche se rivestono carattere fiscale, finanziario, previdenziale o assistenziale. La sospensione viene a cessare in caso di mancata presentazione della domanda o di archiviazione del procedimento con un rigetto. Non saranno comunque perseguibili i datori di lavoro che hanno visto rigettare la domanda per cause non direttamente a loro imputabili. In caso di conclusione positiva del procedimento i reati a carico di lavoratore e datore di lavoro verranno estinti.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.meltingpot.org/articolo17994.html">Meltingpot.org</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Decreto%20interministeriale.pdf">decreto interministeriale</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.integrazionemigranti.gov.it/Attualita/News/Documents/Circolare%20congiunta%207%20sett%202012.pdf">circolare congiunta </a>interno-lavoro</p>
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		<title>Terremoto in Emilia: proroga ufficiale per i permessi degli stranieri che vivono o lavorano nelle zone interessate dal sisma</title>
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		<pubDate>Mon, 27 Aug 2012 10:18:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Notizie]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>
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		<description><![CDATA[Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto legge “Disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici il 20 e il 29 maggio 2012″, in vigore dal 4 agosto 2012 dove il legislatore, nell&#8217;ambito della sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed assistenziali, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 agosto 2012 è stata pubblicata la <a href="http://www.cirdi.org/legislazione/terremoto-proroga-di-un-anno-dei-permessi-di-soggiorno/">legge di conversione del decreto legge</a> “Disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici il 20 e il 29 maggio 2012″, in vigore dal 4 agosto 2012 dove il legislatore, nell&#8217;ambito della sospensione dei termini amministrativi, contributivi previdenziali ed assistenziali, ha previsto specifici, urgenti, interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio dei comuni delle provincie di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012.<br />
In particolare, al comma 15-bis dell&#8217;articolo 8, è stato disposto che &#8220;<strong>sono prorogati, per ulteriori dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici</strong>&#8220;.</p>
<p>Il Ministero dell&#8217;Interno con la circolare n. 7065 del 21 agosto 2012, ha spiegato come tale norma transitoria introdotta miri &#8221; ad agevolare quei cittadini stranieri che, residenti nei comuni dai noti eventi sismici ovvero che risulti abbiano esercitato una attività lavorativa in quell&#8217;area, siano titolari di un permesso di soggiorno in scadenza e, per effetto degli stessi sisma, non siano più in possesso dei requisiti della residenza e/o del lavoro&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2338&amp;l=it">Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.altalex.com/index.php?idnot=58445">testo</a> della legge di conversione (n.122)</p>
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		<title>Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo contenente le sanzioni per i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari</title>
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		<pubDate>Thu, 26 Jul 2012 08:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Pubblicato oggi (26 luglio) sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 109/2012 che attua la direttiva 2009/52 sulle sanzioni nei confronti dei datori di lavoro che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (contenente le disposizioni per la regolarizzazione 2012). Il decreto entrerà in vigore  il 9 agosto 2012. Fonte: Asgi Leggi il testo del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Pubblicato oggi (26 luglio) sulla Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 109/2012 che attua la direttiva 2009/52 sulle <a href="http://www.cirdi.org/notizie/clandestini-chi-denuncia-lo-sfruttatore-potra-avere-il-permesso-di-soggiorno/">sanzioni nei confronti dei datori di lavoro </a>che impiegano lavoratori stranieri il cui soggiorno è irregolare (contenente le disposizioni per la <a href="http://www.cirdi.org/legislazione/regolarizzazione-2012-le-prime-indiscrezioni/">regolarizzazione 2012</a>).</p>
