Commissione europea e legislazione regionale del Veneto di accesso agli alloggi pubblici
La Commissione europea ha fatto sapere alle autorità italiane di voler proseguire la procedura d’infrazione del diritto dell’Unione europea n. 2001/2009 avviata nei confronti della Repubblica Italiana in relazione alla normativa locale del Comune di Verona in materia di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rilevando ulteriori profili di non conformità con il diritto dell’Unione europea della legislazione regionale del Veneto in materia di requisiti e condizioni per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
In particolare, oggetto di contestazione da parte della Commissione europea è l’art.2 comma 1 lett a) della legge dela Regione Veneto 2 aprile 1996 n.10, il quale, prevede tra i requisiti per la partecipazione al bando di concorso per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, la cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all’Unione europea, mentre il cittadino di un Paese terzo non membro dell’UE vi è ammesso se tale diritto è riconosciuto, in condizioni di reciprocità, da convenzioni o trattati internazionali o se svolge o abbia svolto nell’anno precedente la data di scadenza del bando di concorso, attività lavorativa in conformità alla normativa vigente.
La previsione di un requisito aggiuntivo quale quello della condizione di reciprocità ovvero dell’esercizio dell’attività lavorativa, non richiesto invece ai cittadini italiani o comunitari, viene a collidere con il principio di parità di trattamento in materia di accesso agli alloggi pubblici previsto a favore dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti dall’art. 11, par. 1 lett. f) della direttiva n. 109/2003/CE.
Ugualmente, la Commissione rileva la violazione del principio di parità di trattamento nell’accesso dei cittadini di Paesi terzi lungo soggiornanti agli alloggi pubblici, nelle delibere approvate dall’AGEC e dal Comune di Verona nel settembre 2007. Si tratta nello specifico della delibera del 04.09.2007 n. 4 e di quella dd. 25.09.2007, n. 23; Con queste due delibere, per la formazione della graduatoria per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Verona, sono state introdotte due apposite maggiorazioni di punteggio: la prima - da uno fino a quattro punti – a favore dei soli cittadini italiani, successivamente estesa anche ai cittadini di altri Paesi UE, residenti nel Comune di Verona, o che vi svolgano l’attività lavorativa principale da almeno 8, 10, 15 o 20 anni; la seconda -di quattro punti- a favore dei nuclei familiari composti esclusivamente da persone di età superiore o uguale ad anni sessanta e con almeno un componente con età superiore od uguale ad anni sessantacinque, purché residenti nel comune di Verona da almeno dieci anni. Secondo la Commissione europea, le procedure per l’assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica del Comune di Verona, che accordano un trattamento preferenziale ai cittadini italiani, non rispettano il principio della parità di trattamento tra soggiornanti di lungo periodo che risiedono abitualmente nel territorio italiano e cittadini nazionali, in materia di procedura per l’ottenimento dell’alloggio di cui all’art. 11 paragrafo 1 lettera f) della direttiva n. 109/2003/CE.
La Commissione europea ha evidenziato le proprie ragioni nella lettera del 7 aprile 2011 con la quale ha messo in mora le autorità italiane Non avendo riscontrato una modifica della normativa regionale e locale, la Commissione europea ha data tempo alle autorità italiane fino al 20 giugno prossimo per fornire ulteriori elementi di risposta in mancanza dei quali la Commissione potrà procedere all’emanazione di un parere motivato, che costituisce la fase immediatamente precedente all’apertura di un procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Dopo l’emanazione di un parere motivato, le autorità italiane avranno due mesi di tempo per adeguarsi agli obblighi derivanti dal diritto europeo per evitare il contenzioso dinanzi alla Coerte di Giustizia.
Fonte: Asgi
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