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Stranieri e accesso al pubblico impiego: Tribunale di Milano definisce illegittima l’esclusione degli extracomunitari da tre bandi di concorso pubblici indetti da A.S.P. di Milano

Il Tribunale di Milano, sez. lavoro, con ordinanza depositata il 5 ottobre  (causa n. 12913/2011), ha accolto il ricorso anti-discriminazione presentato da  tre cittadine ecuadoriane, dall’ASGI e dall’associazione Avvocati per Niente (AVN) contro le Aziende per il Servizi alla persona  Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albero Trivulzio per avere indetto quest’ultime tre bandi di concorso per posizioni lavorative impiegatizie, di Operatori socio-sanitari, infermieri e tecnici sanitari, riportanti il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria. Con  l’ordinanza il giudice del lavoro ha riconosciuto l’immediata portata applicativa del principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro a favore dei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per effetto dell’art. 2 c. 3 del T.U. immigrazione, facente riferimento alla Convenzione OIL n. 143/75  e dell’art. 43 comma 2 punto c) del medesimo T.U. imm. Facendosi riferimento a norme di diritto internazionale pattizio, quale gli artt. 10 e 14 della Convenzione OIL n. 143/75,  che costituiscono dunque  parametri di verifica della legittimità costituzionale delle norme di diritto interno, anche successive, alla luce dei criteri interpretativi di cui alle sentenze della Corte Costituzionale n. 348 e 349/2007, il giudice di Milano ha ritenuto di dover procedere ad un lettura costituzionalmente orientata delle norme in materia  di pubblico impiego, giungendo alla conclusione che l’accesso a tali rapporti da parte di un cittadino extracomunitario possa essere limitato solo in presenza di un interesse nazionale ovvero dello svolgimento di pubblici poteri e tale non sono i casi delle posizioni lavorative interessate dai bandi di concorso (infermieri, OSS , tecnici sanitari, impiegati). Pertanto, il giudice ha dichiarato il carattere discriminatorio dei bandi di concorso indetti dalle Aziende per i servizi pubblici alla persona di Milano e ha ordinato loro di pubblicare nuovi bandi ed avvisi di selezione rimuovendo il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria e di riaprire i termini per le domande di ammissione. Le parti convenute sono state chiamate a rimborsare ai ricorrenti le spese legali.

Fonte: Asgi

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Scritto da il ott 5 2011. Registrato sotto Giurisprudenza, Occupazione. Puoi seguire la discussione attraverso RSS 2.0. Puoi lasciare un commento o seguire la discussione

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