<p style="text-align: justify;">Il decreto entrerà in vigore  il <strong>9 agosto 2012</strong>.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2313&amp;l=it">Asgi</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&amp;datagu=2012-07-25&amp;task=dettaglio&amp;numgu=172&amp;redaz=012G0136&amp;tmstp=1343240902285">testo</a> del decreto</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Regolarizzazione 2012: le prime indiscrezioni</title>
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		<pubDate>Thu, 19 Jul 2012 11:19:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Nel decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 52 contro lo sfruttamento (approvato il 6 luglio dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è stata inserita una disposizione transitoria che introduce la possibilità di regolarizzare i lavoratori stranieri impiegati irregolarmente, da parte del datore di lavoro. La dichiarazione di emersione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Nel <a href="http://www.cirdi.org/notizie/clandestini-chi-denuncia-lo-sfruttatore-potra-avere-il-permesso-di-soggiorno/">decreto legislativo </a>di recepimento della direttiva europea 52 contro lo sfruttamento (approvato il 6 luglio dal Consiglio dei Ministri e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) è stata inserita una disposizione transitoria che introduce la possibilità di regolarizzare i lavoratori stranieri impiegati irregolarmente, da parte del datore di lavoro.</p>
<p style="text-align: justify;">La dichiarazione di emersione potrà essere presentata da &#8220;<strong>datori di lavoro</strong> italiani o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea, o stranieri in possesso del pds CE di lungo periodo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupino irregolarmente alle <strong>proprie dipendenze da almeno tre mesi</strong>, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione, <strong>lavorator</strong><strong>i stranieri</strong> <strong>presenti nel territorio nazionale</strong> in modo ininterrotto almeno dalla data del <strong>31 dicembre 2011</strong>. La presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.&#8221; Il rapporto di lavoro dovrà essere a<strong> tempo indeterminato</strong>, escludendo dalla possibilità di beneficiarne i lavoratori a tempo parziale, con una deroga per &#8220;lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare&#8221; di almeno venti ore settimanali.</p>
<p style="text-align: justify;">Immediatamente si pongono due problemi che avranno certamente risvolti importanti: Ci si chiede infatti se potrà il lavoratore denunciare la sua situazione lavorativa ed attivare così la procedura qualora il datore di lavoro si rifiuti di sanare la sua posizione? Se così non fosse, come sembra, per l’ennesima volta saranno i soli datori di lavoro a poter decidere le sorti del rapporto di lavoro e con esso del lavoratore.<br />
Inoltre è opportuno concentrare l’attenzione sugli elementi di prova che il lavoratore dovrà produrre, elemento che in passato aveva dato luogo a non pochi problemi.</p>
<p style="text-align: justify;">Per quanto concerne i datori di lavoro trovano già applicazione alcune clausole specifiche già oggetto del decreto di recepimento della direttiva europea e che prevedono l’eslcusione dalla procedura per &#8220;i datori di lavoro che risultino condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza non definitiva&#8221; per reati quali:</p>
<p style="text-align: justify;">•il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina,<br />
•l’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.<br />
•i &#8220;reati previsti dall’articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286&#8243;, così come modificato dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92 (cosiddetto &#8220;Pacchetto Sicurezza&#8221;).<br />
Vengono esclusi i datori di lavoro &#8220;che, a seguito dell’espletamento di procedure di ingresso di cittadini stranieri per motivi di lavoro subordinato ovvero di procedure di emersione dal lavoro irregolare non ha provveduto alla sottoscrizione del contratto di soggiorno&#8221; precedentemente all’entrata in vigore del presente decreto in via di definizione.</p>
