Stranieri e pubblico impiego: due pronunce del Tribunale di Genova
Il Tribunale di Genova, sezione lavoro, con due ordinanze depositate il 19 giugno ed il 19 luglio 2011, ha accertato la natura discriminatoria della condotta rispettivamente del Comune di Savona e della Provincia di Genova che hanno escluso dalle procedure di assunzione a tempo indeterminato cittadini di Paesi terzi non membri dell’Unione europea. In entrambi i casi, l’esclusione era stata motivata dalla mancanza del requisito della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’UE, che secondo gli enti locali in questione, sarebbe richiesta dall’art. 2 del d.p.r. n. 487/94. Il giudice del lavoro di Genova ha accolto le tesi dei ricorrenti, affermando in sostanza che l’art. 2 del d.lgs. n. 286/98, garantendo allo straniero regolarmente soggiornante la parità di trattamento e la piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani in conformità alla convenzione OIL n. 143/1975, parifica la condizione del lavoratore extracomunitario a quella del cittadino italiano anche con riferimento al diritto di aspettativa all’ occupazione, incluso l’accesso al pubblico impiego. Secondo il giudice del lavoro di Genova, dunque, la riserva di cittadinanza italiana o comunitaria, prevista dal d.p.r. n. 487/94 ai fini dell’accesso agli impieghi civili nella pubblica amministrazione, deve ritenersi abrogata con l’entrata in vigore del Testo Unico immigrazione (d.lgs. n. 286/98), né può ritenersi che la norma successiva di cui all’art. 70 comma 13 del d.lgs. n. 165/2001 possa riportarla in vita in quanto deve trovare un interpretazione costituzionalmente conforme e dunque coerente con il dettato della Convenzione OIL n. 143/75, secondo la quale lo Stato parte può limitare l’accesso del lavoratore migrante a determinate occupazioni o funzioni solo quanto tale restrizione sia necessaria nell’interesse dello Stato e dunque, al pari di quanto previsto per i cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea e dei loro familiari, riguardi impieghi che implichino l’esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale. Questo tanto più quando il cittadino di uno Stato terzo non membro dell’UE sia titolare del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti di cui alla direttiva n. 109/2003, che all’art. 11 ribadisce il principio di parità di trattamento in materia di accesso al lavoro con i cittadini nazionali. In entrambi i casi, pertanto, il giudice del lavoro di Genova ha dichiarato la natura discriminatoria della condotta tenuta dagli enti locali liguri, con conseguente accertamento del diritto dei ricorrenti a partecipare alle prove concorsuali o alle procedure selettive, ordinando alle amministrazioni di adottare tutti gli atti necessari per rendere effettivo il suddetto diritto.
Fonte: Asgi
Leggi l’ordinanza 1329 del 19 giugno 2011
Leggi l’ordinanza del 19 luglio 2011
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