Tribunale di Trieste: “Discriminatoria e contraria al diritto dell’Unione europea la legislazione regionale del FVG che subordina l’accesso al fondo di sostegno alle locazioni ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia”
Con l’ordinanza n. 479/2011 del 05/08/2011, il giudice del Lavoro del Tribunale di Trieste ha dichiarato la natura discriminatoria del bando di concorso indetto il 19 aprile 2010 dal Comune di Trieste per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle locazioni e subordinati ad un requisito di anzianità di residenza decennale in Italia con l’eccezione prevista per i discendenti di corregionali emigrati all’estero dal territorio corrispondente all’attuale FVG e che hanno fissato la loro residenza nel FVG, e degli appartenenti alle Forze armate e di polizia residenti nel FVG. Il giudice del lavoro di Trieste ha accolto il ricorso presentato da quattro nuclei familiari rumeni residenti a Trieste e dall’ASGI (Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione), riconoscendo che il requisito di anzianità di residenza costituisce una discriminazione indiretta o dissimulata vietata dall’ordinamento dell’Unione europea, in quanto contrario al principio di libertà di circolazione dei cittadini di altri Paesi membri dell’UE e a quello di parità di trattamento previsto a favore non solo dei cittadini comunitari, ma anche di altre categorie di cittadini stranieri di Paesi terzi non membri dell’UE, ma ugualmente protetti da specifiche norme di diritto europeo (i titolari del permesso di soggiorno CE per lungo soggiornanti e i rifugiati e i titolari della protezione sussidiaria). Il giudice ha accolto tutti i rilievi mossi dai ricorrenti, riconoscendo che un criterio di anzianità di residenza costituisce una forma di discriminazione indiretta o dissimulata su basi di nazionalità perché può essere soddisfatto proporzionalmente in misura maggiore dai cittadini nazionali piuttosto che da quelli migranti per ovvie ragioni di un minore radicamento sul territorio dei secondi. Inoltre, tale discriminazione indiretta non può ritenersi sorretta da una valida causa giustificatrice, considerando che le finalità dell’istituto del sostegno alle locazioni (volto a garantire l’accesso dei non abbienti al diritto all’abitazione) è un diritto sociale fondamentale, riconosciuto come tale dalla Corte Costituzionale anche nella recente sentenza n. 61/2011, e come tale spettante a tutti i residenti.
La novità di tale pronuncia del giudice del lavoro di Trieste rispetto a quelle precedenti degli altri tribunali del F.V.G. sta proprio nel fatto di aver riconosciuto pienamente la corresponsabilità della Regione Friuli-Venezia Giulia nella discriminazione perpetrata, in qualità di ente amministratore coinvolto nel procedimento. Questo in quanto la Regione FVG non solo non ha esercitato il dovere di disapplicazione della normativa discriminatoria, ma anzi, emanando un regolamento applicativo della normativa regionale contenente il requisito discriminatorio, ha dato istruzioni agli enti locali di effettuare la discriminazione vietata dal diritto europeo. Il carattere discriminatorio e contrario al diritto dell’UE della normativa della Regione FVG sul welfare non e’ stato evidenziato soltanto dai giudici del FVG, ma anche dalle stesse istituzioni europee a Bruxelles, in quanto ha determinato l’avvio da parte della Commissione europea di due distinte procedure di infrazione del diritto dell’Unione europea.
Fonte: Asgi
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