<p style="text-align: justify;">Non possono inoltre accedere alle misure previste dal provvedimento di emersione i lavoratori stranieri precedentemente espulsi per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato e quelli condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti dall’articolo 380 del cpp (Arresto obbligatorio in flagranza). Vengono inoltre esclusi i lavoratori &#8220;che comunque siano considerati una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato&#8221;. Viene altresì confermato che &#8220;nella valutazione della pericolosità dello straniero si tiene conto anche di eventuali condanne, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dall’articolo 381 del medesimo codice.</p>
<p style="text-align: justify;">Fermo restando che verranno successivamente &#8220;stabiliti i limiti di reddito del datore di lavoro richiesti per l’emersione del rapporto di lavoro&#8221;, la dichiarazione di emersione potrà essere presentata dal <strong>15 settembre al 15 ottobre</strong>, previo <strong>pagamento</strong> di un contributo forfettario di <strong>1.000 euro</strong>. Inoltre è prevista &#8220;la <strong>regolarizzazione</strong> delle somme dovute dal datore di lavoro a titolo <strong>retributivo, contributivo e fiscale</strong> pari ad almeno <strong>sei mesi</strong>&#8220;. Infine &#8220;è fatto salvo l’obbligo di regolarizzazione delle somme dovute per l’intero periodo in caso di rapporti di lavoro di durata superiore a sei mesi.&#8221;</p>
<p style="text-align: justify;">Verranno successivamente indicate &#8220;le modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell’interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l’integrazione e con il Ministero dell’economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto&#8221; per rendere operativo il decreto stesso.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.meltingpot.org/articolo17944.html">Melting Pot.org</a></p>
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		<title>Entrata in vigore della riforma del lavoro: esteso a un anno il permesso per attesa occupazione</title>
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		<pubDate>Wed, 18 Jul 2012 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
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		<description><![CDATA[E&#8217; entrata in vigore oggi (18 luglio 2012) le norme in materia di riforma del mercato del lavoro approvate dal Parlamento italiano con la legge 28 giugno 2012 n. 92. La disposizione più rilevante, in materia di immigrazione, è quella che modifica l&#8217;art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 riferita al permesso di soggiorno per [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">E&#8217; entrata in vigore oggi (18 luglio 2012) le norme in materia di riforma del mercato del lavoro approvate dal Parlamento italiano con la legge 28 giugno 2012 n. 92.</p>
<p style="text-align: justify;">La disposizione più rilevante, in materia di immigrazione, è quella che modifica l&#8217;art. 22, comma 11 del D. Lgs. 286/1998 riferita al permesso di soggiorno per motivi di “attesa di occupazione” nel modo seguente:</p>
<p style="text-align: justify;">“La perdita del posto di lavoro non costituisce motivo di revoca del permesso di soggiorno al lavoratore extracomunitario ed i suoi familiari legalmente soggiornanti. Il <strong>lavoratore straniero</strong> in possesso del permesso di soggiorno per lavoro subordinato che <strong>perde il posto di lavoro</strong>, anche per dimissioni, può essere iscritto nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del permesso di soggiorno, e comunque, salvo che si tratti di permesso di soggiorno per lavoro stagionale, <strong>per un periodo non inferiore ad un anno ovvero per tutto il periodo di durata della prestazione di sostegno al reddito percepita dal lavoratore straniero, qualora superiore</strong>. Decorso il termine di cui al secondo periodo, trovano applicazione i requisiti reddituali di cui all&#8217;articolo 29, comma 3, lettera b). Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità di comunicazione ai centri per l&#8217;impiego, anche ai fini dell&#8217;iscrizione del lavoratore straniero nelle liste di collocamento con priorità rispetto a nuovi lavoratori extracomunitari”.</p>
