L’ente locale obbligato dal giudice a riaprire i termini di un bando per l’erogazione di prestazioni sociali, consentendo anche agli stranieri di parteciparvi, non può chiedere la restituzione dei contributi a coloro che li avevano già percepiti
In data 10 febbraio 2012, il TAR Lombardia, sez. distaccata di Brescia, ha emanato un ‘ordinanza di sospensione cautelare (n. 94/2012) della delibera del Comune di Adro (Bs) con la quale era stata disposta la restituzione dei contributi già erogati per il sostegno dell’affitto, in quanto l’originario bando che l’Amministrazione aveva emanato al riguardo era stato giudicato discriminatorio dal giudice di Brescia, con ordinanza del 22 luglio 2010, poi confermata dall’ordinanza del 15 ottobre 2010, in quanto riservato unicamente ai cittadini italiani e comunitari. Il giudice di Brescia, rilevando che la procedura amministrativa di attribuzione dei contributi per l’affitto per l’anno 2009 non era stata ancora definita, aveva ritenuto dunque possibile procedere alla rimozione degli effetti del carattere discriminatorio del provvedimento comunale, ordinando al Comune di riaprire i termini per la presentazione delle domande finalizzate ad ottenere detto contributo anche a chi ne era stato escluso dal bando che conteneva la clausola discriminatoria di nazionalità. Nel tentativo, dunque, di creare una ‘guerra tra poveri’, l’Amministrazione di Adro aveva dunque concluso il procedimento amministrativo collegato alla prima graduatoria risultante dal bando discriminatorio erogando i contributi ai beneficiari, salvo poi con deliberazione giuntale del maggio 2011, decidere di chiedere ai medesimi la restituzione parziale delle somme erogate al fine di ripartire lo stanziamento previsto a favore anche dei nuovi beneficiari stranieri che si erano aggiunti per effetto della riapertura dei termini del bando e la rimozione delle clausole discriminatorie decise del giudice.
La delibera giuntale di Adro è stata tuttavia impugnata da alcuni dei beneficiari originari e dagli avvocati delle associazioni chiedendo al TAR di annullarla sulla base della motivazione che gli oneri del comportamento discriminatorio del Comune di Adro non potevano essere scaricati su coloro che in buona fede avevano percepito le somme loro erogate originariamente, ma doveva essere l’amministrazione medesima a farsi carico dei costi aggiuntivi derivanti dall’aumento del novero dei beneficiari.
Accogliendo l’istanza cautelare, il TAR ha dato ragione ai ricorrenti.
Fonte: Asgi
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