<p style="text-align: justify;">L’innovazione è apprezzabile in quanto riforma un aspetto della normativa sull’immigrazione che appariva in contrasto anche con gli standard  internazionali. Infatti, il periodo minimo di tolleranza del soggiorno dello straniero rimasto disoccupato, previsto dalla precedente formulazione dell’art. 22 c. 11 del d.lgs. n. 286/98 nella misura di residua validità del permesso di soggiorno ovvero della durata non inferiore ai  sei mesi, appariva in contrasto con il principio di parità di trattamento del lavoratore migrante con il lavoratore nazionale in materia di occupazione e politiche per l’impiego  e sicurezza sociale di cui alla Convenzione OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro n. 143/1975, art. 10). Questo, almeno nei casi in cui  il lavoratore straniero divenuto disoccupato avesse avuto accesso, per effetto delle disposizioni di legge,  ad un ammortizzatore sociale quale l’indennità  di mobilità, per una durata superiore ai sei mesi di tolleranza di soggiorno legale. In altri termini, il mancato rinnovo del permesso di soggiorno oltre i sei mesi avrebbe pregiudicato il diritto di usufruire in condizioni di parità di trattamento con i lavoratori nazionali dei benefici di sicurezza sociale e di reinserimento all’impiego previsti dalla legislazione nazionale (ad es. l’indennità di mobilità).</p>
<p style="text-align: justify;">Per la verità, la normativa sull’immigrazione indicava un periodo minimo e non massimo di soggiorno, lasciando la possibilità agli uffici immigrazione delle questure di adottare  prassi più elastiche in casi particolari, in special modo qualora l’immigrato pur rimanendo  disoccupato per  un periodo superiore ai sei mesi , poteva vantare redditi  da fonte lecita derivanti da ammortizzatori sociali ovvero da familiari o persone con le quali l’interessato aveva una stabile relazione di vita.  Questo in linea anche con le valutazioni di una parte della giurisprudenza amministrativa (ad es. T.A.R. Milano Lombardia sez. IV sentenza 31 gennaio 2012 n. 342), rimasta peraltro minoritaria rispetto ad un filone giurisprudenziale prevalente e fatto proprio dal Consiglio di Stato per cui il termine di tolleranza di soggiorno di residua validità del permesso di soggiorno o comunque della durata di sei mesi doveva essere interpretato in maniera rigida ed automatica (Consiglio di Stato Sezione Sesta sentenza 20 marzo 2007).</p>
<p style="text-align: justify;">La norma contenuta nella “Riforma Fornero” del mercato del lavoro contribuisce a porre chiarezza, rendendo la normativa pienamente compatibile con gli standard lavoristici internazionali della Convenzione O.I.L. n. 143/1975 e al conseguente principio di parità di trattamento tra lavoratori migranti e lavoratori nazionali in materia, tra l’altro,  di misure relative all’occupazione, alla sicurezza sociale e  al reinserimento lavorativo, non solo e non tanto in relazione all’estensione del periodo di tolleranza del soggiorno legale dello straniero disoccupato alla durata di almeno un anno anziché i sei mesi previsti in precedenza, quanto perché viene espressamente prevista la possibilità di  estensioni anche maggiori nei casi in cui il lavoratore migrante disoccupato acceda a  prestazioni sociali a sostegno del reddito o ammortizzatori sociali per una durata superiore.</p>
<p style="text-align: justify;">Permane un margine di incertezza se la norma possa essere interpretata in maniera restrittiva, intendendosi per  &#8220;prestazioni di sostegno al reddito&#8221; solo quelle previste dalla legislazione in materia di sicurezza sociale  e costituenti dunque diritti soggettivi, ovvero,  possano  ricomprendervi, adottando un’interpretazione ampia caratterizzata da favor nei confronti dello straniero, anche quelle eventualmente erogate discrezionalmente dagli enti locali (per esempio, borse lavoro o altri sussidi erogati discrezionalmente dal Comune) o da enti bilaterali.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte di maggiore preoccupazione ed incertezza interpretativa è, invece, quella parte della norma introdotta dalla “riforma Fornero” che subordinerebbe il rinnovo del permesso di soggiorno allo <strong>scadere del periodo di tolleranza</strong> di un anno ovvero della durata della prestazione di sostegno al reddito, al <strong>possesso di mezzi di sostentamento minimi secondo gli importi previsti ai fini del ricongiungimento familiare</strong>. Il reperimento di una nuova occupazione, dunque,   potrebbe non essere sufficiente per il rinnovo del permesso di soggiorno, qualora i mezzi di sostentamento da essa derivanti siano inferiori ai requisiti reddituali previsti ai fini del ricongiungimento familiare e commisurati all&#8217;importo dell&#8217;assegno sociale, aumentato di metà di tale importo per ciascuno dei familiari che (eventualmente) compongono il nucleo familiare (salve le attenuazioni previste per i figli di eta&#8217; inferiore a 14 anni).</p>
<p style="text-align: justify;">Vale la pena ricordare, tuttavia, che la norma sembra avallare  la possibilità di considerare ai fini dell’integrazione del requisito reddittuale anche i redditi dei familiari di cui all’art. 29 del d.lgs. n. 286/98, recependo il menzionato orientamento giurisprudenziale  e che comunque, in presenza di un lavoratore migrante unito a familiari, ogni rigido automatismo fondato su una determinata soglia reddittuale  deve ritenersi escluso in quanto in contrasto con i dettami della direttiva europea n. 86/2003/CE che impone una valutazione individuale caso per caso che tenga conto della natura e effettività dei vincoli familiari e sociali dell’interessato, tanto nel Paese di origine quanto nel Paese ospite, della durata del suo permesso di soggiorno nel Paese ospite, in un’ottica di bilanciamento.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=2303&amp;l=it">Asgi</a></p>
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		<title>Terremoto: proroga di un anno dei permessi di soggiorno</title>
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		<pubDate>Wed, 11 Jul 2012 09:55:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>
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		<description><![CDATA[Un articolo del disegno di legge di conversione del decreto &#8220;Disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici il 20 e il 29 maggio 2012&#8243; approvato all&#8217;unanimità dalla Camera dei Deputati, ora al Senato per l’ok definitivo, stabilisce che nei comuni terremotati &#8220;sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Un articolo del disegno di legge di conversione del decreto &#8220;Disposizioni urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici il 20 e il 29 maggio 2012&#8243; approvato all&#8217;unanimità dalla Camera dei Deputati, ora al Senato per l’ok definitivo, stabilisce che nei comuni terremotati &#8220;sono prorogati, per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31 dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto degli eventi sismici&#8221;. La proroga è frutto di un emendamento presentato dalla deputata del Partito Democratico Delia Murer, discusso e approvato nella commissione Ambiente della Camera, ed entrato nel testo finale del provvedimento.</p>
<p style="text-align: justify;">&#8220;Gli immigrati che risiedono o lavorano regolarmente nelle zone terremotate, oltre al danno del disastro, condiviso con tutti gli abitanti della zona, rischiavano, a causa del terremoto, anche la beffa” segnala Murer. “Non solo alcuni di loro hanno perso casa e lavoro. Ma, senza reddito e abitazione, potevano perdere anche il permesso di soggiorno, con l&#8217;incubo di scivolare nella clandestinità, in un&#8217;area senza diritti, tutele, strumenti di integrazione, con le loro famiglie, con i loro figli, spesso nati qui, perfettamente inseriti nelle comunità&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Non mancano tuttavia le critiche. “La decisione di allungare ad almeno 12 mesi la durata dei permessi di soggiorno per ricerca lavoro è positiva, anche se risolve poco – dice Grappi del Coordinamento migranti di Bologna – Purtroppo, è contenuta in un pacchetto di riforme che istituzionalizza la precarietà per tutti, rendendo i 12 mesi – se applicati come limite massimo della durata – una beffa (&#8230;) Non si capisce inoltre il perché sia stato fissato il limite temporale del 31 dicembre 2012, che esclude molte persone, ad esempio, quelle che hanno i permessi in scadenza a gennaio, che possono aver perso i requisiti per il rinnovo (&#8230;) Una moratoria avrebbe garantito a tutti il rinnovo del titolo di soggiorno, invece in questo modo sarà necessaria una valutazione caso per caso, che è molto più complicata&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">La richiesta di una moratoria di 2 anni, oltre alla cancellazione della tassa di rinnovo del permesso e la garanzia di un uguale trattamento di assistenza indipendentemente dal possesso di un permesso, è stata avanzata dal Coordinamento migranti di Bologna, senza ottenere per ora risposta.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.redattoresociale.it/DettaglioNotizie.aspx?idNews=401782">Redattore sociale.it</a></p>
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		<title>Azione giudiziaria antidiscriminazione: per il ricorrente persona giuridica non vi è esenzione o riduzione dal pagamento del contributo unificato</title>
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		<pubDate>Wed, 04 Jul 2012 10:54:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Diramata la circolare n. 28 del Ministero della Giustizia recante chiarimenti sulle nuove norme in materia di contributo unificato introdotte dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e  dalla legge  n.183 del 12 novembre 2011. La circolare tra l’altro specifica che i procedimenti civili di cognizione sommaria, nei quali è stata inclusa anche l’azione giudiziaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diramata la circolare n. 28 del Ministero della Giustizia recante chiarimenti sulle nuove norme in materia di<br />
contributo unificato introdotte dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e  dalla legge  n.183 del 12 novembre 2011.</p>
<p>La circolare tra l’altro specifica che i procedimenti civili di cognizione sommaria, nei quali è stata inclusa anche l’azione giudiziaria anti-discriminazione ex art. 44 del T.U. immigrazione (D.lgs. n.286/98) per effetto del d.lgs. n. 150/2011, sono soggetti pure al contributo unificato (ovvero la  tassa che si paga al momento di iscrivere la causa al ruolo, ossia quando si deposita il primo atto in cancelleria. Il suo importo varia in relazione al valore e al tipo di causa).  Mentre per i  ricorrenti persone fisiche, le norme prevedono l’esenzione dal contributo unificato in caso di reddito familiare annuo inferiore a 31.884, 48 euro, nel caso di ricorrente persona giuridica tale esenzione non opera. Ne consegue che le associazioni sindacali e quelle legittimate ad agire nelle cause anti-discriminazione di natura collettiva, ai sensi rispettivamente dell’art. 44 c. 10 e dell’art. 5 c. 3 del d.lgs. n. 215/2003, dovranno sempre pagare 225 euro per introdurre il giudizio in materia di discriminazione ove il valore della causa non sia determinabile, e fino a 733 euro a seconda del valore della causa.</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.asgi.it">Asgi</a></p>
<p>Leggi la <a href="http://www.asgi.it/public/parser_download/save/ministero_giustizia_circolare_28_11052012.pdf">circolare</a></p>
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		<title>Arrivi dal Nord Africa: emergenza, protezione temporanea, accoglienza, respingimenti</title>
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		<pubDate>Tue, 22 May 2012 13:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[permesso di soggiorno]]></category>

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		<description><![CDATA[Nella G.U. del 21 maggio 2012 è pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012 &#8211; Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani. Il decreto espressamente prevede la proroga di ulteriori 6 mesi dei documenti di soggiorno per motivi umanitari, con le medesime condizioni già [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nella G.U. del 21 maggio 2012 è pubblicato il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 maggio 2012 &#8211; Proroga dei permessi di soggiorno per motivi umanitari a favore di cittadini nordafricani.<br />
Il decreto espressamente prevede la proroga di ulteriori 6 mesi dei documenti di soggiorno per motivi umanitari, con le medesime condizioni già previste 6 mesi fa che una circolare del Ministero dell&#8217;Interno datata 18 maggio 2012 riassume .<br />
Nel decreto si dà atto che &#8220;una una cospicua parte dei cittadini stranieri beneficiari delle su indicate misure di protezione umanitaria ha conseguito, tramite la conversione del titolo in possesso, un permesso di soggiorno per motivi di lavoro o per altre tipologie previste dalla legge&#8221; e si ritiene che &#8220;una ulteriore proroga delle misure umanitarie di protezione temporanea possa rafforzare il processo di graduale inserimento dei predetti migranti nel tessuto sociale ed economico del Paese, consentendo, al contempo, di sviluppare, per quanti di loro siano interessati, programmi per il rientro volontario nei Paesi di origine o di provenienza&#8221; .</p>
<p>Fonte: <a href="http://www.asgi.it/home_asgi.php?n=1550&amp;l=it">Asgi</a></p>
<p>Leggi il <a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/legislazione/immigrazione/0937_2012_05_22_DPCM150512.html">decreto</a> del Presidente del Consiglio (15/05/2012)</p>
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		<title>Carta blu. Alla Camera le nuove regole per i lavoratori altamente qualificati</title>
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		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 09:01:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[carta blu ue]]></category>
		<category><![CDATA[condizioni per l'ingresso]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione]]></category>
		<category><![CDATA[lavoratori altamente qualificati]]></category>

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		<description><![CDATA[Roma –  È arrivato alla Camera dei Deputati, che dovrà esprimere un parere insieme al Senato, lo schema di decreto legislativo varato due settimane fa dal governo per facilitare l’ingresso e il soggiorno in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati. Il testo recepisce, in ritardo, un’analoga direttiva europea e prevede che questi lavoratori entrino in Italia al di fuori [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Roma –  È arrivato alla Camera dei Deputati, che dovrà esprimere un parere insieme al Senato, lo schema di decreto legislativo varato due settimane fa dal governo per facilitare l’ingresso e il soggiorno in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati.</p>
<p style="text-align: justify;">Il testo recepisce, in ritardo, un’analoga direttiva europea e prevede che questi lavoratori entrino in Italia al di fuori delle quote. Vuol dire che potranno essere assunti in ogni momento dell’anno, in base alle esigenze delle aziende e indipendentemente dall’emanazione del decreto flussi. Le novità si applicano anche ai cittadini stranieri che sono già qui regolarmente e che hanno i requisiti previsti dal decreto.</p>
<p style="text-align: justify;">Viene considerato “lavoratore straniero altamente qualificato” chi ha completato in patria un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale e ha ottenuto la relativa qualifica professionale che rientri nei livelli 1 e 2 della classificazione Istat delle professioni. Nel primo livello rientrano, ad esempio, gli alti dirigenti, nel secondo un più vasto numero di figure professionali, come informatici, ingegneri, medici, agronomi e professori.</p>
<p style="text-align: justify;">Per arrivare in Italia è però anche indispensabile che l’alta specializzazione abbia un riscontro in busta paga. Le imprese che assumono il lavoratore dovranno infatti garantirgli un contratto di almeno un anno e uno stipendio annuale lordo che “non deve essere inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria”. Questa soglia, ad oggi, è di 24.789 euro (cioè 8.263 moltiplicato per tre).</p>
<p style="text-align: justify;">Le domande di assunzione verranno valutate dagli Sportelli Unici per l’Immigrazione, che dovranno rispondere entro 90 giorni. Procedure più veloci sono previste per le aziende che hanno stipulato protocolli d’intesa con il ministero dell’Interno.</p>
<p style="text-align: justify;">Il lavoratore avrà uno speciale permesso di soggiorno elettronico chiamato “Carta Blu Ue”, di durata biennale se il contratto è a tempo indeterminato, o di durata pari a quella del rapporto di lavoro più tre mesi se il contratto è a termine. Per i primi due anni, potrà esercitare in Italia solo lavori che rispettano le condizioni per le quali è stato rilasciato il permesso, ma indipendentemente dalla durata del documento potrà farsi subito raggiungere qui dai familiari chiedendo un ricongiungimento.</p>
<p style="text-align: justify;">Potranno inoltre venire a lavorare in Italia senza chiedere visti di ingresso i lavoratori stranieri altamente qualificati che hanno già soggiornato per almeno 18 mesi in un altro Stato membro e hanno lì ottenuto una Carta Blu. Anche chi ha preso la Carta Blu in Italia potrà spostarsi facilmente, dopo un anno e mezzo, in un altro Stato Ue, ma a patto che anche questo abbia recepito la direttiva europea.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Parlamento è chiamato solo ad esprimere un parere. Questo non sarà vincolante, ma potrebbe spingere il governo ad apportare delle modifiche al decreto prima dell’approvazione definitiva.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.stranieriinitalia.it/attualita-carta_blu._alla_camera_le_nuove_regole_per_i_lavoratori_altamente_qualificati_14927.html" target="_blank">Stranieri in Italia</a></p>
<p style="text-align: justify;">Consulta lo<a href="http://www.stranieriinitalia.it/images/decretocartablu30mart2012.pdf" target="_blank"> schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati</a></p>
]]></content:encoded>
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		<title>Accordo di integrazione &#8211; In vigore da sabato 10. Online accordointegrazione.dlci.interno.it. Ecco le circolari</title>
		<link>http://www.cirdi.org/legislazione/accordo-di-integrazione-in-vigore-da-sabato-10-online-accordointegrazione-dlci-interno-it-ecco-le-circolari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=accordo-di-integrazione-in-vigore-da-sabato-10-online-accordointegrazione-dlci-interno-it-ecco-le-circolari</link>
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		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 17:41:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Legislazione]]></category>
		<category><![CDATA[Nazionale]]></category>
		<category><![CDATA[accordo di integrazione]]></category>
		<category><![CDATA[discriminazione isti]]></category>
		<category><![CDATA[immigrati]]></category>

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		<description><![CDATA[I primi a farne le spese saranno i prossimi nuovi arrivati in Italia. Dal 10 marzo entrerà in vigore l’accordo di integrazione, il cosiddetto permesso di soggiorno a punti. Così come per la tassa sui rinnovi, anche questo provvedimento del vecchio governo Berluscni trova applicazione con l’esecutivo Monti in cui spiccano i nomi della Cancellieri [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">I primi a farne le spese saranno i prossimi nuovi arrivati in Italia. Dal 10 marzo entrerà in vigore l’accordo di integrazione, il cosiddetto permesso di soggiorno a punti.</p>
<p style="text-align: justify;">Così come per la tassa sui rinnovi, anche questo provvedimento del vecchio governo Berluscni trova applicazione con l’esecutivo Monti in cui spiccano i nomi della Cancellieri e Riccardi all’Interno ed all’Integrazione.</p>
<p style="text-align: justify;">Gli stranieri, giocatori forzati di un gioco a cavrebbero fatto certo a meno di partecipare, potranno controllare il loro punteggio attraverso il sito accordointegrazione.dlci.interno.it.</p>
<p style="text-align: justify;">Con le circolari del 2 e del 5 marzo, il Ministero dell’Interno ha fornito le indicazioni utili agli operatori delle prefetture e delle questure per la gestione della nuova procedura.</p>
<p style="text-align: justify;">In particolare, con la circolare del 2 marzo, è stata chiarita la questione della revoca del permesso di soggiorno e dell’espulsione come sanzione per la perdita dei crediti, in caso di inadempimento dell’accordo per gli stranieri che rientrano nelle titolari di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari o per motivi familiari, dei titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell’Unione europea, e degli stranieri titolari di altro permesso di soggiorno che abbia esercitato il diritto al ricongiungimento familiare.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="http://www.meltingpot.org/articolo17486.html" target="_blank">Melting Pot Europe</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circ-interno-2-3-2012.pdf" target="_blank">circolare del Ministero dell&#8217;Interno 21542 del 02 marzo 2012</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/circolare_del_5_marzo.pdf" target="_blank">circolare del Ministero dell&#8217;Interno 1583 del 05 marzo 2012</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi la <a href="http://www.stranieriinitalia.it/images/circointerno7mar2012.pdf" target="_blank">circolare del Ministero dell&#8217;Interno 1869 del 07 marzo 2012</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi il <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/DECRETO_DEL_PRESIDENTE_DELLA_REPUBBLICA_14_settembre_2011_n-_179.pdf" target="_blank">DPR 179 del 14 settembre 2011</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi l&#8217;<a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/accordo13nov2011.pdf" target="_blank">accordo di integrazione</a></p>
<p style="text-align: justify;">Consulta i <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/creditiriconoscibili13nov2011.pdf" target="_blank">crediti riconoscibili</a></p>
<p style="text-align: justify;">Consulta i <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/creditidecurtabili13nov2011.pdf" target="_blank">crediti decurtabili</a></p>
<p style="text-align: justify;">Leggi le <a href="http://www.meltingpot.org/IMG/pdf/IstruzioniVisualizzazioneAccordoIntegrazione.pdf" target="_blank">istruzioni per l&#8217;accesso ad accordointegrazione.dcli.interno.it</a></p>
<p style="text-align: justify;">Consulta la <a href="http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/sala_stampa/speciali/accordo_integrazione/accordi_e_brochure.html#" target="_blank">pagina del Ministero dell&#8217;Interno con modelli e brochure</a></p>
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